Ufficiali della riscossione non adibiti alle funzioni tipiche. Inapplicabilità della sanzione per mancata tenuta del registro cronologico. Relativi obblighi informativi
Risoluzione Agenzia Entrate n. 28 del 13.02.2006
Alcune società concessionarie del servizio nazionale della riscossione hanno sottoposto all'attenzione della scrivente una problematica relativa all'obbligo di tenuta del registro cronologico da parte degli ufficiali della riscossione.
In particolare, le predette società hanno chiesto di conoscere se possa ritenersi non applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 51, comma 1, del d.lgs. del 13 aprile 1999, n. 112 - prevista per la violazione dell'obbligo di tenuta del registro cronologico di cui all'art. 44 dello stesso d.lgs. n. 112/1999 - nei casi in cui l'ufficiale della riscossione non svolga, di fatto, le sue funzioni "tipiche" e sia, invece, adibito ad altri incarichi.
Al riguardo, poiché l'obbligo di tenuta del registro - nel quale devono essere annotati cronologicamente tutti gli atti e i processi verbali posti in essere dagli ufficiali della riscossione - si ricollega ad un'esigenza di controllo, da parte dell'Agenzia, sul regolare svolgimento della relativa attività, si ritiene che, qualora i soggetti in parola, non svolgano, di fatto, tale attività, il predetto obbligo di tenuta del registro cronologico non sussista e, quindi, che la sanzione prevista dal citato art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 112/1999 non sia applicabile.
Ciò, fermo restando che, naturalmente, se l'ufficiale della riscossione abitualmente adibito ad incarichi diversi compie anche un ridotto numero (o addirittura uno soltanto) degli atti tipici dell'attività di ufficiale, devono essere osservati gli obblighi di cui al sopra citatoart. 44 del d.lgs. n. 112/1999, con conseguente sussistenza, in caso di violazione di questi obblighi, del presupposto per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 51 del decreto legislativo in parola.
In tale contesto, al fine di consentire alla scrivente di svolgere la sua attività di vigilanza sull'operato degli ufficiali della riscossione, si ravvisa l'esigenza che le società concessionarie provvedano periodicamente ad informare le competenti strutture di questa Agenzia dell'effettivo svolgimento dell'attività di ufficiale della riscossione da parte dei propri dipendenti nominati quali ufficiali.
In particolare, entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna società concessionaria dovrà trasmettere, per ogni ambito territoriale, alla relativa Direzione Regionale, un elenco, costituito da una sezione contenente le generalità degli ufficiali della riscossione che, a quella data, esercitano effettivamente tali funzioni e da un'altra riportante le generalità dei dipendenti che, pur se nominati ufficiali della riscossione, sono adibiti esclusivamente ad altri incarichi.
Inoltre, allorché l'azienda concessionaria decida di adibire in modo esclusivo ad altre mansioni un proprio ufficiale della riscossione oppure, al contrario, decida di far compiere anche un solo atto rientrante nelle funzioni "tipiche" ad un ufficiale della riscossione precedentemente adibito soltanto ad altri incarichi, dovrà comunicare tale circostanza, entro dieci giorni, alle competenti Direzioni Regionali.
La presente risoluzione à emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 112/1999 e, pertanto, l'inottemperanza agli obblighi informativi in essa previsti sarà sanzionata ai sensi dell'art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo.
Ciò, in aggiunta all'applicazione - ove ne ricorrano i presupposti, quali sopra individuati - delle sanzioni di cui all'art. 51 dello stesso d.lgs. n. 112/1999.
L'Ascotributi à pregata di dare immediata diffusione del contenuto della presente alle aziende concessionarie.
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