Risoluzione Agenzia Entrate n. 249 del 12.09.2007

IVA. - Aliquota applicabile alle prestazioni di smaltimento dei rifiuti non pericolosi derivanti dall'attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani. - N. 127 - sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Risoluzione Agenzia Entrate n. 249 del 12.09.2007

QUESITO
L'Azienda Alfa s.p.a. riferisce di svolgere, in base ad un contratto di servizio stipulato con il Comune di ...... in data ........, l'attività di gestione dei rifiuti, mediante raccolta, trasporto, recupero e smaltimento degli stessi.
L'istante fa, altresì, presente di appaltare ad imprese terze le prestazioni aventi ad oggetto "lo smaltimento di rifiuti non pericolosi derivati dall'attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani", identificati dal codice C.E.R. (Catalogo europeo dei rifiuti) "19.12. - rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti".
Ciò premesso, l'Alfa s.p.a. chiede di sapere se le anzidette prestazioni ad essa rese dalle ditte appaltatrici possano ricondursi nell'ambito applicativo della disposizione recata dal n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quindi se le stesse prestazioni possano o meno beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
L' Alfa s.p.a. ritiene che le prestazioni aventi ad oggetto lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi derivati dall'attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani, aventi la codifica C.E.R. (Catalogo europeo dei rifiuti) "19.12. - rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti", debbano essere fatturate dalle ditte appaltatrici con applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento ai sensi del n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il n. 127 - sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972 assoggetta all'aliquota IVA ridotta del 10 per cento, fra l'altro, le "prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, (...) di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto (...)".
Il citato D. Lgs. n. 22 del 1997, concernente "attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", è stato abrogato dall'articolo 264, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "norme in materia ambientale", a decorrere dal 29 aprile 2006 (data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 152 del 2006).
In seguito all'anzidetta abrogazione, il richiamo al D. Lgs. n. 22 del 1997 operato dal n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972 deve intendersi riferito al D. Lgs. n. 152 del 2006. In particolare, il richiamo all'art. 6, comma 1, lettere d), l) e m) del D. Lgs. n. 22 del 1997, relativo alle definizioni di attività di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, deve intendersi riferito all'art. 183, comma 1, lettere d), l) e m) del D. Lgs. n. 152 del 2006.
Il richiamo all'art. 7, comma 3, lettera g), del D. Lgs. n. 152 del 2006, che include tra i rifiuti speciali "i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti (...)", deve intendersi riferito all'articolo 184, comma 3, lett. g), del D. Lgs. n. 152 del 2006.
Rispetto alla classificazione dei rifiuti speciali operata dal citato art. 7, comma 3, del D. Lgs. n. 22 del 1997, il D. Lgs. n. 152 del 2006 reca un'ulteriore previsione - identificata dalla lettera n) all'articolo 184, comma 3 - in base alla quale sono compresi tra i rifiuti speciali "i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani".
Ciò premesso, si fa presente che il quesito formulato dall'ente istante riguarda l'aliquota IVA applicabile alle attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi derivati "dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani" che, come già accennato, nella previgente classificazione dei rifiuti speciali operata dall'art. 7, comma 3, del D. Lgs. n. 22 del 1997, non costituivano oggetto di espressa previsione normativa e che, in seguito all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 152 del 2006, sono stati autonomamente individuati nella richiamata lettera n) dell'art. 184, comma 3.
Ai fini della soluzione del quesito formulato dall'Alfa s.p.a. si è, pertanto, reso necessario verificare se attraverso l'inserimento della lettera n) nell'art. 184, comma 3, del D. Lgs. n. 152 del 2006, il legislatore abbia inteso introdurre una nuova categoria di rifiuti speciali, diversa da quella individuata alla precedente lettera g), ovvero si sia limitato ad individuare, all'interno della più ampia categoria dei "rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti (...)" previsti dalla citata lett. g), una speciale categoria avente ad oggetto "i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani" (corrispondente alla citata lett. n).
Atteso che l'anzidetta problematica richiede competenze tecniche di natura extra fiscale dalle quali non può prescindersi ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, la scrivente ha acquisito, per fornire soluzione al presente quesito, i necessari elementi tecnici dal competente Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare.
Il predetto Ministero, con nota prot. n. ......... del ........, ha precisato che la categoria dei rifiuti speciali individuata dalla lett. n) dell'art. 184, comma 3, del D. Lgs. n. 152 del 2006 "è stata introdotta come categoria autonoma dei rifiuti speciali solamente con il decreto legislativo n. 152/06, dovendosi considerare compresa, con riferimento al previgente decreto legislativo n. 22 del 1997, sotto la più generale categoria di cui al comma 3, lettera g), dell'articolo 7 (rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti)".
Il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare ha precisato che i rifiuti derivanti dalle attività di "selezione meccanica" dei rifiuti solidi urbani vengono prodotti in seguito alla realizzazione di "operazioni preliminari di trattamento di rifiuti urbani, finalizzate al recupero o allo smaltimento degli stessi".
Il suddetto Ministero ritiene, pertanto, che i rifiuti derivati dall'attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani, classificati come rifiuti speciali per effetto della lett. n) dell'art. 184, comma 3, del D. Lgs. n. 152 del 2006, "possono considerarsi una specificazione della più generale categoria di rifiuti, indicata nella lettera g)" dell'art. 7, comma 3, del D. Lgs. n. 22 del 1997, ossia dei "rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti".
Dalle precisazioni rese dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, discende che il richiamo operato dal n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972 alla lett. g) dell'art. 7, comma 3, del D. Lgs. n. 22 del 1997 deve intendersi riferito sia alla lett. g) dell'art. 184, comma 3, del D. Lgs. n. 152 del 2006 che alla lettera n) del medesimo articolo 184.
Conseguentemente, sono assoggettate all'aliquota ridotta del 10 per cento, ai sensi del n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, le prestazioni di gestione dei rifiuti speciali individuati dalla lettera g) dell'articolo 184, comma 3, del D. Lgs. n. 152 del 2006 ("rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti") e dei rifiuti speciali di cui alla successiva lett. n) del medesimo articolo ("rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani").
Pertanto, nel caso oggetto dell'istanza di interpello, le prestazioni aventi ad oggetto lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi derivati dall'attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani, (identificati dal codice C.E.R. "19.12. - rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti") sono riconducibili al n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972 e ai corrispettivi erogati dall'Alfa s.p.a. alle imprese appaltatrici per lo svolgimento delle suddette prestazioni si applica l'aliquota IVA ridotta del 10 per cento.

Altri utenti hanno acquistato

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS