Ordinanza di liquidazione spese - Esenzione ex articolo 10, Legge n. 533, della legge 11/08/1973
Risoluzione Agenzia Entrate n. 140 del 21.06.2007
Con istanza di interpello, presentata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'interpellante Avv. Alfa, in qualità di difensore del consulente tecnico d'ufficio (CTU) dott. Omega, riferisce che presso il Tribunale di ..., Sez. Lavoro, le è stato chiesto il pagamento di diritti di cancelleria per ottenere copia esecutiva delle ordinanze - provvedimenti di liquidazione, relative a procedimento di lavoro e di previdenza e di assistenza obbligatoria (R.G. .......).
In particolare, fa presente che l'ordinanza di cui ha chiesto copia, emessa dal Giudice del Lavoro nel corso del procedimento in argomento, dispone la liquidazione dell'ammontare dei compensi relativi all'attività espletata dal CTU dott. Omega, nell'ambito del processo di cui al R.G.........
Chiede, pertanto, chiarimenti in ordine alla riconducibilità o meno nell'ambito del regime di esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura (ex articolo 10 della legge 11/08/1973, n. 533), degli atti, dei documenti e provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporto di pubblico impiego, nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'interpellante fa presente che "(...) trattandosi di materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, ai sensi dell'art. 10 della legge 11/08/1973 n. 533, ritiene che per il 'rilascio di copia conforme del provvedimento e ordinanza di liquidazione spese CTU' non debba versare alcun diritto di cancelleria, imposta di bollo o tassa. (...)".
RISPOSTA DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE
In via preliminare, la scrivente precisa che i diritti di cancelleria non rientrano tra le materie di competenza dell'Agenzia delle Entrate (cfr. risoluzione 319/E del 2002) e, pertanto, limitatamente a tale ambito, l'istanza non è trattata da questa Agenzia, ai sensi della legge n. 212 del 2000.
Per quanto concerne, invece, le copie esecutive delle ordinanze - provvedimenti di liquidazione, pronunciati all'esito di una fase processuale, che in questo caso in quanto emanate nel corso di un contenzioso del lavoro, regolato dalla legge 533 del 1973, sono riconducibili all'articolo 10, che testualmente, dispone: "Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro (...) sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, (...)".
In proposito, si intende rilevare che, nel caso prospettato, il provvedimento di liquidazione delle spese, emesso sotto forma di ordinanza, è pronunciato all'esito di una fase processuale di una causa di lavoro e di previdenza e di assistenza obbligatoria. Tale provvedimento ha ad oggetto la liquidazione del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio per l'attività svolta, determinato a seguito di apprezzamento o giudizio di fatto del giudice di merito.
In primo luogo è il caso di precisare che l'ordinanza, tecnicamente, costituisce un atto giudiziario (cfr. art. 131 e ss. del c.p.c.) e, che l'ampia formulazione dell'articolo 10 della Legge 533/1972 "Gli atti, i documenti ed i provvedimenti.. " consente di ricomprendere tra gli stessi anche le ordinanze di liquidazione delle spese.
Nel caso in commento, l'interpellante chiede chiarimenti sul regime fiscale della copia, in formula esecutiva, dell'ordinanza di liquidazione delle spese di cui al processo R.G. ........., richiesta dal CTU.
In proposito, si precisa che l'ordinanza con formula esecutiva è presupposto necessario per attivare il procedimento esecutivo dinanzi al giudice competente. Infatti, ai sensi dell'articolo 479 del c.p.c. "...l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto...".
Pertanto, le copie delle ordinanze munite della formula esecutiva sono atti necessari per l'instaurarsi della "...esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi".
Sono, quindi "documenti" relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse nei giudizi di lavoro, che ai sensi dell'articolo 10 della Legge 533 del 1973 sono esenti dall'imposta di bollo.
Nel caso di specie, si ritiene che la richiesta, effettuata per il tramite del proprio avvocato, diretta ad ottenere copia del provvedimento di liquidazione delle spese del CTU, fruisce del trattamento di esenzione ex articolo 10 della legge 533/73, pertanto, su tale copia deve essere apposta espressamente l'indicazione della norma che comporta l'esenzione dal pagamento del tributo di bollo.
La presente viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, in risposta all'istanza di interpello presentata.
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