Risoluzione Agenzia Entrate n. 289 del 12.10.2007

Istanza di interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - ALFA SPA
Risoluzione Agenzia Entrate n. 289 del 12.10.2007

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), è stato esposto il seguente

QUESITO
La società istante (di seguito ALFA) ha acquisito, attraverso un'operazione iniziata nel 2005 e conclusasi nel 2007, la società tedesca GAMMA.
In particolare, le ultime operazioni di acquisto (che hanno determinato il superamento della soglia del 95 % del capitale di GAMMA) rappresentano il completamento dell'operazione di aggregazione aziendale, in quanto grazie ad essa sono state poste le premesse per procedere, da un lato, all'esclusione dei soci di minoranza di GAMMA (squeeze-out), dall'altro, alla cancellazione del titolo GAMMA dal listino della "Borsa di .....".
In base a quanto previsto dalla normativa tedesca sulle società per azioni, per effettuare la procedura di squeeze-out (la quale non può essere avviata fino a quando l'azionista di maggioranza non detiene il 95% delle partecipazioni ordinarie della società), ALFA offrirà, sulla base del parere di un esperto, un adeguato corrispettivo in contanti per ogni azione GAMMA, e la congruità dello stesso sarà verificata da un esperto nominato dal Tribunale di Monaco di Baviera.
Il superamento della citata soglia del 95% delle partecipazioni in GAMMA determina, per la società istante, alcune conseguenze sotto il profilo delle imposte indirette dovute in Germania.
Infatti, in base a quanto previsto dal Real Estate Transfer Tax Act (di seguito RETT), recante la disciplina delle imposte sui trasferimenti immobiliari, per presunzione di legge si considerano trasferiti ad ALFA i beni immobili in proprietà di GAMMA, i beni immobili delle società di capitali e delle società di persone controllate (direttamente o indirettamente), per almeno il 95%, da GAMMA ed i beni immobili presenti nel patrimonio dei fondi immobiliari costituiti da soggetti controllati (direttamente o indirettamente) da GAMMA, per la medesima soglia sopra menzionata. Si tratta di una norma antielusiva volta ad evitare che vengano trasferiti indirettamente immobili, mediante il trasferimento delle partecipazioni della società nel cui patrimonio gli stessi sono compresi.
Con riferimento a tale imposta, l'istante fa presente che la RETT relativa alla concentrazione (per un ammontare superiore al 95%) delle partecipazioni in GAMMA e nelle società di capitali da essa controllate sarà pagata direttamente da ALFA, in qualità di soggetto passivo; la RETT relativa agli immobili di proprietà delle società di persone o dei fondi immobiliari, invece, sarà corrisposta da detti soggetti (soggetti passivi) e a questi rimborsata da ALFA sulla base di accordi contrattuali con gli stessi intercorsi.
L'imposta viene applicata con un aliquota pari al 3,5%, su una base imponibile determinata in relazione al valore degli immobili (sia terreni che fabbricati).
Per quanto riguarda la liquidazione, viene chiarito che sarà l'Ufficio delle imposte ad accertare l'esatto ammontare da corrispondere e ad inviare al soggetto passivo la documentazione per il pagamento; poiché, di regola, il procedimento si protrae a lungo, non ci sarà un unico pagamento, ma più pagamenti in distinti periodi d'imposta.
Tanto premesso, l'istante chiede di conoscere il trattamento fiscale applicabile all'importo della RETT che corrisponderà all'erario tedesco e a quello che rimborserà alle società di persone e ai fondi immobiliari.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante è del parere che tanto l'ammontare dell'imposta che verrà pagata da ALFA, quanto il rimborso dell'imposta pagata dalle società di persone e dai fondi immobiliari controllati da GAMMA siano inquadrabili nell'ambito dell'art. 109, comma 4, del TUIR e, pertanto, siano deducibili dal reddito d'impresa.
La società istante evidenzia, innanzitutto, che la fattispecie è disciplinata, sotto il profilo contabile, dallo IFRS 3 (concernente le c.d. "aggregazioni aziendali"), il quale stabilisce che nel determinare il costo dell'aggregazione aziendale occorre, tra l'altro, considerare "qualunque costo direttamente attribuibile all'aggregazione aziendale".
Per effetto dell'applicazione di tale principio contabile, l'importo della RETT (sia quella corrisposta direttamente da ALFA, sia quella rimborsata alle società di persone e ai fondi immobiliari controllati da GAMMA) viene considerato quale costo direttamente attribuibile all'aggregazione aziendale e, di conseguenza, non viene imputato nel conto economico, bensì considerato nella determinazione del costo di acquisto delle partecipazioni.
Con riferimento ai profili di carattere fiscale, ALFA fa presente che la mancata imputazione nel conto economico delle somme corrisposte a titolo di imposta (RETT) non è di ostacolo alla deducibilità delle stesse, attesa la modifica apportata all'art. 109, comma 4, del TUIR, dal D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38.
D'altre parte, a giudizio dell'istante, non sussistono dubbi sulla circostanza che la RETT sia un onere inerente all'attività svolta da ALFA, nella sua qualità di Capogruppo.
