Istituzione del codice tributo per l'attribuzione agli enti territoriali dell'imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari con le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
Risoluzione Agenzia Entrate n. 27 del 07.02.2006
L'articolo 1, comma 163, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sostituendo il secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, ha previsto che l'imposta sostitutiva applicata sugli interessi e gli altri proventi relativi a titoli obbligazionari emessi da enti territoriali ai sensi dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, deve essere versata direttamente agli emittenti con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per consentire il versamento della predetta imposta, tramite modello "F 24", si istituisce il seguente codice tributo:
- "1241", denominato "Imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali e attribuita agli stessi".
Nella compilazione del modello, il codice tributo deve essere indicato nella sezione erario, esclusivamente nella colonna "importi a debito", mentre il campo "anno di riferimento" deve evidenziare l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, espresso nella forma "AAAA"; l'ente territoriale destinatario del versamento va evidenziato nel campo "rateazione/regione/provincia", indicando il corrispondente codice contenuto in una nuova tabella denominata "TABELLA T3 - CODICI DEGLI ENTI TERRITORIALI EMITTENTI PRESTITI OBBLIGAZIONARI". Tale tabella è reperibile in formato elettronico sui siti internet www.finanze.it
Si precisa che il nuovo codice tributo sarà operativamente efficace a decorrere dal 15 febbraio 2006.
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