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Risoluzione Agenzia Entrate n. 25 del 06.02.2006

Istanza di Interpello - Art. 16, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Z S.r.l.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 25 del 06.02.2006

Con l'istanza di interpello specificato in oggetto, concernente l'esatta applicazione dell'art. 16 del D.P.R. n. 633 del 1972 è stato esposto il seguente

Quesito
La Z s.r.l. (di seguito, in breve, la società) gestisce in concessione un impianto di demolizione e rottamazione di autoveicoli e rappresenta che nell'ambito della propria attività ha prodotto scorie classificate dal Dipartimento Tecnico dell'.............come rifiuti speciali pericolosi ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, cod. C.E.R. 19 10 03* - fluff-frazione leggera e polveri contenenti sostanze pericolose.
L'istante chiede, pertanto, di conoscere quale sia il corretto trattamento fiscale, ai fini IVA, delle prestazioni concernenti lo smaltimento e il trasporto in discarica dei rifiuti in oggetto.

Soluzione interpretativa prospettata
Nel caso di specie, la società ritiene applicabile la disposizione contenuta nel n. 127-sexiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, che prevede, tra l'altro, l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% alle "prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall'art. 6, comma 1, lettere d), l) e m) del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, (...) di rifiuti speciali di cui all'art. 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto (...)".

Parere dell'Agenzia delle Entrate
Si rileva preliminarmente che il n. 127-sexiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% alle prestazioni di "gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1, lettere d) l) e m) del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - (c.d. "decreto Ronchi") - di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'art. 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto (...)".
L'art. 7, comma 3, lettera g) del richiamato decreto fa riferimento, tra l'altro, ai "rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti".
Secondo le previsioni contenute nell'allegato B del decreto Ronchi anche il trattamento biologico e/o fisico chimico che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo differenti tecniche (quali, ad esempio, il deposito sul o nel suolo, l'incenerimento a terra o in mare, la messa in discarica) rientra nella definizione di smaltimento dei rifiuti.
Relativamente all'applicabilità al caso di specie del regime fiscale di cui al n. 127-sexiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 è stato chiesto un parere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio il quale con nota prot. n. ........ del ........... 2005 ha chiarito che "il Nuovo Elenco Europeo dei Rifiuti (Regolamento Comunitario n. 2557/2001) riferisce il capitolo 19 - corrispondente alle prime due cifre del codice identificativo del rifiuto e volto ad individuare la fonte che genera il rifiuto stesso - ai rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti".
Al medesimo capitolo appartengono i rifiuti in esame trattandosi di scorie derivanti dall'attività di rottamazione e demolizione di autoveicoli.
Per quanto esposto, la scrivente ritiene di poter condividere la soluzione prospettata dall'istante in ordine all'applicabilità dell'IVA nella misura del 10% ai sensi della disposizione contenuta nel n. 127-sexiesdecies, della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, alle prestazioni di smaltimento e avvio in discarica delle scorie prodotte.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione regionale .........., è resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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