RISOLUZIONE N. 24/E
Roma, 14 maggio 2024
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito
di imposta spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese
dello Stato nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita
L’articolo 15-octies del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l’articolo 11-octies
del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
novembre 2014, n. 162, stabiliscono che con decreto del Ministro della giustizia, adottato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi spettanti
all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese
nonché le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di
credito di imposta o di compensazione, delle predette somme, rispettivamente nelle
procedure di mediazione e di negoziazione assistita.
Con il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, del 1° agosto 2023 (di seguito “decreto”) sono stati determinati i predetti
importi e sono state disciplinate, tra l’altro, le modalità di presentazione della richiesta di
riconoscimento del corrispondente credito di imposta.
L’articolo 9 del decreto stabilisce che il credito di imposta è utilizzabile in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite
modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento, esclusivamente
tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate.
Il Ministero della Giustizia, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto, trasmette
telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti ammessi a fruire
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Istituzionali e di Riscossione
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dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche,
anche parziali.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in
compensazione, comunicato dal Ministero della Giustizia, tramite il proprio cassetto fiscale
accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari del
suddetto credito di imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i
servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto
dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:
• “7070” - denominato “Credito d’imposta - patrocinio a spese dello Stato nella
mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita nei casi previsti dagli
articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e
dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è
esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna
“importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al
riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di
riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”,
indicato nel cassetto fiscale.
Ai sensi dell’articolo 9 del decreto, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione
dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti
nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero della Giustizia e che l’ammontare del
credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco,
pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche,
anche parziali, successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.
IL DIRETTORE CENTRALE
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