Risoluzione Agenzia Entrate n. 24 del 29.03.2010

Istanza di interpello – articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Imposta di bollo su Comunicazione unica presentata con modalità telematica dalle imprese artigiane
Risoluzione Agenzia Entrate n. 24 del 29.03.2010

Sintesi: Per la Comunicazione unica, prevista dall’articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, inviata per via telematica ovvero su supporto informatico al registro delle imprese da parte di imprese artigiane è dovuta l’imposta di bollo prevista dall’articolo 1, comma 1-ter della tariffa, parte prima, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642. Non devono essere assoggettate all’imposta di bollo le domande e gli atti, ancorché inviati tramite la comunicazione unica di cui all’articolo 9 del DL n. 7 del 2007, che prima dell’introduzione della stessa erano esenti dall’imposta.

Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, è stato esposto il seguente

QUESITO
La Regione Marche - Servizio Industria Artigianato Energia – premesso che:
- l’art. 9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7 prevede l'introduzione della Comunicazione Unica per l'avvio della attività di impresa e le modifiche della stessa, che vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al registro delle imprese e ha effetto ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali, nonché per l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA e per il riconoscimento della natura artigiana;
- con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 02 novembre 2007, pubblicato sulla G.U. n. 296 del 21 dicembre 2007, è stato approvato il modello di comunicazione unica di cui al precedente decreto-legge;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06 maggio 2009 sono state individuate le regole tecniche per la presentazione della comunicazione unica e per il trasferimento immediato tra le Amministrazioni interessate, in attuazione dell'art. 9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7;
- l'art. 4, lett. e), del succitato DPCM prevede che le Commissioni Provinciali per l’Artigianato siano destinatarie della comunicazione unica;
- lo stesso DPCM all'art. 3, comma 1, prevede che la comunicazione unica sia sempre inviata al Registro delle Imprese, il quale provvede al successivo invio della stessa alle amministrazioni interessate così come indicate dal successivo art. 4;
chiede di conoscere il corretto trattamento tributario ai fini dell’imposta di bollo della citata Comunicazione unica presentata con modalità telematica dalle imprese artigiane.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La Regione Marche ritiene che:
- ai sensi della normativa nazionale e regionale attualmente in vigore l’impresa artigiana è assoggettata al pagamento di una sola imposta di bollo in considerazione che l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane è propedeutica all’annotazione della stessa impresa nel registro delle imprese, così come disposto dall’articolo 8 della legge n. 580 del 29 dicembre 1993;
- con la normativa introdotta in merito alla comunicazione unica, l’impresa artigiana verrà prima iscritta al registro delle imprese e successivamente all’albo delle imprese artigiane così come previsto dal DPCM del 6 maggio 2009;
- il fascicolo telematico dell’impresa artigiana (ex domanda prevista dalla legge 443 del 1985 e dalla Legge regionale 20 del 2003) forma parte integrante della Comunicazione Unica di cui all’articolo 9, comma 7, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 inviata al registro delle imprese , già assoggettata all’imposta di bollo e riscossa per il tramite del registro delle imprese;
- con l'introduzione della normativa richiamata, le iscrizioni, modificazioni e cancellazioni dall'Albo delle Imprese Artigiane sono parte di un unico procedimento riguardante l’avvio, la modifica e la cancellazione dell’impresa che ha inizio con la presentazione della Comunicazione Unica al Registro delle Imprese.
Al fine di una corretta applicazione della normativa, prevista dal DPR 642/1972, circa il pagamento dell'imposta di bollo sulle domande di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane, la Regione istante ritiene possibile assoggettare le comunicazioni indicate dal decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, art. 9 (convertito con L. 40/2007) effettuate dalle imprese artigiane alla sola imposta di bollo prevista per la presentazione della Comunicazione Unica al Registro delle Imprese.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Preliminarmente si osserva che l’articolo 1 della tariffa annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, recante l’indicazione degli atti soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine, al comma 1-ter, prevede: “Domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all’ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1977, n. 59: per ciascuna domanda, denuncia od atto
a) se presentate da ditte individuali Euro 17,50
b) se presentate da società di persone Euro 59,00
c) se presentate da società di capitali Euro 65,00”.
Per completezza si fa presente che la disciplina relativa alle domande, denunce e atti che le accompagnano presentate per via telematica all’ufficio del registro delle imprese è stata introdotta per la prima volta dal DM 127 del 2002, che prevedeva l’imposta nella misura fissa di euro 41,32 indipendentemente dalla natura del soggetto che presenta la domanda (ditta individuale o società). Con decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, è stata stabilita la misura dell’imposta di bollo in euro 32,00 per le domande presentate da ditte individuali (euro 45,00 società di persone e euro 50,00 società di capitali). Tali importi, per effetto degli adeguamenti introdotti dalla legge 30 dicembre 2004 e dal DL 31 gennaio 2005, n. 7, sono stati rideterminati in euro 42,00 per le ditte individuali, euro 59,00 per le società di persone e euro 65,00 per le società di capitali. Da ultimo, con la legge 24 dicembre 2007, n. 244, l’imposta per le sole domande presentate da ditte individuali è stata rideterminata in euro 17,50.
L’articolo 9, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) prevede che “Ai fini dell’avvio dell’attività d’impresa, l’interessato presenta all’ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo”.
