Interpello ai sensi dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000 - Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri - articolo 1, commi da 429 a 432 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
Risoluzione Agenzia Entrate n. 273 del 03.07.2008
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 1, commi da 429 a 432 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è stato esposto il seguente
QUESITO
La società ALFA S.r.l. (di seguito, ALFA) opera nel settore della grande distribuzione, svolgendo l'attività di commercio al dettaglio di mobili, complementi d'arredo ed articoli per la casa (attività principale) in tredici punti vendita, ciascuno dei quali ha una superficie di vendita complessiva superiore a 250 metri quadri.
ALFA svolge anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ("bar" e "ristorante self service") e di vendita di prodotti alimentari, che costituiscono attività accessorie e strumentali a quella precedentemente descritta (ossia alla vendita di mobili e articoli per la casa), in una superficie dedicata inferiore ai 250 metri quadri, ancorché all'interno dei propri punti vendita con superficie complessiva di molto superiore a 250 metri quadri.
A partire dall'anno solare 2008, la società istante intende adottare la procedura di invio telematico dei corrispettivi prevista dall'articolo 1, commi da 429 a 432, della legge n. 311 del 2004 e chiede se può procedere alla defiscalizzazione dei misuratori fiscali relativi all'attività principale e a quelle accessorie, pur continuando a rilasciare scontrini non fiscali e, a richiesta del cliente, la fattura.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'interpellante ritiene che ogni punto vendita ALFA costituisce una sola unità locale, ossia un unico esercizio commerciale di grandi dimensioni, in quanto tutti gli ambienti del punto vendita sono tra loro fisicamente e funzionalmente interconnessi (cfr. circolare 1 gennaio 1990, n. 3202/C del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato), avendo un unico indirizzo commerciale, una gestione unitaria, senza alcuna limitazione o divisione fisica tra le attività esercitate, con la più completa condivisione degli spazi interni e dei servizi (parcheggi, viabilità, ecc.), nonché di personale.
Pertanto, l'istante, ai sensi del citato comma 429, ritiene di poter adottare la procedura di invio telematico dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e prestazioni di servizi derivanti sia dall'attività principale di vendita al dettaglio di mobili, complementi d'arredo e articoli per la casa, sia dalle attività accessorie di somministrazione e vendita di alimenti e bevande.
Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 431, della legge n. 311 del 2004, ALFA intende procedere alla defiscalizzazione di tutti gli apparecchi misuratori fiscali presenti nei propri punti vendita, compresi quelli relativi alla certificazione dei corrispettivi dell'attività accessoria.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 1, comma 429 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilisce che "le imprese operanti nel settore della grande distribuzione possono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni".
La citata disposizione prevede la facoltà e non l'obbligo per i soggetti della grande distribuzione di trasmettere telematicamente i corrispettivi.
Infatti, sebbene l'articolo 37, commi da 33 a 37, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248) abbia previsto l'obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per tutti i contribuenti che svolgono attività di commercio al minuto e assimilati in locali aperti al pubblico, di cui all'articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972 (tra cui i soggetti della grande distribuzione), tuttavia, per effetto di successive modifiche (da ultimo l'articolo 1, comma 327, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) l'obbligo in parola non è stato ancora attuato.
La trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri sostituisce l'obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente (cfr. articolo 1, comma 431, della legge n. 311 del 2004).
L'impresa che accede alla suddetta procedura può chiedere la "defiscalizzazione" del misuratore fiscale e, successivamente, può rilasciare titoli senza rilevanza fiscale, specificandolo sugli stessi (cfr. provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 luglio 2005, circolare del 23 febbraio 2006, n. 8/E).
Per poter accedere alla procedura di trasmissione telematica dei corrispettivi occorre, comunque, che il punto vendita abbia le caratteristiche dimensionali previste dal comma 430 del citato articolo 1 della legge n. 311 del 2004, secondo cui sono "imprese di grande distribuzione commerciale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere e) ed f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le aziende distributive che operano con esercizi commerciali definiti media e grande struttura di vendita aventi, quindi, superficie superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti."
Nel caso in esame, si ritiene che ciascun punto vendita ALFA, estendendosi su una superficie superiore ai 250 metri quadri, rispetti i limiti dimensionali richiesti, dovendosi avere riguardo alla superficie complessiva del punto vendita, all'interno del quale vengono svolte sia l'attività principale che altre attività di diversa natura.
