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Risoluzione Agenzia Entrate n. 273 del 28.09.2007

Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. ALFA Spa
Risoluzione Agenzia Entrate n. 273 del 28.09.2007

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 7 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente

QUESITO
La ALFA Spa (di seguito: società istante) opera nel settore del commercio di oro "da investimento" e di oro "industriale" ai sensi della legge 17 gennaio 2000, n. 7. Per lo svolgimento delle attività essa intenderebbe utilizzare appositi "conti metalli non allocati", ossia conti di deposito di oro espressi in grammi accesi presso banche ed altre società specializzate, attraverso i quali è possibile effettuare transazioni commerciali con la stessa banca presso cui è acceso il "conto metallo" oppure con clienti di vari paesi senza subire gli oneri derivanti dalla movimentazione fisica del metallo.
In particolare, per le cessioni di quantità di oro allo stato puro a clienti residenti in paesi extracomunitari effettuate sia mediante trasferimento su altro conto metallo intestato ai clienti sia attraverso il materiale ritiro dell'oro e successiva consegna ai clienti medesimi, la società istante si affiderebbe a una banca inglese seguendo una procedura secondo la quale, ricevuta la richiesta di fornitura di oro dal proprio cliente extracomunitario, la società istante autorizza la banca inglese ad addebitare sul conto metallo acceso a proprio nome presso la divisione metalli preziosi della stessa un controvalore di oro puro determinato di volta in volta secondo le quantità convenute.
A questo punto, la banca intermediaria invia la conferma della transazione (Transaction Confirmation Recap) provvedendo, tramite proprie filiali o corrispondenti, alla consegna al cliente extracomunitario dell'oro fisico sotto forma di lingotti di vario peso, per conto della società istante. Contestualmente, per la cessione di oro effettuata la società emette fattura nei confronti del cliente estero.
In relazione a tale fattispecie si chiedono chiarimenti circa la corretta qualificazione fiscale, ai fini IVA, delle summenzionate operazioni.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
A parere della società istante, le operazioni di acquisto di oro per investimento poste in essere con la banca inglese e le vendite del metallo effettuate nei confronti dei clienti extracomunitari si riferiscono a beni che non si trovano nel territorio nazionale e in quanto tali devono essere considerate fuori campo Iva ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, da annotare rispettivamente nella contabilità generale nel c/acquisti e nel c/vendite quali operazioni commerciali tipiche.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Dall'analisi dell'istanza e dall'ulteriore documentazione pervenuta risulta che la società istante, avvalendosi di un "conto metallo" aperto presso una banca inglese, si approvvigiona di determinate quantità di oro da investimento da vendere a clienti extracomunitari. Risulta inoltre che la banca depositaria si obbliga, per suo conto, a consegnare l'oro fisico in forma di lingotti ai clienti finali tramite proprie filiali o corrispondenti estere e ad addebitare sul conto metalli della società istante il controvalore di oro non allocato.
Preliminarmente, si osserva che le cessioni di oro (e le relative prestazioni accessorie) effettuate nei confronti dei clienti residenti fuori del territorio comunitario con l'intervento della banca inglese ovvero di altri operatori esteri specializzati, si configurano come operazioni escluse dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972, riguardando beni non esistenti fisicamente nel territorio dello Stato, per le quali non si verificano i presupposti dell'acquisto intracomunitario.
In quanto non rilevanti agli effetti dell'IVA interna, tali operazioni andranno registrate nella sola contabilità generale a conto vendite.
Riguardo, invece, alle prestazioni rese dalla banca inglese nei confronti dell'istante, la scrivente ritiene che esse costituiscano un insieme complesso di operazioni di varia natura non distinguibili singolarmente (gestione del "conto metallo", contatti con altri operatori di mercato, messa a disposizione dell'oro da investimento, trasporto del metallo all'estero, etc.).
Il presupposto territoriale di dette operazioni deve essere valutato in applicazione della regola generale contenuta nell'art. 43 della direttiva 2006/112/CE, c.d. di "rifusione" (a cui corrisponde l'art 7, terzo comma del DPR n. 633 del 1972), secondo cui "il luogo di una prestazione di servizi è il luogo in cui il prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione a partire dalla quale la prestazione di servizi viene resa ...", con la conseguenza che per cui le stesse devono ritenersi effettuate nel Regno Unito.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001,

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