Istanza d'interpello - XX S.r.l - Articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n 388 - Credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate - Scissione parziale
Risoluzione Agenzia Entrate n. 22 del 06.02.2006
La società XX S.r.l (di seguito Società) ha formulato un'istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'applicazione del credito d'imposta per investimenti nelle aree di cui alle deroghe contenute nell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e b), del Trattato UE, previsto dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e integrazioni.
Quesito
La Società, sta realizzando un investimento in XY, rientrante nella "Disciplina multisettoriale dei grandi progetti di investimento" (in GUCE C 107 del 7 aprile 1998), debitamente notificato alla Commissione europea e da questa autorizzato in data 9 aprile 2002.
In relazione a tale investimento, sta fruendo del credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000; a tal fine, la Società precisa di aver "provveduto ad espletare tutti gli obblighi previsti", compresa la comunicazione dei dati relativi agli investimenti realizzati e da realizzare fino al 2006, da effettuarsi, a pena di decadenza dal contributo, con Mod. CVS ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
I mutamenti intervenuti nel settore in cui opera la società hanno reso necessario un intervento di riorganizzazione da realizzarsi mediante un'operazione di scissione parziale proporzionale con costituzione di una nuova società beneficiaria alla quale verrà allocato tutto il "ramo d'azienda" nel quale sono inseriti gli investimenti per i quali si intende fruire del predetto credito d'imposta.
La società beneficiaria "manterrà l'originaria destinazione dei beni già terminati all'originaria struttura produttiva e assumerà l'obbligo di completare il progetto d'investimento".
La Società, atteso che nessuna questione si pone in ordine al trasferimento alla società beneficiaria del credito d'imposta già maturato al momento della scissione (vedi risoluzioni n. 179/E del 15 settembre 2003 e n. 143/E del 30 giugno 2003), chiede di conoscere se il contributo in questione possa altresì maturare in capo alla beneficiaria stessa in relazione agli investimenti effettuati per completare l'originario progetto.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società istante ritiene che, in conformità alla generale disciplina della scissione di cui all'articolo 173 del TUIR, si realizzino i presupposti per il trasferimento del bonus già maturato, in conformità alle sopra citate risoluzioni, e che, per effetto della scissione, si trasferisca alla beneficiaria anche "la posizione soggettiva consistente nella possibilità di avvalersi del credito d'imposta sugli investimenti in questione pari al 26,25% dell'investimento totale previsto", in quanto specificamente connessa agli elementi del ramo d'azienda ricevuto a seguito della scissione.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
Si concorda con la soluzione prospettata dalla Società. In ordine alla possibilità di trasferire il diritto a fruire del credito d'imposta in questione, le richiamate risoluzioni n. 179 e n. 143 del 2003 hanno precisato che tale trasferimento è consentito unicamente con riguardo ad operazioni che, in base a specifiche disposizioni giuridiche, prevedono una confusione di diritti e obblighi dei soggetti giuridici interessati (ad esempio, in caso di operazioni di fusione, scissione e trasformazione di società).
Considerato che il diritto maturato in capo alla società scissa di fruire del credito d'imposta rientra tra le posizioni soggettive connesse specificamente ad elementi del patrimonio traferito, il credito stesso compete alla società cui sia stato attribuito il ramo d'azienda scorporato nell'ambito del quale è stato realizzato l'investimento agevolato, in applicazione del principio generale contenuto nell'articolo 173 del TUIR in virtù del quale "le posizioni soggettive della società scissa, ivi compresa quella indicata nell'articolo 86, comma 4, e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattisi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari".
Poiché anche la titolarità del progetto d'investimento (e tutti i rapporti che da esso derivano) in corso di realizzazione alla data della scissione rientra tra le predette "posizioni soggettive", si ritiene che in capo alla società beneficiaria, che porterà a compimento l'investimento avviato e parzialmente realizzato dalla società scissa, sia trasferito il diritto alla futura fruizione del credito d'imposta corrispondente agli investimenti ancora da realizzare.
In tal guisa, in capo alla società beneficiaria: è trasferito il credito maturato dalla scissa in relazione agli investimenti da questa realizzati fino alla data della scissione; matura il credito d'imposta corrispondente agli investimenti che, a decorrere dalla data della scissone, saranno realizzati a completamento dell'originario progetto.
Tale soluzione è conforme a quanto chiarito, con riferimento alle operazioni di fusione per incorporazione, nella risoluzione n. 11 del 22 gennaio 2003, secondo la quale la società che incorpora la società che ha parzialmente realizzato l'investimento agevolabile matura il credito d'imposta riferibile alla parte dell'investimento ancora da realizzare.
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