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Risoluzione Agenzia Entrate n. 281 del 04.10.2007

Interpello ex articolo 21, comma 9, legge 30 dicembre 1991 n. 413 - GAMMA di Alfa e Beta spa - Operazione di scissione parziale proporzionale
Risoluzione Agenzia Entrate n. 281 del 04.10.2007

La società "GAMMA di Alfa e Beta spa" ha inviato alla scrivente in data 21 febbraio 2007, per il tramite della Direzione Regionale competente, un'istanza di interpello formulata ai sensi dell'articolo 21, comma 9, legge n. 413 del 1991 relativa ad un'operazione di scissione parziale.

Fatto
La società istante, il cui capitale sociale - pari a euro 517.000,00 - è suddiviso in parti uguali tra i soci Beta e Alfa, ha per oggetto sociale la produzione, vendita e commercio di cinture ed altri articoli in pelletteria.
Il signor Beta ha recentemente manifestato l'intenzione di realizzare l'investimento a suo tempo fatto con la costituzione della società istante.
Per lui si pone il problema della continuità generazionale, non avendo né parenti o discendenti in grado di proseguire nell'attività della società. I figli del signor Alfa, che già lavorano presso la società in qualità di dipendenti, hanno, invece, manifestato l'intenzione di partecipare al futuro dell'attività aziendale e stanno pertanto, valutando l'opportunità di acquistare la quota, pari al 50% del capitale sociale, detenuta dal signor Beta.
Il patrimonio aziendale della società è fortemente inciso dal valore dei beni immobili di proprietà di seguito elencati:
- n. 1 fabbricato industriale, utilizzato direttamente dall'istante avente una superficie di circa metri quadrati 2.500;
- n. 1 fabbricato industriale, avente una superficie di circa metri quadrati 1.200 e concesso in locazione a terzi;
Gli immobili sono iscritti in bilancio al 31.12.2005, alla voce "Terreni e fabbricati", per una valore complessivo di euro 1.165.206.
Relativamente ad uno di essi è stato stipulato dalla società istante un mutuo ipotecario per complessivi euro 464.811, il cui debito residuo nel bilancio al 31.12.2005 risulta ammontare a euro 209.191.
Pertanto il "comparto immobiliare" risulta iscritto al 31.12.2005 ad un valore netto (terreni e fabbricati meno debito per mutuo ipotecario residuo) di euro 956.015 a fronte di un patrimonio netto complessivo alla stessa data pari a euro 1.247.731.
L'istante fa presente che l'acquisizione della quota azionaria del signor Beta da parte dei figli del signor Alfa risulterebbe difficilmente percorribile in quanto:
- il valore della azioni risulta fortemente "appesantito" dalla presenza del comparto immobiliare;
- il settore immobiliare non è peraltro, considerato strategico da un punto di vista industriale, poiché il mercato di riferimento della società richiede strutture produttivamente snelle e flessibili e disponibili anche alla delocalizzazione dei processi.
Ciò premesso, l'istante intende operare una scissione parziale proporzionale del ramo immobiliare con attribuzione del medesimo (incluso il mutuo ipotecario iscritto per un importo pari al debito residuo alla data di effettuazione dell'operazione) ad una società di nuova costituzione, nella forma giuridica di S.R.L., che eserciterà attività di locazione di beni immobili.
Con documentazione integrativa l'istante ha fornito alla scrivente le ulteriori informazioni richieste a maggior chiarimento ed in particolare ha precisato che il Sig. Beta presume di vendere la sua quota di partecipazione ad un prezzo corrispondente ad un valore economico pari a circa 1,2-1,5 milioni di euro, con il conseguente realizzo di un capital gain quantificabile in circa 1-1,3 milioni di euro.
L'istante dichiara inoltre che il valore economico dell'azienda al netto del ramo immobiliare è stimabile in un intervallo compreso tra euro 2,1-2,6 milioni di euro ed il valore complessivo attribuibile al comparto immobiliare oggetto di scissione è stimabile attualmente in circa euro 2,2-2,3 milioni, al netto dell'ammontare del mutuo residuo ad esso attribuibile. Pertanto, in termini percentuali il valore economico del comparto aziendale immobiliare rappresenta circa il 50% del valore economico complessivo della società GAMMA stimabile nella sua attuale configurazione.

