Risoluzione Agenzia Entrate n. 191 del 27.07.2007

Determinazione del reddito di una società estera tassata ai sensi dell'art. 167, comma 1, del TUIR. Tassazione dei dividendi distribuiti da una società estera in eccedenza rispetto al reddito già tassato ai sensi dell'art. 167, comma 1, TUIR
Risoluzione Agenzia Entrate n. 191 del 27.07.2007

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione degli articoli 47, comma 4, 89, comma 3, e 167, comma 6, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), è stato esposto il seguente

QUESITO
La società istante, Alfa s.r.l., risiede in Italia e opera nel settore della progettazione, produzione, distribuzione, commercio e vendita di semilavorati e componenti metallici per l'industria degli autoveicoli, della climatizzazione e degli elettrodomestici.
Nell'ambito di una politica di espansione nell'Estremo Oriente, la Alfa s.r.l. (di seguito: Alfa) ha costituito, nel 2005, due società: la Alfa Hong Kong Ltd. (di seguito: Alfa HK), con funzione di subholding, e la società operativa Alfa China Ltd. (di seguito: Alfa China).
Nel corso del 2006, Alfa ha ceduto una parte delle azioni di Alfa HK alla Beta s.p.a., società controllata dal Ministero delle attività produttive, con sede in Roma.
Attualmente l'assetto del gruppo è il seguente: Alfa detiene il 65 per cento di Alfa HK, mentre il restante 35 per cento è detenuto da Beta. Alfa HK, a sua volta, detiene il 100 per cento del capitale sociale di Alfa China.
Nell'istanza si specifica che il reddito di Alfa HK è costituito esclusivamente dagli eventuali dividendi distribuiti da Alfa China e che questi derivano da utili integralmente soggetti a tassazione nel Paese di origine (Cina).
Alfa non ha presentato istanza di interpello preventivo ai sensi dell'articolo 167, comma 5, del TUIR per la propria controllata Alfa HK e riconosce che questa è soggetta alla disciplina prevista dal primo comma del medesimo articolo (cd. disciplina CFC).
In base a quanto premesso, la società istante chiede chiarimenti in ordine alle seguenti questioni controverse:
1. le corrette modalità di determinazione della base imponibile di Alfa Hong Kong Ltd., soggetta al regime di cui all'articolo 167 del TUIR;
2. l'applicabilità dell'esclusione di cui all'articolo 89 del TUIR ai dividendi corrisposti alla controllante italiana dalla società Alfa Hong Kong Ltd., soggetta al regime di cui all'articolo 167 TUIR, per la parte eccedente il reddito già imputato per trasparenza.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Con riferimento alla determinazione della base imponibile di Alfa HK, la società istante sostiene che, in applicazione degli articoli 167 e 89 TUIR, solo il 5 per cento degli utili imputati per trasparenza alla controllante debba essere soggetto a tassazione in Italia.
A parere della società istante, infatti, la determinazione del reddito della controllata estera tassabile in capo alla controllante italiana dovrebbe avvenire ai sensi della normativa italiana. Poiché l'utile di Alfa HK è costituito interamente dai dividendi distribuiti dalla sua controllata cinese, e dunque provenienti da un Paese a fiscalità ordinaria, Alfa ritiene che il proprio reddito imponibile debba essere determinato in misura pari al 5 per cento dei predetti dividendi e debba esserle imputato per trasparenza in misura corrispondente alla quota di partecipazione detenuta, pari al 65 per cento.
In secondo luogo, l'istante chiede chiarimenti sul corretto trattamento tributario da riservare ai dividendi distribuiti dalla società localizzata in Hong Kong, per la parte eccedente il reddito già imputato per trasparenza.
Alfa ritiene che i dividendi che riceverà da Alfa HK in eccedenza rispetto al reddito già imputato per trasparenza concorreranno alla formazione del proprio reddito imponibile solo per il 5 per cento.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 167, comma 1, TUIR prevede testualmente che i redditi prodotti da una impresa, società, o altro ente residente in uno Stato incluso nella black list di cui al d.m. 21 novembre 2001 e controllato da un soggetto residente in Italia "sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute".
Il comma 6 del medesimo articolo 167 chiarisce che "i redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento". Tali redditi sono determinati in base alle disposizioni previste per i redditi d'impresa (Titolo I, Capo VI, del TUIR).
