Consulenza giuridica – Applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461
Risoluzione Agenzia Entrate n. 23 del 08.03.2012
Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l’interpretazione dell’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è stato esposto il seguente
QUESITO
L’Associazione istante sottopone all’attenzione della scrivente uno schema operativo e contrattuale connesso ad un contratto di amministrazione di attività finanziarie senza intestazione a favore di clienti persone fisiche non esercenti attività d’impresa residenti in Italia, al fine di verificare se esso sia idoneo ad assolvere alle prescrizioni rivenienti dall’applicazione dell’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
In particolare, lo schema operativo presenta le seguenti caratteristiche:
1. il contribuente/fiduciante stipula un contratto di deposito titoli ad esso intestato presso una banca;
2. presso la medesima banca la società fiduciaria apre un conto corrente alla stessa intestato;
3. viene stipulato un contratto di amministrazione senza intestazione tra il fiduciante e la fiduciaria;
4. il predetto contratto è comunicato alla banca depositaria;
5. il fiduciante conferisce alla banca depositaria un incarico irrevocabile di fare quanto necessario per l’esecuzione da parte della fiduciaria dei propri obblighi contrattuali e sostitutivi, e, quindi, tra l’altro, di regolare tutte le operazioni sul conto corrente ad essa intestato aperto presso la stessa banca, di trasmettere alla fiduciaria le informazioni quotidiane relative alle movimentazioni del deposito titoli e del conto corrente e consentire alla fiduciaria la legittimazione ai disinvestimenti eventualmente necessari per il pagamento delle imposte dovute.
In particolare, tramite la stipula di appositi accordi contrattuali è previsto che:
- le operazioni di investimento e disinvestimento delle attività depositate nel dossier titoli impartite direttamente dal cliente/fiduciante, nonché i relativi redditi, siano regolate esclusivamente attraverso l’utilizzo del conto corrente intestato alla fiduciaria;
- la banca depositaria provveda a trasmettere (almeno giornalmente) alla fiduciaria un flusso informatico riportante tutti i movimenti avvenuti sul dossier titoli intestato al cliente, nonché quelli relativi al conto corrente intestato alla fiduciaria;
- la fiduciaria registri ogni singola operazione nella propria contabilità fiduciaria ed adempia ai conseguenti obblighi ai fini fiscali dovuti nella sua qualità di sostituto d’imposta ed intermediario.
L’Associazione ha successivamente presentato un’integrazione al suddetto schema operativo che prevede l’apertura, e la conseguente amministrazione senza intestazione da parte della fiduciaria, di un ulteriore conto corrente intestato direttamente al fiduciante presso la stessa banca depositaria.
Tale conto corrente è indisponibile per il fiduciante nel senso che su tale conto non possono essere effettuati apporti o prelievi, con la sola esclusione della regolazione delle operazioni relative al dossier titoli, ed è alimentato periodicamente dalle somme che transitano sul conto corrente intestato alla fiduciaria al netto degli importi relativi alle imposte dovute.
Da ultimo, l’Associazione chiede se, nell’ipotesi in cui il fiduciante abbia aderito alla procedura di emersione delle attività finanziarie detenute all’estero attraverso il rimpatrio giuridico, conferendo alla società fiduciaria un mandato con intestazione, possa trasferire le attività finanziarie rimpatriate in un dossier titoli ad esso intestato presso la medesima società fiduciaria ovvero presso un’altra società fiduciaria, senza perdere la segretazione del rapporto.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La fiduciaria ritiene che sulla base dello schema operativo e contrattuale descritto possa validamente applicarsi il regime del risparmio amministrato relativamente ai redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalle attività amministrate.
In merito all’ultimo quesito concernente le attività finanziarie rimpatriate per il tramite della fiduciaria, l’Associazione sostiene che il regime della segretazione rimane invariato in quanto le predette attività non fuoriescono dal circuito degli intermediari.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Con la risoluzione n. 61/E del 31 maggio 2011 sono stati forniti chiarimenti sul ruolo di sostituto d’imposta di una società fiduciaria nell’ambito di un rapporto di amministrazione di attività finanziarie senza intestazione posto a favore di clienti persone fisiche non imprenditori residenti in Italia.
In tale sede è stato chiarito che, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 da parte della società fiduciaria, è necessaria la sussistenza di un rapporto di amministrazione, indipendentemente dall’intestazione o meno del bene alla medesima società.
Attraverso tale rapporto, infatti, il contribuente conferisce alla fiduciaria un mandato all’esercizio degli atti giuridici finalizzati alla conservazione e allo sfruttamento del patrimonio amministrato e interviene nei flussi reddituali rivenienti dallo stesso, consentendo in tal modo alla fiduciaria stessa di assoggettarli a tassazione o, in mancanza di una previsione normativa in tal senso, di effettuare le previste comunicazioni all’Amministrazione Finanziaria.
Nella fattispecie rappresentata si viene quindi ad instaurare con l’intermediario un rapporto duraturo – che presuppone uno stabile rapporto di mandato e di deposito, custodia o amministrazione – necessario per consentire l’applicazione del regime del risparmio amministrato (cfr. circolare n. 165/E del 24 giugno 1998, n. 3.1).