Soluzione interpretativa prospettata
La scissione avverrà in neutralità fiscale ed a valori di libro, ai sensi dell'art. 173 del TUIR, senza che vi sia emersione di alcun avanzo o disavanzo; l'attribuzione delle quote della Delta ai soci della scissa avverrà secondo il metodo proporzionale rispettando le percentuali di partecipazione detenute dai soci soci nella società scindenda.
Uno dei due immobili attribuiti alla società beneficiaria sarà concesso in locazione alla società GAMMA spa mentre l'altro continuerà ad essere locato a terzi. In entrambi i contratti di locazione saranno applicati i prezzi di mercato.
L'operazione, a parere dell'istante, è assistita da valide ragioni economiche riconducibili alla volontà di separare nettamente l'attività industriale da quella immobiliare, con la possibilità per la beneficiaria di dedicarsi completamente all'attività di gestione degli immobili e per la scissa, di proseguire nell'attività tipica aziendale, apportando nuove strategie industriali.
Tramite la descritta operazione, verrebbe, altresì, garantito il ricambio generazionale, con l'ingresso di "forze nuove" nella sola attività industriale (una volta separata dal ramo immobiliare), grazie all'acquisizione delle azioni della GAMMA spa di proprietà del signor Beta da parte dei tre figli del signor Alfa.
Gli attuali soci specificano che non intendono procedere alla cessione delle quote possedute nella Delta immobiliare, considerando tale operazione quale "salvaguardia" del proprio patrimonio tesa ad attenuare il rischio d'impresa.
Più in particolare, il Signor Alfa continuerebbe a detenere in proprietà le azioni della GAMMA spa "post scissione" riservandosi di trasferirle ai figli tramite ricorso all'istituto della donazione al momento del definitivo abbandono dell'attività lavorativa (prevedibile salvo motivi straordinari, comunque, non prima di cinque anni da oggi).
Entrambi gli azionisti (Signori Beta e Alfa), inoltre, proprio in considerazione delle finalità della scissione parziale e proporzionale della GAMMA spa, non intendono alienare le quote della Delta beneficiaria, né in parte né in toto, almeno per i cinque anni successivi alla scissione.
Per quanto considerato, l'istante ritiene che l'operazione sia chiaramente finalizzata a garantire una continuità aziendale e sia connessa inoltre ad una migliore gestione aziendale, non essendo chiaramente destinata a surrogare lo scioglimento del vincolo societario.

Quesito
La società istante chiede il preventivo parere ai sensi dell'art. 21, comma 9, della legge n. 413/91, affinché venga riconosciuta la legittimità fiscale dell'operazione di scissione parziale sopra descritta.

