Risoluzione Agenzia Entrate n. 227 del 21.08.2007

Istanza di interpello - Art. 11, legge 27/7/2000, n. 212. ALFA srl. Art. 7 D.P.R n. 633/72. Cessione di progetti di sviluppo farmaci
Risoluzione Agenzia Entrate n. 227 del 21.08.2007

Con l'istanza d'interpello di cui all'oggetto, concernente l'applicabilità dell'art. 7 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente

QUESITO
La ALFA S.r.l. (di seguito ALFA), operante nel settore della ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di vaccini, ha trasferito a titolo oneroso ad una società svizzera i progetti relativi allo sviluppo di alcuni potenziali prodotti farmaceutici (vaccini) ottenuti nell'ambito della propria attività d'impresa.
Le cessioni effettuate attraverso separati contratti sono due: una prima cessione riguarda i progetti relativi a due prodotti per i quali la commercializzazione è considerata probabile e l'altra attiene a progetti relativi a prodotti per i quali la possibilità di commercializzazione è più remota.
La società istante precisa che i diritti oggetto del trasferimento non sono stati iscritti all'attivo dello stato patrimoniale, avendo essa prudenzialmente "spesato" nel conto economico i costi di ricerca e sviluppo.
L'istante precisa inoltre che la società svizzera acquisirà il brevetto dei vaccini eventualmente sviluppati a seguito del trasferimento della proprietà intellettuale e procederà alla commercializzazione di quelli prodotti per il mercato italiano e per il mercato mondiale, commissionando presumibilmente la produzione dei vaccini alla ALFA stessa.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società italiana ritiene che le cessioni di diritti per lo sviluppo di prodotti farmaceutici alla società svizzera configurino prestazioni di servizi immateriali del tipo indicato dall'art. 3, secondo comma, n. 2) del D.P.R. n. 633 del 1972, imponibili in Italia ai sensi del successivo art. 7, commi terzo e quarto, lettera d) del D.P.R. n. 633/1972.
Ciò in quanto i predetti diritti saranno ivi "utilizzati", nel senso che i vaccini che potranno realizzarsi a seguito della cessione dei diritti di sfruttamento saranno prodotti per il mercato mondiale nel territorio dello Stato e che alla ALFA potrebbe essere affidata anche la commercializzazione dei vaccini per il mercato italiano.
Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti che non si trovano in fase di ricerca avanzata e rispetto ai quali la possibilità di futura commercializzazione è più incerta, la società, non potendo effettuare una stima dei vaccini non commercializzabili e del valore dei diritti relativi (se non dietro una futura perizia integrativa), ipotizza la possibilità di un recupero dell'IVA per la parte corrispondente alla quota di corrispettivo imputabile alle ricerche non suscettibili di alcuna utilizzazione, a partire dal momento della relativa quantificazione.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In primo luogo la scrivente ritiene di condividere il parere della società istante in merito alla qualificazione della cessione dei progetti relativi allo sviluppo di alcuni eventuali prodotti farmaceutici e dei relativi diritti di proprietà intellettuale alla stregua di una prestazione di servizi rientrante nella previsione dell'art. 3, secondo comma, n. 2) del D.P.R. n. 633 del 1972.
Tale elemento si desume dai contratti allegati all'istanza ove si legge in premessa che il cedente è titolare dei diritti di proprietà intellettuale, meglio specificati in un allegato, i quali sono irrevocabilmente ceduti, in forza dei medesimi contratti, alla società svizzera.
La disciplina di tali prestazioni sotto il profilo della territorialità è regolata dall'art. 7, quarto comma, lett. d) ed f) del D.P.R. n. 633 del 1972. In sintesi tali prestazioni, se rese a committente domiciliato in un Paese non appartenente alla Comunità europea (come la Svizzera), si considerano imponibili ad IVA se utilizzate nel territorio dello Stato. In relazione alla fattispecie in esame risulta pertanto fondamentale stabilire il concetto di "utilizzo".
In proposito si osserva che il trasferimento dei progetti a favore della società svizzera e dei relativi diritti di proprietà intellettuale viene effettuato in vista di una successiva produzione e commercializzazione dei vaccini ricavabili dai medesimi. Pertanto, il luogo di utilizzo della prestazione alla quale sono collegati i diritti in questione da parte della società svizzera deve identificarsi sia con quello in cui avverrà la produzione industriale dei vaccini, sia con quello in cui sarà effettuata la commercializzazione di tali farmaci.
Poiché, per ammissione della stessa società istante, si prevede che l'eventuale produzione dei vaccini sarà fatta in Italia mentre la commercializzazione avverrà sia sul mercato italiano che sul quello mondiale, entrambi i contratti in questione sono da considerarsi imponibili ad IVA in Italia, in quanto riferiti a prestazioni di servizi (trasferimento a titolo oneroso di diritti di proprietà intellettuale con possibilità di acquisire il brevetto industriale dei prodotti ottenuti), utilizzate nel territorio dello Stato.
E' appena il caso di ricordare che, come precisato dalla società istante, il prezzo della seconda cessione è stato calcolato tenendo conto del valore dei progetti per i quali è ragionevole presumere una futura commercializzazione.
La tesi prospettata circa il recupero dell'IVA afferente la parte di corrispettivo riferito anche alla ricerca non produttiva di risultati suscettibili di commercializzazione, non può essere condivisa. Il criterio di utilizzo, infatti, va verificato contestualmente all'effettuazione dell'operazione cui si riferisce, costituendo esso parte integrante della fattispecie imponibile di cui trattasi.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa alla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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