Risoluzione Agenzia Entrate n. 19/E del 02.05.2023

RISOLUZIONE N. 19/E









Roma, 2 maggio 2023

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello
F24, dei crediti, ceduti o fruiti come sconto ai sensi dell’articolo 121 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativi al Superbonus, al Sismabonus
e al bonus barriere architettoniche

L’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, come modificato

dall’articolo 2, comma 3-quinquies, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito,

con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 prevede che “Per gli interventi di cui

agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-

septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3

agosto 2013, n. 90, in deroga all’articolo 121, comma 3, terzo periodo, del predetto

decreto-legge n. 34 del 2020, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o

di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora

utilizzati possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria

rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia

delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche

avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La quota di credito

d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può

essere richiesta a rimborso. […] Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate

sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma.”.

Tanto premesso, tenuto conto che la richiamata disposizione consente la ripartizione in

dieci rate annuali di pari importo della quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti



Divisione Servizi
______________

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione


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derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate all’Agenzia delle

Entrate entro il 31 marzo 2023, relativamente alle detrazioni di cui all’articolo 119 del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Superbonus), all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-

septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Sismabonus) e all'articolo 119-ter del citato

decreto-legge n. 34 del 2020 (superamento ed eliminazione di barriere architettoniche), è

necessario distinguere i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate all’Agenzia delle

Entrate successivamente a tale data, ossia dal 1° aprile 2023.

Pertanto, allo scopo di distinguere i crediti di cui trattasi nelle successive fasi di

ulteriore cessione o utilizzo in compensazione tramite modello F24, in aggiunta ai codici

tributo 7708 e 7718 istituiti con la risoluzione n. 71/E del 7 dicembre 2022, sono istituiti i

seguenti codici tributo:

? “7709” denominato “CESSIONE CREDITO - SUPERBONUS art. 119 DL

n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”;

? “7719” denominato “SCONTO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 –

art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/04/2023”;

? “7738” denominato “CESSIONE CREDITO - SISMABONUS art. 16 DL n.

63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”;

? “7739” denominato “SCONTO - SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 –

art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/04/2023”;

? “7710” denominato “CESSIONE CREDITO - ELIMINAZIONE

BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121

DL n. 34/2020– OPZIONI DAL 01/04/2023”;

? “7740” denominato “SCONTO - ELIMINAZIONE BARRIERE

ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020

- OPZIONI DAL 01/04/2023”.

I suddetti codici tributo sono utilizzati per identificare i crediti derivanti dalle opzioni

per la prima cessione o per lo sconto relative alle fattispecie in argomento comunicate

all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° aprile 2023. I codici tributo istituiti con le

risoluzioni n. 83/E del 28 dicembre 2020, n. 12/E del 14 marzo 2022 e n. 71/E del 7

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dicembre 2022, restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle suddette opzioni

comunicate fino al 31 marzo 2023, per le ipotesi e secondo le indicazioni ivi riportate.

* * *

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 132123 del 18 aprile

2023 sono state definite le modalità attuative del richiamato articolo 9, comma 4, del

decreto-legge n. 176 del 2022.

Il citato provvedimento, tra l’altro, al punto 2.3 dispone che ciascuna nuova rata

annuale risultante dalla ripartizione della rata originaria può essere utilizzata esclusivamente

in compensazione tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di

riferimento e non può essere ceduta a terzi, né ulteriormente ripartita.

Tanto premesso, allo scopo di distinguere le rate annuali dei crediti risultanti dalla

ripartizione della rata originaria, a seguito della comunicazione prevista dal punto 3.1 del

richiamato provvedimento del 18 aprile 2023, sono istituiti i seguenti codici tributo:

? “7771” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n.

34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”;

? “7772” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n.

34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”;

? “7773” denominato “ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN

DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”.

* * *

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente

tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i suddetti codici

tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella

colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba

procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle

comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, nonché dalla ripartizione

in dieci rate di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 176 del 2022, l’Agenzia

delle Entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare dei

crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota

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disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato

al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante

i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

In proposito, si evidenzia che nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve

essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la rata annuale del credito, nel

formato “AAAA”.

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