In particolare, non è rilevante il fatto che le altre attività sono svolte in aree dedicate di dimensioni inferiori ai 250 metri quadri, a condizione che le stesse siano organizzate all'interno di un unico punto vendita che soddisfi il limite dimensionale normativamente previsto e che il soggetto commerciale che le pone in essere sia unico, ossia identificato da un unico REA della Camera di Commercio e gestisca in modo unitario gli spazi, i servizi e il personale.
Tanto premesso, con riguardo alle altre attività diverse da quella principale, esercitate dall'istante, occorre distinguere l'attività commerciale (vendita di prodotti alimentari e vendita di mobili e complementi d'arredo) dall'attività di somministrazione di alimenti e bevande ("bar" e "ristorante self service").
Al riguardo, giova richiamare l'articolo 1, comma 1, del citato provvedimento dell' 8 luglio 2005, ai sensi del quale i soggetti che beneficiano della procedura di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri sono "esclusivamente" le imprese della grande distribuzione commerciale, così come definiti dall'articolo 1, comma 430, della legge n. 311 del 2004 e dall'articolo 4, comma 1, lettere e) ed f), del decreto legislativo n. 114 del 1998.
Si osserva, inoltre che ai sensi dell'articolo 1, comma 430-bis, della legge n. 311 del 2004, introdotto dall'articolo 1, comma 130 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'agevolazione in commento può essere estesa anche ad altre imprese, da individuarsi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, in possesso dei requisiti dimensionali sopra elencati ed obbligate al collegamento telematico, quali, ad esempio, le grandi imprese che svolgono prestazioni di servizi o attività di somministrazione di alimenti e bevande.
In assenza del suddetto provvedimento, la procedura agevolata in commento può essere utilizzata esclusivamente dai soggetti della grande distribuzione che svolgono attività commerciale.
In particolare, per attività commerciale si intende "l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende" direttamente al consumatore finale ovvero ad altri utilizzatori professionali (articolo 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998), configurandosi, in tale ipotesi, una cessione di beni.
Diversamente, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ossia "...la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati."(cfr. articolo 1, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287) non può qualificarsi come attività commerciale di cui al decreto legislativo n. 114 del 1998, bensì costituisce una prestazione di servizi.
Né può tornar utile il richiamo alle "prestazioni di servizi" di cui all'articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972, contenuto nel comma 429, per giustificare l'applicazione delle disposizioni in commento anche all'attività di somministrazione e ristorazione; difatti, con il richiamo contenuto nella norma il legislatore ha inteso ricomprendere tra i corrispettivi cui si applica la trasmissione telematica quelli relativi alle prestazioni di servizi strettamente strumentali alla cessione principale.
Nel caso di specie, ad esempio, potranno essere inclusi nell'invio telematico i corrispettivi delle prestazioni di trasporto e montaggio dei mobili, trattandosi di prestazioni strumentali all'operazione principale, costituita dalla cessione del bene.
Di contro, non può dirsi funzionalmente collegata all'attività commerciale principale (vendita di mobili) la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (presso i "bar" e i "ristoranti self service"); a conferma di ciò si evidenzia, inoltre, che per il pagamento delle prestazioni di ristorazione non è possibile l'utilizzo delle casse destinate al pagamento dei beni merce.
Si ritiene, pertanto, ai sensi della normativa e prassi sopra richiamata, che la società istante possa procedere alla trasmissione telematica dei corrispettivi di cui al citato articolo 1, commi 429 e ss., della legge n. 311 del 2004 e alla conseguente defiscalizzazione dei propri misuratori fiscali solo con riguardo all'attività di commercio al dettaglio di mobili, complementi d'arredo ed articoli per la casa (attività principale) e alla vendita dei prodotti di generi alimentari.
Per contro, con riguardo all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, svolta presso i "bar" e i "ristoranti self service" siti all'interno di ciascun punto vendita, trattandosi di prestazioni di servizi, ALFA non potrà defiscalizzare i relativi misuratori fiscali pur avendo facoltà di trasmettere telematicamente i corrispettivi relativi ad essa anche al fine di fornire all'Amministrazione finanziaria un dato completo e uniforme.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
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