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Risoluzione Agenzia Entrate n. 23 del 29.01.2008

Istituzione di un codice tributo per il recupero, tramite modello di versamento F23, delle spese di notifica relative alle sanzioni emesse dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
Risoluzione Agenzia Entrate n. 23 del 29.01.2008

Il Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria infortuni sul lavoro e malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, pone in capo all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL il potere di irrogare sanzioni nei casi di violazione degli obblighi ivi previsti.
Per consentire all'INAIL di riscuotere le spese di notifica relative alle predette sanzioni attraverso il modello di versamento F23, si istituisce il codice tributo FAET, denominato "recupero spese di notifica relative alle sanzioni emesse dall'INAIL", da indicare nel campo 11 del modello.
Nei restanti campi denominati "ufficio o ente", "causale" ed "estremi dell'atto o del documento", sono riportate le informazioni contenute nella richiesta di pagamento trasmessa dall'INAIL.
Le somme in questione, ovunque riscosse, sono riversate sul conto IT53G0200803221000004478982 intestato a "INAIL - Direzione Centrale Patrimonio, Piazza Giulio Pastore, 00144 Roma".

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