Risoluzione Agenzia Entrate n. 134 del 07.04.2008

Interpello - Art. 11 della Legge n. 212/2000 - Cessione di progetto di scheda elettronica - Consulenza tecnica - Art. 7, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Risoluzione Agenzia Entrate n. 134 del 07.04.2008

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 7, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente

QUESITO
Lo studio associato di ingegneria "ALFA" intende stipulare un contratto che prevede la fornitura ad un soggetto residente fuori della Comunità europea di un progetto per la realizzazione di una scheda elettronica. La prestazione si concretizza in una serie di disegni, calcoli e documenti descrittivi necessari per la creazione della scheda, cui provvederà direttamente l'azienda committente. L'istante precisa che al fine di verificare gli esiti del progetto verranno realizzati alcuni prototipi della scheda che saranno consegnati unitamente al progetto al termine dell'attività di verifica.
Ciò premesso lo Studio ALFA chiede chiarimenti in ordine all'assoggettabilità ad IVA in Italia della suddetta prestazione.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene che il contratto da stipulare configuri una prestazione di servizi consistente nel trasferimento a titolo oneroso di diritti di proprietà intellettuale, rientrante tra le fattispecie di cui all'art. 3, secondo comma, numero 2) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Per quanto concerne il profilo della territorialità dell'imposta, poiché la prestazione è resa ad un committente domiciliato in un Paese non appartenente alla Comunità Europea, a tale prestazione si applicherà l'art. 7, comma 4, lettera f) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con conseguente non imponibilità ad IVA in Italia in caso di utilizzo della stessa in territorio extra-comunitario.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In primo luogo la scrivente ritiene necessario qualificare correttamente la prestazione oggetto del presente interpello.
Al riguardo si osserva che la progettazione di un sistema di scheda elettronica, funzionale alle esigenze del committente, e la elaborazione della documentazione necessaria per la creazione della scheda sono attività ad elevata capacità professionale, che non configurano il trasferimento di un diritto di proprietà intellettuale, bensì una consulenza tecnica.
Invero, secondo una consolidata prassi amministrativa, rientrano nel concetto di consulenza le attività che comportano valutazioni di ordine soggettivo ad alta specializzazione tecnica (ris. 12 agosto 2005, n. 122), che si estrinsecano, ad esempio, in giudizi, precisazioni, chiarimenti e pareri.
La Corte di Giustizia della Comunità Europea con la sentenza 27 ottobre 2005, C-41/04, 37-40, ribadendo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha dichiarato che le prestazioni di consulenza sono quelle che hanno un contenuto oggettivamente professionale, da chiunque rese, alle quali sono riconducibili le prestazioni descritte nel presente interpello,
Inoltre, con risoluzione del 13 marzo 2002, n. 86, è stato chiarito che la possibilità di risultati brevettabili non esclude che la prestazione costituisca consulenza tecnica, come definita dall'art. 7, quarto comma, lettera d) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Pertanto, la prestazione in esame, qualificata come consulenza tecnica, resa nei confronti di un soggetto residente fuori della Comunità europea, è esclusa dall'ambito applicativo dell'IVA, ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lett. f) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dal luogo di utilizzo della stessa (circ. 16 marzo 2005, n. 10).
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

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