Infatti, l'operazione di squeeze-out (con riferimento alla quale, il possesso delle partecipazioni oltre il 95% - che è anche il presupposto per l'applicazione della RETT - rappresenta uno dei requisiti) ha come conseguenza diretta, da un lato, l'acquisizione del controllo totalitario di GAMMA, dall'altro, il rafforzamento del marchio della Capogruppo.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'interpello in esame concerne il trattamento fiscale applicabile alla RETT che la società istante è tenuta a corrispondere in Germania, a seguito dell'acquisizione di una partecipazione non inferiore al 95% nel capitale della società tedesca GAMMA.
Al riguardo, si osserva preliminarmente che la RETT, pur essendo un'imposta sui trasferimenti immobiliari, non può essere considerata quale costo connesso all'acquisto degli immobili, atteso che, nel caso di specie, il pagamento di essa non si collega ad un vero e proprio acquisto di immobili, bensì ad un acquisto fittizio che si fonda su una presunzione assoluta di legge.
L'istante evidenzia che, per effetto dell'applicazione dell'IFRS 3 - il quale stabilisce che il costo dell'aggregazione aziendale va determinato applicando il c.d. "metodo dell'acquisto" e, cioè, come somma complessiva del fair value, alla data dello scambio, delle attività cedute, delle passività sostenute o assunte e degli strumenti rappresentativi di capitale emessi dall'acquirente in cambio del controllo dell'acquisto, nonché di qualunque costo direttamente attribuibile all'aggregazione aziendale - le somme in questione devono essere incluse tra i costi direttamente attribuibili all'aggregazione aziendale, con la conseguenza che esse non transiteranno per il conto economico della società istante ma saranno imputate direttamente al valore della partecipazione acquisita.
Nel presupposto (non verificabile in questa sede) che l'impostazione contabile seguita dalla società risulti conforme alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali, si osserva che, ai sensi dell'articolo 83 del TUIR, il reddito complessivo è determinato apportando "all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione".
La citata disposizione sancisce il c.d. "principio di derivazione" del reddito imponibile ai fini fiscali dal risultato del conto economico, rettificato in aumento o in diminuzione in base a specifiche norme di natura tributaria. Detto principio, che continua ad avere rilevanza anche a seguito dell'entrata in vigore dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, è stato opportunamente integrato per tener conto di quei componenti (positivi o negativi) che, per effetto dell'adozione degli stessi IAS/IFRS, non possono più essere imputati a conto economico ma devono essere iscritti direttamente a patrimonio.
In linea con tale impostazione, l'articolo 109, co. 4, del TUIR (come modificato dal menzionato D.Lgs. n. 38/2005), nel prevedere che le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se non risultano imputati al conto economico, stabilisce che "si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali".
La norma in questione, più precisamente, consente la deduzione dal reddito d'impresa di quei componenti negativi che, secondo quanto disposto dai principi contabili internazionali, devono essere rilevati con contropartita patrimoniale diretta. Relativamente a taluni fatti gestionali, infatti, i richiamati principi contabili prevedono la contabilizzazione dei valori economici negativi dagli stessi generati direttamente a patrimonio netto, senza interessamento del conto economico. L'integrazione della disposizione da ultimo menzionata si è, quindi, resa necessaria per continuare a riconoscere la rilevanza fiscale dei componenti negativi (quali, ad esempio, quelli sostenuti in sede di esecuzione di una delibera di aumento del capitale sociale o insorgenti all'atto della valutazione al fair value delle attività finanziarie classificate nel portafoglio available for sale) la contabilizzazione dei quali avviene - a differenza di quanto si verifica per i soggetti non tenuti all'applicazione degli IAS/IFRS - senza l'interessamento del conto economico.
L'imputazione a patrimonio di cui alla citata disposizione deve, più precisamente, intendersi quale allibramento a patrimonio netto. Soltanto in tale ipotesi, infatti, viene a realizzarsi quel decremento della dotazione aziendale assimilabile alla depressione diretta del risultato d'esercizio che si determina qualora il costo sia direttamente rilevato a conto economico.
Sulla base di tali considerazioni, la scrivente ritiene che la norma richiamata dalla società istante non risulti applicabile alla fattispecie in esame, caratterizzata dalla contabilizzazione di componenti negativi (corrispondenti all'ammontare della RETT che ALFA corrisponderà quale soggetto passivo d'imposta in Germania, nonché di quello che, sulla base di appositi accordi contrattuali, rimborserà alle società di persone e ai fondi immobiliari) a diretto incremento di una voce dell'attivo patrimoniale, anziché a decurtazione del patrimonio netto.
Le somme oggetto della presente istanza (che, qualora rilevate a conto economico, risulterebbero fiscalmente deducibili quali costi inerenti l'attività d'impresa) andranno pertanto ad aumentare il costo fiscale riconosciuto della partecipazione relativamente alla quale le stesse saranno sostenute.

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