Parere dell'Agenzia delle Entrate
In base al disposto dell'articolo 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, alcuni atti, fatti e negozi, anche collegati tra loro, sono a certe condizoni inopponibili all'amministrazione finanziaria, la quale ha il potere di disconoscere i vantaggi che ne derivano.
Affinché un'operazione possa configurarsi come elusiva è necessario che:
1. rientri in una o più delle fattispecie indicate al terzo comma dello stesso articolo 37-bis;
2. sia diretta ad aggirare gli obblighi o divieti previsti dall'ordinamento;
3. sia tesa a perseguire un risparmio d'imposta disapprovato dal sistema;
4. sia priva di valide ragioni economiche.
In riferimento all'istanza si esprime il seguente parere.
Come ribadito in più occasioni dal Comitato Consultivo per l'applicazione delle norme antielusive (parere n. 5 del 24/02/2005) "la scissione, anche non proporzionale, è un'operazione fiscalmente neutrale e di per sé non elusiva, specialmente nel caso che il trasferimento di attività dalla società scissa alla beneficiaria avvenga in regime di continuità di valori fiscali e senza sottrazione delle stesse al regime dei beni d'impresa".
In particolare i plusvalori relativi al patrimonio immobiliare trasferito dalla scissa alla società beneficiaria, resi provvisoriamente latenti dall'operazione in questione, concorreranno, infatti, al reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti al momento in cui gli stessi verranno ceduti o assegnati ai soci.
L'operazione di scissione potrebbe assumere, invece, valenza elusiva qualora rappresentasse solo la prima fase di un più complesso disegno unitario che preveda, con la scissione, la creazione di una società "contenitore" (di immobili o di un ramo aziendale) e sia finalizzato alla successiva rivendita delle azioni in essa detenute da parte dei soci persone fisiche, con l'esclusivo fine di spostare la tassazione dai beni di primo grado (gli immobili o il ramo d'azienda) ai beni di secondo grado (titoli partecipativi) soggetti a un più mite regime di tassazione.
In merito, va rilevato che i soci delle due società coinvolte hanno dichiarato di non avere alcuna intenzione di alienare, a seguito della scissione, le azioni possedute nella società beneficiaria.
Per quanto concerne le azioni della società scissa, inoltre, l'istante dichiara che solo il socio Beta cederà la propria partecipazione a terzi, mentre l'altro socio, Alfa, manterrà la titolarità delle azioni.
La cessione della sola partecipazione detenuta dal socio Beta nei limiti del 50% - come si sostiene nell'istanza - non integra l'ipotesi di cessione di una partecipazione "di controllo" ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c. della società scissa e non qualifica il disegno combinato della scissione seguita dalla cessione di quote, come strumentale a soddisfare finalità proprie di altri atti o negozi giuridici, il cui compimento si rivelerebbe fiscalmente più oneroso.
Nell'ipotesi in cui intervenisse, a seguito della scissione, la donazione delle azioni detenute nella società scissa dal sig. Alfa a favore dei figli, e posto che i figli, in seguito al trasferimento a titolo gratuito, mantengano la titolarità della propria percentuale di partecipazione (così che la donazione non sia strumentale alla successiva cessione), la predetta donazione, motivata dalla necessità di un ricambio generazionale nell'esercizio dell'attività, apparirebbe comunque legittima.
E' altresì, necessario, affinché non siano ravvisabili profili elusivi, che la descritta operazione non sia, di fatto, volta alla mera assegnazione dei beni della scissa o della beneficiaria ai soci attraverso la formale attribuzione dei medesimi a società di "mero godimento", non connotate da alcuna operatività, al solo scopo di rinviare sine die la tassazione delle plusvalenze latenti sui beni trasferiti usufruendo del regime di neutralità fiscale, ma al contrario si caratterizzi come operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all'effettiva continuazione dell'attività caratteristica - da parte della società scissa - e di quella immobiliare - ad opera della società beneficiaria.
Ciò posto, per quanto concerne l'apprezzabilità economico-aziendale del progetto, la descritta scissione parziale del patrimonio immobiliare appare sostenuta da valide ragioni economiche in quanto finalizzata a "snellire" la struttura patrimoniale della società scissa favorendo, con l'ingresso di nuovi soci ed il ricambio generazionale, lo svolgimento di un'attività imprenditoriale con l'apporto di nuove strategie industriali.
In merito, il Comitato Consultivo, nel parere n. 40 del 14 ottobre 2005 ha ritenuto che il progetto di scissione di un ramo immobiliare fosse coerente con la finalità dichiarata di promuovere la successione generazionale nella conduzione aziendale attraverso l'ingresso di nuovi soci, quest'ultimo favorito proprio dalla fuoriuscita degli immobili dal patrimonio della scissa. In relazione a tale ultima circostanza, il Comitato ha ricordato, come ribadito più volte in precedenti pareri, che una "maggiore facilità di ingresso dei nuovi soci può prospettarsi laddove l'incidenza del valore degli immobili sul patrimonio netto sia rilevante".
Nel caso specifico questa circostanza sembra sussistere, dal momento che il comparto immobiliare, per quanto dichiarato in documentazione integrativa, assume un valore economico significativo, pari a circa il cinquanta per cento del valore complessivo dell'azienda.
Sulla base delle considerazioni sin qui svolte si ritiene, pertanto, che la descritta operazione di scissione non presenti profili di elusività, beninteso a condizione che la medesima venga effettuata secondo le stesse modalità rappresentate.
La scrivente ritiene, inoltre, di dover precisare per completezza che, ai fini fiscali, la composizione del patrimonio netto destinato alla società beneficiaria in sede di costituzione dovrà rispecchiare percentualmente la natura di capitale e/o di riserve di utili esistenti nella scissa antecedentemente l'operazione di scissione in questione; in altri termini, il capitale di costituzione della società beneficiaria dovrà considerarsi formato secondo la natura delle poste di patrimonio netto presenti presso la società scissa.
Il presente parere viene reso sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi prima esaminati, assunti acriticamente così come esposti nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta realizzazione.
Resta impregiudicato, ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 2, del D.P.R. n. 600/73, ogni potere di controllo dell'Amministrazione Finanziaria volto a verificare se l'operazione in esame ed eventuali altri atti, fatti o negozi ad essa collegati non rappresentati dall'istante, si inseriscano in un più ampio disegno elusivo, pertanto censurabile.
Da ultimo, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione dell'interpellante sulla circostanza che il Comitato Consultivo per l'applicazione delle norme antielusive è stato soppresso in base alle disposizioni del D.L. n. 223 del 2006.
Con la soppressione del suddetto organismo devono ritenersi implicitamente abrogate le disposizioni recate dall'art. 21 della legge 413 del 1991 che disciplinano l'attività del Comitato stesso, così come chiarito dalla circolare n. 40/E del 27 giugno 2007.

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