Risoluzione Agenzia Entrate n. 29 del 01.02.2008

IVA. Attività di spettacolo e intrattenimento. Consumazioni obbligatorie in discoteche e sale da ballo. Aliquota applicabile. Rimborso
Risoluzione Agenzia Entrate n. 29 del 01.02.2008

QUESITO
L'Associazione ALFA fa presente che numerose discoteche e sale da ballo associate hanno applicato, nel periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 35, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, l'aliquota IVA ordinaria pari al 20 per cento sui corrispettivi delle consumazioni (somministrazioni di alimenti e bevande) obbligatoriamente imposte ai propri clienti, in luogo di quella del 10 per cento prevista per le medesime somministrazioni dal punto 121) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Ciò premesso, l'Associazione istante chiede di sapere quali siano le procedure da seguire per il recupero della maggiore imposta versata dai gestori dei locali di cui trattasi nel periodo compreso fra il "1 gennaio 2000", data di entrata in vigore della riforma per i settori dello spettacolo e dell'intrattenimento, ed il "3 luglio 2006", data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
L'Associazione istante ritiene che la disposizione recata dall'art. 35, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006 non possa produrre effetti in relazione ai rapporti pregressi, con la conseguenza che prima della sua entrata in vigore i gestori dei locali da ballo avrebbero dovuto applicare l'aliquota del 10 per cento propria della somministrazione di alimenti e bevande di cui al citato punto 121), Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, e non invece l'aliquota ordinaria del 20 per cento propria delle prestazioni spettacolistiche e d'intrattenimento.
L'ente istante ritiene, quindi, che sia "legittimo, per i casi in considerazione, avanzare richiesta di poter recuperare la maggior IVA versata sui corrispettivi delle consumazioni obbligatoriamente imposte nel corso del periodo dal 1 gennaio 2000 al 3 luglio 2006".
A parere della stessa Associazione, al fine di recuperare l'IVA versata in eccedenza, le discoteche e sale da ballo non possono, tuttavia, utilizzare la procedura di rettifica di cui all'art. 26, secondo comma, del DPR n. 633 del 1972.
L'ente ritiene, infatti, che tale ultima disposizione non sia applicabile ai soggetti "che versano l'IVA forfettizzata" ai sensi dell'art. 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972, in quanto esonerati dagli ordinari adempimenti contabili, e che non sia riferibile neanche ai gestori degli esercizi in cui si svolgono attività di spettacolo, i quali, secondo quanto rappresentato dall'istante, certificano i corrispettivi delle consumazioni obbligatorie accessorie "mediante rilascio di semplice scontrino fiscale" e non attraverso l'emissione di fattura.
Ciò premesso, in base alla soluzione interpretativa prospettata dall'Associazione istante, i gestori delle discoteche e sale da ballo che hanno applicato ai corrispettivi delle consumazioni obbligatoriamente imposte ai propri clienti l'aliquota IVA del 20 per cento dovrebbero "riliquidare detto tributo, per ciascuna annualità d'imposta dal 2000 al 2005 e per il periodo 1 gennaio 2006/3 luglio 2006, operandone lo scorporo dal prezzo delle consumazioni obbligatorie rese al pubblico considerando l'aliquota del 10%", determinare l'imposta versata in eccedenza "per differenza (...) con l'imposta (...) in origine versata con l'aliquota del 20% (...)" e, successivamente, presentare istanza di rimborso corredata dei conteggi effettuati.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'art. 35, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, inserisce all'articolo 74-quater del DPR n. 633 del 1972 il comma 6-bis, secondo cui "ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si considerano accessorie alle attività di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte".
Come precisato con circolare n. 28/E del 4 agosto 2006, in forza del comma 6-bis dell'articolo 74- quater del DPR n. 633 del 1972, le somministrazioni di alimenti e bevande obbligatoriamente imposte ai clienti di discoteche e sale da ballo sono assoggettate alla medesima aliquota IVA applicabile alle prestazioni principali d'intrattenimento e spettacolo, pari al 20 per cento, e non invece all'aliquota agevolata del 10 per cento prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande dal punto 121) della Tabella A, parte III, allegata al citato decreto.
