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Risoluzione Agenzia Entrate n. 20 del 25.01.2008

IVA - Art. 3 del DPR n. 633 de 1972 - Prestazione di servizi - Attività di cattura di cani vaganti resa da Aziende sanitarie
Risoluzione Agenzia Entrate n. 20 del 25.01.2008

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente

QUESITO
La Comunità Montana ALFA fa presente di gestire "in forma associata un canile rifugio, i cui costi sono sostenuti con risorse della Regione Toscana (...) e con quote a carico dei Comuni che beneficiano del servizio", mentre l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio procede alla cattura dei cani vaganti.
Ciò premesso, la Comunità Montana interpellante chiede di conoscere il trattamento tributario, ai fini IVA, della prestazione di cattura dei cani vaganti resa dalla ASL alla medesima Comunità.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La Comunità Montana ALFA, pur non formulando una specifica soluzione interpretativa, prospetta la possibilità di considerare esclusa dal campo di applicazione dell'IVA la prestazione di cattura di cani vaganti resa dall'Azienda Sanitaria Locale competente, "in quanto è svolta nell'esercizio dell'attività istituzionale ed è resa dalla stessa a seguito di una precisa disposizione normativa (LRT n. 10 del 09.02.04 art. 13 co. 3) essendo esclusa la possibilità di rivolgersi a soggetti diversi dalla Asl medesima".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'art. 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281 (legge quadro in materia di animali, di affezione e prevenzione del randagismo), dispone che "i Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla Regione".
La legge regionale della Toscana 8 aprile 1995, n. 43, concernente "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo. Ecologia", all'art. 13, come sostituito dall'art. 7 della legge regionale 4 dicembre 1998, n. 90, ha stabilito le "competenze delle aziende U.S.L. e dei comuni" in materia di canili e rifugi.
In particolare, il comma 3 del citato articolo 13 prevede che "la cattura dei cani vaganti è di competenza delle amministrazioni comunali che la attuano, con oneri a loro carico, tramite i competenti servizi delle aziende U.S.L.".
Al fine di assolvere alle competenze di cui alla legge regionale della Toscana n. 43 del 1995 sopra richiamata, la Comunità Montana ALFA e i Comuni di ...................... hanno sottoscritto, nel 2004, una convenzione "per la gestione dell'ufficio associato Canile", delegandone la potestà amministrativa, la responsabilità e la gestione all'anzidetta Comunità Montana.
Nel 2005 la Comunità Montana ALFA ha stipulato un "atto di convenzione" con l'Azienda Unità Sanitaria Locale di ......, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di cattura dei cani vaganti e di controllo della popolazione dei gatti.
In particolare, con riferimento al servizio di cattura di cani vaganti, oggetto del quesito in esame, l'art. 1 di detta convenzione stabilisce che l'incarico affidato riguarda:
- "il servizio, con attività continua 24 ore su 24, di cattura di cani randagi o comunque vaganti oggetto di segnalazione da parte degli uffici di Polizia Municipale, Carabinieri, Funzionari od agenti di P.S., Guardia di Finanza, Guardie Forestali e della Polizia Provinciale ed il trasporto degli animali presso il Canile Sanitario" (lettera a);
- "il servizio di cattura e trasporto di cani e gatti senza proprietario, che necessitino di prestazioni di pronto soccorso, presso l'ambulatorio zonale dell'Azienda USL o presso gli ambulatori dei medici veterinari liberi professionisti convenzionati con la Comunità Montana ed il successivo trasporto per il ricovero presso il canile sanitario Zonale" (lettera d).
A fronte delle prestazioni di servizi sopra descritte, l'art. 2, comma 1, della citata convenzione dispone che la Comunità Montana è tenuta "a pagare alla AUSL l'importo dovuto oltre ad IVA (riferito a: monte orario complessivo del personale tecnico impiegato, indennità pronta disponibilità notturna e festiva, chilometri percorsi)", previa presentazione di regolare fattura.
Dalla ricostruzione operata emerge quanto segue.
L'attività di cattura dei cani vaganti rientra, per espressa previsione normativa, tra le competenze dei Comuni, che ne mantengono la titolarità, ancorché la realizzazione della stessa sia affidata alle Aziende Sanitarie. In capo ai Comuni, permane, peraltro, l'onere finanziario relativo allo svolgimento dell'attività in argomento.
La convenzione rappresenta lo strumento attraverso il quale vengono regolamentati i rapporti fra la Comunità Montana ALFA e l'Azienda U.S.L. di ......, e con la quale, in particolare:
- la Comunità Montana affida l'incarico di svolgere l'attività di cattura di cani vaganti all'Azienda Sanitaria, che si impegna a realizzarla;
- vengono individuate specificatamente le prestazioni di servizi oggetto dell'affidamento;
- la Comunità Montana si obbliga a pagare un corrispettivo all'Azienda sanitaria, per l'attività di cui trattasi;
- viene stabilito il corrispettivo dovuto dalla Comunità Montana alla ASL attraverso l'individuazione dei parametri per la quantificazione dello stesso (ovvero costo del personale impiegato e chilometri percorsi).
Tra le parti si instaura, in sostanza, un rapporto bilaterale, nell'ambito del quale la Comunità Montana ALFA affida all'Azienda U.S.L. di .... lo svolgimento del servizio di cattura di cani vaganti a fronte di un corrispettivo, parametrato al costo di svolgimento del servizio stesso.
Ciò posto, con riferimento al trattamento tributario, ai fini IVA, delle somme dovute dalla Comunità Montana all'Azienda Sanitaria per l'attività di cattura di cani vaganti resa da quest'ultima, si osserva che, in via generale, le prestazioni di servizi riconducibili nel campo di applicazione dell'imposta, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono quelle aventi ad oggetto obbligazioni di fare, non fare o permettere rese, nell'ambito di rapporti giuridici di natura sinallagmatica, a fronte del pagamento di un corrispettivo.
Quanto sopra rappresentato, atteso che, nel caso di specie, l'attività di cattura di cani vaganti si configura quale prestazione di servizi resa dall'Azienda Sanitaria nell'ambito di un rapporto sinallagmatico con la Comunità Montana interpellante a fronte di uno specifico corrispettivo, si ritiene che essa sia riconducibile nell'ambito applicativo dell'IVA.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale della Toscana, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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