Risoluzione Agenzia Entrate n. 137 del 13.12.2006

Istanza di interpello - Alfa srl - articolo 7 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Selezione del personale. Territorialità
Risoluzione Agenzia Entrate n. 137 del 13.12.2006

Si segnala, per l'interesse generale e la correttezza della tesi interpretativa sostenuta, il parere reso dalla Direzione regionale... in sede di risposta all'interpello.

QUESITO
La Società in oggetto svolge principalmente attività di ricerca e selezione del personale.
Per detta attività, la Società è stata autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DLgs n. 276 del 2003 e risulta iscritta nella sezione IV dell'Albo delle agenzie per il lavoro (D.M. 23/12/2003).
L'attività, finalizzata all'identificazione di profili professionali da segnalare ai clienti, viene resa essenzialmente mediante:
a) individuazione di un campione di profili adeguato alle esigenze del cliente;
b) pre-screening telefonico dei candidati;
c) incontro diretto dei candidati selezionati;
d) redazione dei relativi reports da inviare ai clienti;
e) organizzazione di incontri tra i candidati selezionati e i clienti;
f) assistenza ai clienti nelle successive fasi del procedimento fino all'individuazione del candidato da parte del cliente e al suo inserimento nell'azienda del committente.
Al riguardo, si chiede quale sia il corretto trattamento tributario ai fini Iva di tale attività se resa a operatori economici domiciliati fuori dalla Unione europea.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
Si ritiene che, trattandosi di attività di consulenza tecnica in quanto caratterizzata da una valutazione prevalentemente soggettiva (Risoluzioni n. 465048 del 1981, n. 556 del 1994, n. 129 del 2002, n. 122 del 2005), le relative prestazioni rese a operatori commerciali domiciliati fuori dall'Unione europea sono "esenti" da IVA indipendentemente dal luogo di utilizzo, ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lettere d) ed f), del D.P.R. n. 633/1972.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si puntualizza che anche in base ai chiarimenti forniti da questa Agenzia sono da intendersi prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale quelle che si estrinsecano in giudizi, precisazioni, chiarimenti e pareri, in cui assume prevalente rilievo la valutazione soggettiva del prestatore (cfr. tra le altre Risoluzioni n. 153 del 2002 e n. 122 del 2005).
Pertanto, solo le prestazioni che si caratterizzano nel modo su indicato non rilevano ai fini IVA, per carenza del requisito territoriale dell'imposta, se rese a soggetto domiciliato o residente fuori dall'Unione europea, ai sensi dell'art. 7, 4 c., lett. f), del D.P.R. n. 633 del 1972.
Al riguardo, si richiama la Circolare n. 10 del 2005, nella quale l'Agenzia delle Entrate ha precisato (p. 9.1) che, in tali ipotesi (prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale rese a soggetto domiciliato o residente fuori dell'Unione europea), le operazioni non rilevano ai fini IVA, "senza che possa essere invocato, come ulteriore criterio di attrazione a tassazione, quello dell'utilizzo nel territorio dello Stato".
Per il caso in esame, è avviso di questa Direzione che assuma rilievo altresì la definizione indicata dall'art. 2, c. 1, lett. c), del DLgs n. 276 del 2003:
"c) "ricerca e selezione del personale": l'attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati".
In base a quanto sopra rappresentato, si ritiene che, effettuando una prestazione complessa riconducibile a tale definizione, si pone in essere una attività di consulenza tecnica non rilevante ai fini IVA nell'ipotesi in cui la stessa sia resa a soggetto domiciliato o stabilito fuori dell'Unione europea.

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