La predetta circolare n. 28/E ha altresì chiarito che il comma 6-bis in argomento si applica nei confronti delle imprese che svolgono quale attività propria e principale l'attività di spettacolo di cui al n. 3 della Tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972, ovvero l'attività di intrattenimento di cui alla Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.
Ciò premesso, in merito al quesito formulato dall'ente istante, relativo alla possibilità di chiedere il rimborso della maggiore imposta versata per le somministrazioni obbligatoriamente imposte in discoteche e sale da ballo, si osserva che i soggetti che rendono le prestazioni di spettacolo o di intrattenimento, in quanto soggetti passivi IVA, sono tenuti, quando pongono in essere operazioni imponibili, ad esercitare la rivalsa nei confronti del proprio cliente, ai sensi dell'articolo 18 del DPR n. 633 del 1972, addebitando a quest'ultimo l'imposta relativa alla prestazione posta in essere, in aggiunta al corrispettivo dovuto.
Le imprese tenute al versamento dell'IVA hanno, altresì, il diritto a portare in detrazione dall'imposta dovuta l'imposta assolta sugli acquisti o importazioni di beni e/o servizi afferenti l'esercizio dell'attività d'impresa, attraverso il sistema ordinario della detrazione di cui all'art. 19 del DPR n. 633 del 1972 per le imprese di spettacolo ovvero attraverso la forfetizzazione della detrazione di cui all'art. 74, sesto comma, dello stesso DPR n. 633 per le imprese che esercitano attività di intrattenimento.
Conseguentemente, le suddette imprese versano all'Erario un importo corrispondente all'eventuale differenza positiva fra l'IVA a debito corrisposta dal cliente e l'IVA detraibile ai sensi dei citati articoli 19 o 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972.
Per i soggetti esercenti attività d'impresa, pertanto, l'IVA non rappresenta un costo, atteso che tale tributo grava economicamente sul solo consumatore finale che, non potendo rivalersi su altri soggetti ne' avendo diritto alla detrazione, resta definitivamente inciso dal prelievo.
In particolare, nel caso di specie, i gestori delle discoteche e sale da ballo, a prescindere dall'aliquota applicata nei confronti del cliente-consumatore finale per le consumazioni obbligatoriamente imposte (la cui correttezza non e' oggetto del quesito), non restano incisi dall'imposta, in quanto questa e' stata agli stessi precedentemente corrisposta dal cliente.
Pertanto, l'eventuale rimborso costituirebbe, per gli anzidetti soggetti, un indebito arricchimento, atteso che gli stessi, per effetto dell'esercizio della rivalsa obbligatoria nei confronti del consumatore finale, non hanno subito alcun maggior onere per l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 20 per cento in luogo di quella agevolata del 10 per cento.
Tutto quanto sopra considerato, non si ritiene che l'Associazione istante possa procedere alla riliquidazione dell'imposta nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2000 e il 3 luglio 2006 ai fini della presentazione dell'istanza di rimborso.
Peraltro, come osservato dalla medesima Associazione, la procedura di rettifica di cui all'art. 26, secondo comma, del DPR n. 633 del 1972, non può applicarsi nel caso di specie, in quanto le operazioni poste in essere non sono certificate mediante emissione di fattura.
Con risoluzione n. 219/E del 5 dicembre 2003 e' stato precisato, infatti, che, in via generale, "condizione per poter effettuare la riduzione dell'imponibile" ai sensi dell'art. 26, secondo comma, del DPR n. 633 del 1972, "e' (...) che sia stata emessa fattura".
Nella fattispecie in esame, pertanto, non e' possibile ricorrere alle disposizioni di cui all'art. 26, secondo comma, del DPR n. 633 del 1972, atteso che i corrispettivi delle consumazioni obbligatoriamente imposte dai gestori delle discoteche e sale da ballo nelle quali si svolgono prestazioni spettacolistiche o di intrattenimento devono essere certificati, come chiarito con circolare n. 28/E del 2006, al pari di quelli relativi alle anzidette prestazioni principali, attraverso titoli di accesso emessi mediante gli appositi misuratori fiscali o le biglietterie automatizzate di cui al decreto del 13 luglio 2000 e ai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 luglio 2001 e del 22 ottobre 2002, come modificati dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 agosto 2004.
La risposta di cui alla presente nota viene resa dalla scrivente nell'ambito della consulenza giuridica di cui alla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000.

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