ALFA Motors S.P.A.- Agevolazioni fiscali costituenti aiuti di Stato. Articoli 14, 15 e 16 della Legge della Regione Sicilia n. 21 del 2003 ed articoli 87 e 43 del Trattato C.E.E.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 290 del 12.10.2007
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 15 della Legge della Regione Sicilia n. 21 del 2005, è stato esposto il seguente
QUESITO
Con delibera di fusione adottata il 12 settembre 2003, in esecuzione dal 9 dicembre 2003 e con decorrenza giuridica dal 1 gennaio 2004, la ALFA Motors S.p.A., società istante, ha incorporato per fusione due società:
- la "DELTA Srl", concessionaria automobilistica ......, con sede in Agrigento;
- la "GAMMA Srl", concessionaria automobilistica ....., con sede in Agrigento.
Le società incorporate hanno svolto l'attività di compravendita di autoveicoli negli anni 2001, 2002 e 2003.
La ALFA Motors S.p.A. intende beneficiare dell'agevolazione prevista dall'art. 15 della Legge della Regione Sicilia 29 dicembre 2003, n. 21, che prevede l'esenzione dall'Irap per i cinque periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003, per le imprese operanti in Sicilia per la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001- 2003, ad esclusione delle industrie chimiche e petrolchimiche.
La società istante chiede di conoscere le concrete modalità di applicazione dell'agevolazione prevista dall'articolo 15 della predetta legge regionale nel caso e in particolare le modalità di calcolo dell'esenzione.
In particolare si chiede di sapere se - nella fattispecie - detto calcolo vada effettuato sul periodo di attività delle imprese incorporate, che a differenza di quello della società incorporante comprende anche il 2001.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società ritiene che il conteggio del triennio vada effettuato tenendo conto dell'attività svolta negli anni 2001 e 2002 dalle società incorporate: poiché queste ultime svolgevano il commercio di autoveicoli al pari dell'incorporante, la loro attività andrebbe considerata come la mera continuazione dell'attività della ALFA Motors S.p.A.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare occorre precisare che con Decisione 7 febbraio 2007, n. 498, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 17 luglio 2007, serie L, la Commissione delle Comunità Europee ha stabilito che il regime di aiuti cui l'Italia intende dare esecuzione mediante applicazione degli articoli 14, 15 e 16 della Legge della Regione Sicilia n. 21 del 2003 costituisce aiuto di Stato, che viola l'art. 87 del Trattato C.E.E. ed è incompatibile con il mercato comune, per cui ad esso non può essere data esecuzione. All'Italia è stato fatto obbligo, tra l'altro, di informare la Commissione, entro due mesi dalla notifica della decisione, circa i provvedimenti adottati per conformarvisi.
In particolare, la Commissione ha ritenuto incompatibile con il mercato comune detta misura poiché, tra l'altro, opera "una discriminazione tra imprese "siciliane" e "non siciliane", in quanto impedisce alle imprese aventi sede legale in un altro Stato membro di beneficiare dell'aiuto. (...)
La Commissione ha inoltre osservato che la misura reca un vantaggio selettivo alle società siciliane, nella misura in cui solo le imprese soggette ad imposta che abbiano cumulativamente, sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio siciliano sono ammesse al beneficio del regime."
Quanto premesso impone il rigetto dell'istanza, poiché la misura agevolativa di cui all'art. 15 della Legge della Regione Sicilia n. 21 del 2003, oggetto del presente interpello, è incompatibile con il mercato comune e ad essa non può essere data esecuzione.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale della Sicilia, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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