Risoluzione Agenzia Entrate n. 15 del 23.01.2006

Istituzione dei codici tributo per il pagamento, mediante il modello F24 accise, dei contributi previdenziali e assistenziali INPGI a seguito della convenzione stipulata tra l'Agenzia delle Entrate e l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani
Risoluzione Agenzia Entrate n. 15 del 23.01.2006

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 luglio 2005, emanato di concerto con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, dispone che i versamenti unitari e la compensazione previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 si applicano anche all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI).
Sulla base di tale disposizione, l'Agenzia delle Entrate ha stipulato una convenzione con l'INPGI per la riscossione, mediante il modello "F24 accise", dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché di sanzioni e interessi dovuti all'Istituto stesso dai propri iscritti e dai datori di lavoro per i giornalisti da esso dipendenti.
Per consentire il versamento delle somme sopra indicate, secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- "C001" denominato "Contributi obbligatori correnti";
- "C002" denominato "Contributi obbligatori pregressi";
- "C003" denominato "Contributi oggetto di recupero tramite azione legale";
- "C004" denominato "Differenze contributive";
- "C005" denominato "Contributi diversi e contrattuali";
- "CR01" denominato "Rata condono previdenziale";
- "CR02" denominato "Anticipo rateazione";
- "CR03" denominato "Rata debito rateizzato";
- "CR04" denominato "Rata contributi sospesi per calamità naturali";
- "VE01" denominato "Contributi dovuti per accertamento ispettivo";
- "VE02" denominato "Sanzioni civili dovute per accertamento ispettivo";
- "SC01" denominato "Sanzioni civili";
- "SC02" denominato "Sanzioni amministrative";
- "SL01" denominato "Spese legali";
- "F001" denominato "Contributi Fondo Integrativo";
- "F002" denominato "Contributi Fondo Integrativo Pregressi":
- "F003" denominato "Rata Condono Previdenziale Fondo Integrativo";
- "F004" denominato "Differenze Contributi Fondo Integrativo";
- "FV01" denominato "Contributi Fondo Integrativo dovuti per accertamento ispettivo";
- "FV02" denominato "Sanzioni Civili Fondo Integrativo dovute per accertamento ispettivo";
- "FS01" denominato "Sanzioni civili Fondo Integrativo";
- "FA01" denominato "Addizionale Fondo Integrativo";
- "FA02" denominato "Addizionale Fondo Integrativo pregressi";
- "FR01" denominato "Contributi Fondo Integrativo - Gruppo RAI";
- "FR02" denominato "Contributi Fondo Integrativo pregressi - Gruppo RAI";
- "FR03" denominato "Rata Condono Previdenziale Fondo Integrativo - Gruppo RAI";
- "FR04" denominato "Differenze Contributi Fondo Integrativo - Gruppo RAI";
- "FRV1" denominato "Contributi Fondo Integrativo dovuti per accertamento ispettivo - Gruppo RAI";
- "FRV2" denominato "Sanzioni civili Fondo Integrativo dovute per accertamento ispettivo - Gruppo RAI";
- "FRS1" denominato "Sanzioni civili Fondo Integrativo" - Gruppo RAI";
- "P001" denominato "Rate mensili prestiti ai giornalisti";
- "P002" denominato "Saldo prestiti ai giornalisti";
- "P003" denominato "Interessi di mora su prestiti".
In sede di compilazione del modello di versamento "F24 accise", reperibile esclusivamente in formato elettronico sui siti Internet www.finanze.it e www.agenziaentrate.it, i codici e gli importi dei contributi dovuti, sopra menzionati, dovranno essere esposti esclusivamente nell'apposita sezione "Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione".
Nella stessa sezione dovrà essere indicata la lettera "P" nel campo "Ente", il campo "codice identificativo" dovrà essere valorizzato con il codice azienda mentre i campi "mese" e "anno di riferimento" dovranno evidenziare il mese e l'anno d'imposta per cui si effettua il versamento, espressi nella forma "MM" e "AAAA".
Si precisa che tali codici tributo saranno operativamente efficaci a decorrere dal 1 febbraio 2006.

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