Il reddito imputato per trasparenza al soggetto residente, pertanto, è considerato reddito d'impresa e va determinato secondo le regole ordinariamente applicabili a questa categoria reddituale, salvo le disposizioni espressamente eccettuate dall'articolo 167, comma 6, del TUIR, relative alla rateizzazione delle plusvalenze (articolo 86, comma 4, TUIR) e all'ammortamento accelerato e anticipato (articolo 102, comma 3, TUIR).
Se nel corso dell'esercizio la società estera ha percepito dividendi distribuiti dalle proprie partecipate, si applicano le disposizioni dell'articolo 89, commi 2 e 3, del TUIR, che prevedono che i dividendi provenienti da Paesi diversi da quelli a fiscalità privilegiata concorrono a formare il reddito delle società ed enti nella misura del 5 per cento.
Ne consegue che il richiamato articolo 89 deve ritenersi applicabile anche ai dividendi, provenienti da Paesi diversi da quelli a fiscalità privilegiata, distribuiti a società black list i cui redditi sono imputati ai soggetti residenti in proporzione alla partecipazione detenuta. E' quanto, del resto, già emerge dal rigo FC28 del modello UNICO, dove è previsto che debbano essere effettuate le variazioni in diminuzione corrispondenti alla quota esclusa dei dividendi distribuiti alla società CFC.
In ordine all'ulteriore questione evidenziata nell'istanza, si osserva che la disciplina fiscale delle CFC, che prevede la tassazione per trasparenza in capo alla società controllante residente del reddito prodotto dalla partecipata residente in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, è stata introdotta nel nostro ordinamento tributario allo scopo di contrastare il fenomeno della localizzazione di società partecipate nei c.d. paradisi fiscali.
La tassazione per trasparenza del reddito prodotto dalla CFC, come noto, si rende applicabile allorquando la controllante residente non ha richiesto, ovvero non ha ottenuto, la disapplicazione della disciplina sulle CFC in relazione alle partecipazioni detenute nella società estera residente nel paradiso fiscale.
In mancanza della predetta disapplicazione (in ipotesi, l'interpello non è stato presentato oppure è stato rigettato), si osserva che la tassazione per trasparenza del reddito della CFC imputato al soggetto residente, diversamente da quanto previsto per le ordinarie ipotesi di tassazione per trasparenza previste dal sistema (società di persone e società di capitali, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR) non esaurisce di regola il prelievo fiscale sul medesimo reddito.
Il comma 7 dell'articolo 167 del TUIR, infatti, in relazione agli utili distribuiti da società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, prevede come regola generale che "gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino all'ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi precedenti".
L'utile distribuito dalla CFC, quindi, per la quota non tassata precedentemente per trasparenza, dovrà concorrere al reddito della controllante residente secondo la disciplina dell'articolo 89, comma 3, del TUIR, ovvero per l'intero ammontare.
Ove il soggetto residente dimostri, invece, in sede di interpello disapplicativo proposto ai sensi dell'articolo 89, comma 3, del TUIR (oppure a seconda del caso, ai sensi dell'articolo 167, comma 5, lettera b) del TUIR), che dalla partecipazione "non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati", i relativi dividendi potranno beneficiare dell'esclusione al 95 per cento.
In sede di interpello, potranno valutarsi i presupposti della eventuale delocalizzazione del reddito in un Paese a fiscalità ordinaria anche - ricorrendone i presupposti - alla stregua di criteri analoghi a quelli indicati nella risoluzione 63/E del 28 marzo 2007.
Ancorché, infatti, i redditi della CFC, formati da utili di partecipazioni provenienti da una partecipata residente in uno Stato non incluso nella black list, devono considerarsi, in linea di principio, prodotti nel Paese di residenza della CFC, non è preclusa la possibilità di apprezzare in sede di interpello le peculiarità della posizione della società controllante - così come nella fattispecie di cui alla risoluzione n. 63/E del 2007 - in coerenza con la ratio antielusiva della disciplina in esame, cui dovrà necessariamente correlarsi il provvedimento di disapplicazione di cui all'articolo 89, comma 3, del TUIR.
La presente risposta, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione regionale.., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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