Come è noto, il regime del risparmio amministrato riguarda l’applicazione dell’imposta sostitutiva su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai sensi delle lettere c-bis) e c-ter) del comma 1 dell’articolo 67 del TUIR - ad esclusione di quelle derivanti dalla cessione a titolo oneroso ovvero dal prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti - e può essere applicato anche alle plusvalenze, ai differenziali positivi e agli altri proventi realizzati mediante i contratti derivati di cui alla lettera c-quater) del medesimo comma 1 dell’articolo 67 del TUIR e mediante i rapporti e le cessioni di cui alla successiva lettera c-quinquies), a condizione che nei predetti rapporti o cessioni intervengano come intermediari professionali o come controparti gli intermediari abilitati. A quest’ultimo fine rileva non soltanto l’intervento degli intermediari negoziatori ma anche di quelli di mera amministrazione, vale a dire di coloro che si interpongono in qualsiasi operazione avente un contenuto finanziario.
Nello schema operativo proposto dall’Associazione istante sussiste il rapporto non occasionale tra fiduciante e fiduciaria ed è altresì assicurato l’intervento della fiduciaria quale intermediario nella riscossione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalle attività oggetto del contratto di amministrazione, posto che essi transitano su un apposito conto corrente intestato alla fiduciaria.
Nello schema operativo integrato è, altresì, prevista l’apertura presso la stessa banca di un conto corrente intestato direttamente al cliente/fiduciante, oggetto di amministrazione da parte della fiduciaria. Tale ulteriore conto corrente è alimentato dalle disponibilità resesi libere dopo i conteggi delle imposte dovute ed è destinato esclusivamente alla regolazione delle operazioni relative al dossier titoli.
L’indisponibilità di detto conto deve essere oggetto di apposita condizione contrattuale tra fiduciante e banca, nel senso che i prelievi e gli apporti di disponibilità monetarie ad esso relativi devono necessariamente transitare per il conto corrente intestato alla fiduciaria. Tale previsione non deve quindi comportare un cambiamento delle modalità di canalizzazione dei redditi derivanti dalle attività amministrate.
Per quanto concerne gli obblighi di monitoraggio fiscale che derivano nel caso in cui le attività finanziarie siano detenute all’estero si rinvia a quanto già precisato nella citata risoluzione n. 61/E del 2011.
Si ricorda, inoltre, che il rapporto di amministrazione costituisce oggetto di segnalazione all’Anagrafe Tributaria da parte della società fiduciaria a norma dell’articolo 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 e che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono altresì soggette al medesimo obbligo di comunicazione le relative movimentazioni ed ogni informazione relativa al predetto rapporto (cfr. art. 11, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201).
Analoghi adempimenti vanno effettuati con riferimento ad entrambi i conti correnti di appoggio al dossier titoli (intestati alla fiduciaria e al fiduciante).
Tale rapporti rientrano, altresì, nella previsione dell’articolo 32, comma 1, n. 7), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 essendo oggetto di indagini finanziarie attivabili dall’Amministrazione.
Ciò posto, si ritiene che lo schema contrattuale accluso all’istanza di consulenza possa essere idoneo all’assolvimento degli adempimenti connessi all’applicazione del regime del risparmio amministrato da parte della società fiduciaria. Tuttavia, ai fini della sua idoneità, nel caso in cui le attività finanziarie oggetto del contratto di amministrazione siano depositate presso una banca estera, è altresì necessario che, nell’ambito del rapporto contrattuale stipulato tra la banca e il fiduciante, sia espressamente previsto che la fiduciaria, oltre ad essere legittimata ai disinvestimenti utili al pagamento delle imposte, sia anche legittimata a liquidare o a prelevare le attività finanziarie qualora intervengano misure cautelari, conservative ed esecutive derivanti da atti impositivi e/o sanzionatori nei confronti del fiduciante.
Da ultimo, l’Associazione chiede se possa essere mantenuto il regime della segretazione con riferimento ad attività finanziarie che siano state oggetto di operazioni di “scudo fiscale” attraverso la procedura del rimpatrio giuridico, mediante il conferimento a società fiduciaria di un mandato di amministrazione con intestazione delle stesse, qualora il fiduciante provveda a ritrasferire tali attività in un dossier titoli ad esso intestato. Tale trasferimento è finalizzato a conferire alla stessa società fiduciaria, ovvero ad altra società fiduciaria, un mandato di amministrazione delle medesime attività senza intestazione delle stesse.
Al riguardo, si ritiene che il predetto regime di segretazione possa essere mantenuto a condizione che la revoca del mandato di amministrazione con intestazione sia contestuale alla stipula di un nuovo contratto di amministrazione senza intestazione con la medesima società fiduciaria ovvero con una diversa società fiduciaria senza soluzione di continuità e sempreché anche nel prosieguo dell’operatività ne permangano i presupposti. Sull’argomento si rinvia a quanto già chiarito nelle circolari n. 43/E del 10 ottobre 2009 e n. 9/E del 30 gennaio 2002.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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