Istanza d'interpello - Aliquota IVA applicabile alle cessioni di ''Testarolo della Lunigiana'' - XX S.r.l.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 23 del 06.02.2006
La Direzione Regionale ..............ha trasmesso un'istanza di interpello presentata, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dalla XX S.r.l. (di seguito, in breve, "la Società"), al fine di conoscere quale sia l'aliquota Iva applicabile alle cessioni di "Testarolo della Lunigiana".
Quesito
La Società dichiara di svolgere, tra le altre, l'attività di produzione e commercializzazione del "Testarolo", prodotto tipico della Lunigiana.
Con riferimento alla cessione del suddetto prodotto, la Società dichiara di aver sino ad oggi applicato l'aliquota Iva del 10 per cento, avendolo assimilato alle "preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove" di cui alla voce 80) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Tuttavia, la stessa ritiene che il prodotto Testarolo della Lunigiana debba rientrare in una diversa classificazione merceologica.
Pertanto, la Società chiede quale sia il corretto trattamento tributario da applicare, ai fini Iva, alla cessione del medesimo prodotto.
Soluzione prospettata
La Società ritiene che il prodotto in esame possa rientrare tra "le paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e atri prodotti della panetteria ordinaria..." di cui alla voce 15) della Parte II della menzionata Tabella, per le cessioni dei quali è prevista l'applicazione dell'aliquota Iva del 4 per cento.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
Ai fini della risposta al quesito prospettato si è reso indispensabile individuare il corretto inquadramento doganale del prodotto in questione: è stato, pertanto, acquisito il parere dell'Agenzia delle Dogane (reso con nota n. 4243 del 17 gennaio 2006).
L'Agenzia delle Dogane, sulla base dei risultati ottenuti dai test di laboratorio svolti, ha rilevato che il "Testarolo della Lunigiana" - ottenuto da un impasto di farina di grano, acqua e sale, successivamente precotto nel "testo", struttura costituita da due dischi di argilla scaldati, che gli conferisce forma circolare - non possa essere classificato tra "le paste alimentari del codice NC 1902, perché queste devono essere successivamente lavorate (ad es. per trafilatura) in forme specifiche e prestabilite (es. tubi nastri e filamenti), così come espressamente previsto dalle Note Esplicative Sistema Armonizzato, codice 1902 terzo capoverso".
Pertanto, a parere dell'Agenzia delle Dogane, il "Testarolo della Lunigiana" dovrebbe essere classificato come "prodotto della panetteria" (tra i prodotti a base di pasta di farina o di fecola per lo più cotti, che si presentano generalmente in forma di dischi o fogli ed hanno utilizzazioni molto diverse, così come riportato dalle Note Esplicative Sistema Armonizzato, voce 1905, lettera B, primo capoverso) al codice 19059090 della vigente Tariffa doganale, posizione corrispondente alla voce 1908 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987; tale voce viene richiamata per le cessioni di cui al punto 68 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali viene prevista l'aliquota Iva del 10 per cento.
In considerazione della suddetta classificazione, la scrivente fa presente di non condividere la soluzione prospettata dalla Società (applicabilità alle cessioni dei prodotti in oggetto dell'aliquota del 4 per cento), ritenendo che alla commercializzazione del prodotto "Testarolo della Lunigiana" si renda applicabile l'aliquota Iva del 10 per cento di cui alla Tabella A, Parte III, allegata al menzionato D.P.R. n. 633 del 1972.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione regionale .........., è resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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