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Risoluzione n. 22
Roma, 2 maggio 2024
OGGETTO: Accordo di reciprocità tra la Repubblica italiana e il Regno
Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord ai fini dei rimborsi IVA ai sensi
dell’articolo 38-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
A seguito del perfezionamento dell’Accordo di recesso tra l’Unione
europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, approvato il 17
ottobre 2019 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2020 (c.d. Brexit), il Regno Unito
è considerato Paese terzo rispetto all’Unione europea.
Fino al 31 dicembre 2020, data di fine del periodo di transizione, il Regno
Unito ha operato come Paese membro dell’Unione europea sia ai fini doganali sia
ai fini IVA e accise.
In particolare, durante il menzionato periodo di transizione, per i soggetti
stabiliti nel Regno Unito trovava applicazione l’articolo 38-bis2 del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, rubricato “Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti
stabiliti in un altro Stato membro della Comunità”, che detta i limiti e le modalità
di rimborso IVA in ipotesi di soggetti stabiliti in uno Stato appartenente all’Unione
europea e privi di stabile organizzazione in Italia.
A decorrere dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito non fa più parte del
territorio doganale e IVA dell’Unione europea.
In tale contesto, è stato stipulato un accordo di reciprocità tra l’Italia e il
Regno Unito, mediante scambio di Note Verbali dei rappresentanti dei due Paesi,
entrato in vigore il 7 febbraio 2024.
All’interno delle Note Verbali, di eguale contenuto, i Governi dei due Stati
dichiarano di ritenere formalmente sussistenti i presupposti giuridici per il
Divisione Contribuenti
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Direzione Centrale Grandi Contribuenti e
Internazionale
Settore internazionale
Ufficio Fiscalità Internazionale
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riconoscimento della condizione di reciprocità ai fini dell’erogazione del rimborso
IVA per gli acquisti effettuati dagli operatori italiani sul territorio britannico e dagli
operatori britannici sul territorio italiano, nell’ambito delle loro attività, a partire
dal 1° gennaio 2021, rilevato che il Regno Unito non ha mai interrotto l’erogazione
dei rimborsi agli operatori italiani.
I rappresentanti dei due Stati precisano, poi, che l’accordo di reciprocità
sarà attuato nel rispetto delle legislazioni britannica e italiana, nonché del diritto
internazionale applicabile e, con riferimento alla posizione dello Stato italiano,
degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, non comportando
oneri aggiuntivi a carico dei bilanci previsti dalla normativa vigente di entrambi i
Paesi.
Tanto premesso, relativamente alle operazioni effettuate dal 1° gennaio
2021 con il Regno Unito è applicabile l’articolo 38-ter del D.P.R. n. 633/1972 ai
fini dell’erogazione dei rimborsi IVA e pertanto:
-i soggetti stabiliti in Italia possono proporre istanza di rimborso IVA al
Regno Unito in conformità alla normativa ivi vigente;
- i soggetti stabiliti nel Regno Unito possono avanzare richiesta di rimborso
IVA al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 38-ter che, a sua volta, rinvia al
primo comma dell’articolo 38-bis2, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972. L’istanza di
rimborso deve essere presentata secondo le modalità stabilite dal Provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° aprile 2010.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle
Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
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