Il comma 10 dello stesso articolo 9 prevede inoltre: “Al fine di incentivare l’utilizzo del mezzo telematico da parte delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente articolo, la misura dell’imposta di bollo di cui all’articolo 1, comma 1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal Decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, è rideterminata, garantendo comunque l’invarianza di gettito,…”.
Tale previsione ha trovato attuazione con l’entrata in vigore, a decorrere dal 1 gennaio 2008, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che all’articolo 1, comma 205 ha disposto la rideterminazione dell’imposta di bollo dovuta su domande denunce od atti presentati per via telematica all’ufficio del registro delle imprese da parte delle ditte individuali nella misura di euro 17.50 in luogo della 8revidente misura di euro 42,00.
Il DPCM 6 maggio 2009 nell’individuare le regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica, in attuazione dell’articolo 9, comma 7, del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, ha tra l’altro stabilito:
“Per gli adempimenti necessari all’attuazione di quanto previsto dall’art. 9 del decreto legge n. 7 del 2007, l’interessato presenta all’ufficio del registro delle imprese la comunicazione unica, secondo il modello approvato con il decreto della modulistica. Il modello è presentato in modalità telematica o mediante supporto informatico” (Art. 3, comma 1);
“Sono destinatarie della Comunicazione unica le seguenti amministrazioni:
a) gli uffici del registro imprese delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura;
b) l’Agenzia delle entrate;
c) l’Istituto per la previdenza sociale (INPS);
d) l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
e) le commissioni provinciali per l’artigianato, ovvero gli uffici preposti alla tenuta dell’albo delle imprese artigiane;
f) il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali” (Art. 4).
L’articolo 5 del DPCM ha inoltre stabilito quali sono gli adempimenti assolti con la Comunicazione unica:
- dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA;
- domanda d’iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel registro imprese e nel REA;
- domanda d’iscrizione, variazione, cessazione dell’impresa ai fini INAIL;
- domanda d’iscrizione, variazione e cessazione al registro imprese con effetto per l’INPS;
- domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini INPS;
- domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell’albo delle imprese artigiane.
L’esame delle disposizioni sopra richiamate porta a concludere che la presentazione all’ufficio del registro delle imprese, in modalità telematica o su supporto informatico, della comunicazione unica di cui all’articolo 9 del DL n. 7 del 2007 sia da assoggettare all’imposta di bollo di cui all’articolo 1, comma 1-ter, della tariffa parte prima annessa al DPR n. 642 del 1972, nelle misure ivi previste.
Ciò in considerazione sia del chiaro disposto della norma che assoggetta all’imposta “Domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all’ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico…”; sia in considerazione della volontà del legislatore espressa dall’ articolo 9 del DL n. 7 del 2007, che al comma 1, ha previsto l’istituzione della comunicazione unica e al successivo comma 10 ha previsto, per incentivare l’uso del sistema telematico da parte delle imprese individuali per l’invio della comunicazione unica, una più favorevole rideterminazione dell’imposta di bollo dovuta proprio in relazione all’articolo 1, comma 1-ter, della tariffa annessa al DPR n. 642 del 1972.
Si esprime l’avviso che torni applicabile alla comunicazione unica, di cui al più volte citato DL n. 7 del 2007, il principio enunciato dall’articolo 13 del DPR n. 642 (Facoltà di scrivere più atti sul medesimo foglio). Tale disposizione prevede, al comma 3: “In ogni caso e con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio:
(…)
15) gli atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti se redatti in un unico contesto”.
Quindi, per gli adempimenti individuati dal richiamato articolo 5 del DPCM del 6 maggio 2009, assolti con la comunicazione unica in esame, è dovuta unicamente l’imposta di bollo prevista dall’articolo 1, comma 1-ter, della tariffa annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.
Una particolare problematica riguarda le imprese artigiane le quali, con la comunicazione unica verranno iscritte al registro delle imprese e solo successivamente, a seguito di ulteriori adempimenti, potranno chiedere, con lo stesso mezzo telematico, l’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane.
Si ritiene che nel momento in cui il richiedente, già iscritto al registro imprese, ritenga di disporre di tutti gli elementi necessari per ottenere l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane, e chieda, quindi, di integrare la pratica nata con la prima comunicazione unica, riferendosi al numero di protocollo della prima pratica e compilando, in una nuova comunicazione, i campi relativi all’albo imprese artigiane, all’INPS ed eventualmente all’INAIL, tale ultima comunicazione non deve essere assoggettata nuovamente all’imposta di bollo in quanto risulta concretizzata la fattispecie di integrazione documentale relativa a una precedente comunicazione unica già assoggettata all’imposta di bollo di cui all’articolo 1, comma 1-ter, della tariffa annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.
Si ritiene, infine, che non debbano essere assoggettate all’imposta di bollo le domande e gli atti, ancorché inviati tramite la comunicazione unica di cui all’ articolo 9 del DL n. 7 del 2007, che prima dell’introduzione della stessa erano esenti dall’imposta. A titolo esemplificativo si citano la domanda per l’attribuzione della partiva Iva (esente ai sensi dell’articolo 5 della tabella allegata al DPR n. 642 del 1972) e gli atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie (esenti ai sensi dell’articolo 9 della tabella).
La nuova e diversa modalità di veicolazione dei predetti atti e istanze non incide, infatti, sul contenuto sostanziale rispetto al quale il legislatore ha disposto il trattamento di esenzione.
Le Direzioni regionali e provinciali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

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