Istanza di interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. INPDAP - Aliquota dell'addizionale comunale IRPEF applicabile alle pensioni corrisposte a non residenti. Art. 4 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360
Risoluzione Agenzia Entrate n. 261 del 21.09.2007
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 4, secondo capoverso, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) provvede, nell'ambito della sua attività istituzionale, all'erogazione di pensioni anche a soggetti residenti all'estero. Come è noto, tutti i contribuenti - residenti e non residenti - per i quali, nell'anno di riferimento, risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono tenuti al pagamento dell'addizionale comunale alla citata imposta. In particolare, come precisato dall'art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 360 del 1998, l'addizionale è dovuta al comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1 gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, sulla base dell'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 3 del summenzionato decreto legislativo.
Con riferimento ai soggetti non residenti, si chiede di sapere quale sia l'aliquota dell'addizionale all'IRPEF che deve essere applicata, anche in considerazione del fatto che taluni pensionati, pur risiedendo all'estero, riscuotono i propri emolumenti in Italia tramite accreditamento su conto corrente bancario o postale ovvero mediante un procuratore.
Viene inoltre domandato se la residenza fiscale all'estero di chi percepisce la pensione debba essere certificata dalla competente Autorità fiscale estera o possa piuttosto essere oggetto di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'interpellante, premesso che nella modulistica relativa al CUD 2007 sono stati inseriti tre nuovi campi in cui va indicato il domicilio fiscale al 1 gennaio 2007, è del parere che sia necessario distinguere tra pensioni riscosse direttamente in Italia e pensioni pagate all'estero.
Con riferimento al primo caso, l'istante ritiene debba essere applicata l'aliquota fiscale stabilita dal comune nella cui circoscrizione territoriale l'interessato ha chiesto di riscuotere la pensione, atteso che le relative partite sono amministrate dalle strutture periferiche INPDAP a livello provinciale.
Nel secondo caso, invece, poiché i pagamenti all'estero sono accentrati presso una delle sedi territoriali INPDAP di Roma (RM 4), l'istante sostiene che debba essere applicata l'aliquota dell'addizionale comunale stabilita dal comune di Roma. In altri termini, in tale ipotesi, rileverebbe il domicilio fiscale del sostituito.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il comma 4 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360 del 1998, istitutivo dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, dispone che essa è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1 gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.
A sua volta, l'art. 58 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel dettare i criteri in base ai quali va determinato il domicilio fiscale, stabilisce, al secondo comma, che le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte, mentre quelle non residenti lo hanno nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se questo è prodotto in più comuni, in quello ove si è prodotto il reddito più elevato.
Ciò premesso, per stabilire l'aliquota dell'addizionale IRPEF applicabile alle pensioni erogate alle persone fisiche non residenti, occorrerà far riferimento al domicilio fiscale del percettore, individuato sulla base del criterio di cui al menzionato art. 58, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973.
Più precisamente, risulterà applicabile l'aliquota del comune "in cui si è prodotto il reddito", il quale - trattandosi di pensioni corrisposte a soggetti non residenti - dovrà essere individuato, in conformità con quanto stabilito dall'art. 23, comma 2, lett. a) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in base al luogo ove è ubicata la sede legale dell'ente erogante (INPDAP).
Si tratterà, dunque, in ogni caso del comune di Roma, non rilevando la circostanza che il pensionato abbia chiesto di riscuotere la pensione tramite accredito presso un istituto bancario o postale situato nella circoscrizione di un altro comune o presso un procuratore domiciliato in un comune diverso da quello di Roma.
E' appena il caso di precisare che tale conclusione risulterà valida a condizione che la pensione sia l'unico o il maggiore dei redditi prodotti in Italia dal pensionato non residente.
Al fine di consentire al sostituto d'imposta di verificare la ricorrenza di tale condizione, il contribuente dovrà fornire allo stesso una dichiarazione attestante la propria situazione reddituale in Italia, con specifica indicazione del comune di produzione dei redditi e del loro ammontare.
Con riferimento alla modalità mediante le quali il percettore della pensione potrà dimostrare di essere fiscalmente residente in uno Stato estero, invece, si fa presente che tale prova dovrà essere fornita attraverso una certificazione della competente autorità fiscale estera.
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