Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Alfa Società Cooperativa. IVA - Affidamento del servizio di biblioteca Comunale
Risoluzione Agenzia Entrate n. 135 del 06.12.2006
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente
QUESITO
La società cooperativa Alfa è risultata aggiudicataria dell'appalto indetto dal Comune di... avente ad oggetto la gestione del servizio di biblioteca comunale che è svolta in base alle indicazioni e al coordinamento del responsabile comunale del servizio cultura e consiste nelle seguenti attività: "informazione, orientamento e prestito libri, gestione e conservazione del patrimonio librario, gestione amministrativa, promozione e valorizzazione del servizio bibliotecario, collaborazione alle iniziative promosse dall'Assessorato alla Cultura".
La società interpellante chiede di conoscere se l'attività di gestione della biblioteca da essa resa nei confronti del Comune di ... possa configurarsi quale operazione esente da IVA ai sensi dell'art. 10, n. 22), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società istante ritiene che l'attività resa nei confronti del Comune di ... possa rientrare tra le operazioni esenti ai sensi del citato articolo 10, n. 22) del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto la norma ha carattere oggettivo. A tal fine la stessa società richiama i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 1 dell'8 gennaio 2002 per le prestazioni rese nell'ambito di case di riposo di cui al n. 21) dello stesso articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 10, numero 22), del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per "le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili".
In merito all'ambito applicativo dell'anzidetta disposizione l'Amministrazione finanziaria ha più volte chiarito (risoluzioni n. 4 del 18 gennaio 1999 e n. 30 del 23 aprile 1998), con riferimento alle prestazioni inerenti la visita di musei e di mostre, che essa ha valenza oggettiva, in quanto le prestazioni in essa contemplate sono esenti dall'IVA a prescindere dal soggetto che le effettua.
La stessa natura oggettiva deve riconoscersi alla disposizione in argomento con riferimento alle prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili, atteso che la formulazione della norma delimita l'ambito di applicazione dell'esenzione alle prestazioni "proprie" delle biblioteche discoteche e simili, senza alcun riferimento ai soggetti che rendono la prestazione e a quelli destinatari delle stesse.
Dalla natura "oggettiva" della disposizione in argomento, consegue che non rileva la natura giuridica del soggetto esecutore del servizio, come non risulta determinante il soggetto a cui viene fornita la prestazione.
Pertanto, l'esenzione, di cui al n. 22) dell'articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972, come altre analoghe disposizioni contenute nello stesso articolo 10, si applica sia nell'eventualità che le prestazioni vengano rese direttamente che indirettamente attraverso l'affidamento delle stesse a terzi.
Quanto sopra rappresentato, con riferimento al caso di specie, fermo restando il carattere oggettivo della norma, deve verificarsi se le prestazioni rese dal soggetto affidatario del servizio configurano "prestazioni proprie delle biblioteche" e quindi soddisfano l'altro requisito richiesto dalla norma in esame.
L'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 41, recante il Codice dei Beni culturali e del paesaggio, prevede la comma 1 che "ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura... le biblioteche e gli archivi... ".
Il comma 2 del medesimo articolo 101, alla lettera b) afferma che per biblioteca si intende "una struttura permanente che raccoglie e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio.
In relazione a quanto ora sostenuto, possono definirsi prestazioni proprie, cioè tipiche, delle biblioteche: la raccolta, la catalogazione, la conservazione, l'archiviazione e la consultazione, anche su supporto informatico, di libri o di altro materiale utile per finalità di studio e ricerca. Non rientrano, invece, nell'ambito della norma esentativa in argomento le attività che hanno ad oggetto operazioni diverse da quelle indicate.
Quanto sopra premesso, si ritiene che non tutte le prestazioni rese dall'affidataria cooperativa relative alla gestione della biblioteca, così come descritte nell'istanza, possono essere considerate in via generale prestazioni riconducibili tra quelle "proprie delle biblioteche" come sopra elencate.
Potranno, conseguentemente, beneficiare del regime di esenzione previsto dall'articolo 10, n. 22), del d.P.R. n. 633 del 1972, solo quelle che realizzino di fatto attività riconducibili tra quelle tipiche delle biblioteche sopra descritte, che devono essere distintamente individuate ai fini della determinazione del corrispettivo.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata dalla Direzione Regionale ..., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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