Risoluzione Agenzia Entrate n. 296 del 18.10.2007

Istanza di interpello - Articolo 25, DPR 29 settembre 1973, n. 600 - Ritenuta sui compensi liquidati al notaio delegato alle operazioni di vendita immobiliare nell'ambito del processo esecutivo
Risoluzione Agenzia Entrate n. 296 del 18.10.2007

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 23 del DPR n. 600 del 1973 è stato esposto il seguente

QUESITO
Il dott. ALFA, curatore del fallimento della DELTA srl dichiarato con sentenza n. .... 2006 pronunciata dal Tribunale di ......, chiede di sapere se - in applicazione dell'articolo 23 del DPR n. 600 del 1973, come modificato dall'articolo 37, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 - sussiste l'obbligo per il curatore fallimentare di effettuare la ritenuta d'acconto di cui all'articolo 25 del DPR n. 600 del 1973 sui compensi liquidati dal giudice dell'esecuzione al notaio da quest'ultimo delegato a vendere all'incanto due beni immobili nell'ambito di una procedura esecutiva, che era già in corso all'apertura del fallimento.
In particolare, l'interpellante sottolinea che, nel lasso di tempo intercorrente tra la vendita forzata degli immobili di proprietà della società esecutata (.... maggio 2006) e la conseguente aggiudicazione (.... settembre 2006), è intervenuta la sentenza dichiarativa del fallimento della menzionata società (..... 2006), con contestuale nomina dell'istante quale curatore fallimentare.
In data ....... ottobre 2006 il giudice dell'esecuzione ha liquidato in favore del notaio delegato alla vendita spese ed onorari spettantigli quale compenso per l'attività svolta. Il notaio, a sua volta, incassate le predette somme "con il ricavato della procedura", ha emesso due fatture, intestate alla società esecutata (nonché fallita) e le ha inviate al curatore fallimentare, così "attribuendo implicitamente al curatore la qualifica di sostituto d'imposta".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il curatore fallimentare ritiene di non poter assumere la qualifica di sostituto d'imposta con riferimento ai compensi liquidati al notaio delegato alle operazioni di vendita "per mancanza del presupposto di cui all'articolo 23 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, non avendo corrisposto al notaio i compensi a lui dovuti a seguito della delega conferitagli dal giudice delle esecuzioni".
A sostegno della propria tesi, l'interpellante cita la risoluzione n. 62/E del 16 maggio 2006 che, con riferimento agli obblighi di fatturazione e versamento dell'IVA relativa alla vendita forzata dell'immobile, ha chiarito che detti adempimenti "devono ritenersi accentrati nella procedura stessa, anziché in capo al debitore esecutato".
L'istante infine sottolinea che il fallimento -"per non aver realizzato alcuna attività"- potrebbe non disporre dei fondi necessari per provvedere al versamento della ritenuta d'acconto sui compensi erogati al notaio; la procedura esecutiva invece disporrebbe del ricavato della vendita degli immobili dell'esecutato.
Ciò premesso, il curatore istante ritiene che l'obbligo di versamento delle ritenute indicate sulle due fatture emesse dal notaio dovrà essere assolto direttamente dal notaio medesimo, che dovrà altresì inviare "alla curatela del fallimento la prova documentale dell'avvenuto versamento". Il curatore, a sua volta, "quale ", sarà tenuto a riportare i dati relativi al versamento della ritenuta di cui trattasi nel mod. 770.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'espropriazione immobiliare, disciplinata dagli articoli 555 e seguenti del codice di procedura civile è caratterizzata dalla vendita coattiva dell'immobile di proprietà del debitore esecutato, disposta dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale territorialmente competente, su istanza del creditore pignorante.
La descritta procedura, così come l'intero processo di esecuzione, è stata oggetto di una recente riforma, (intervenuta con decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, con legge 14 maggio 2005 n. 80; e con decreto-legge 28 dicembre 2005, n. 263 [273], convertito, con modificazioni, con legge 23 febbraio 2006, n. 51) che ha inciso, in particolare, sulla delega delle operazioni di vendita immobiliare.
La disciplina vigente a seguito della riforma, infatti, prevede la possibilità di delegare le predette operazioni non solo a notai ma anche ad avvocati e commercialisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione al c.p.c. ed estende la possibilità di delegare non soltanto le vendite con incanto ma anche quelle senza incanto.
Il professionista delegato alla vendita provvede dunque allo svolgimento di tutte le attività di cui all'articolo 591-bis del c.p.c. tra cui figura, ad esempio, l' "esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento..." (articolo 591-bis, secondo comma, n. 11 del c.p.c.).
All'esito della procedura di vendita forzata, in cui sia intervenuto il notaio, in qualità di professionista delegato alla vendita (avente ad oggetto beni immobili ovvero beni mobili registrati), il giudice dell'esecuzione liquida i compensi spettantigli. A tal fine il giudice provvede con decreto alla "specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di incanto e le successive, che sono poste a carico dell'aggiudicatario" (articolo 179-bis, secondo comma, delle disposizioni di attuazione al c.p.c.).
Ciò premesso, in merito all'applicazione della ritenuta si rileva che ai sensi dell'articolo 25 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 "I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa".
Al riguardo, si ritiene che nella fattispecie prospettata sussistano i presupposti di applicazione della ritenuta prevista dall'articolo 25 richiamato in ordine alla qualità di sostituto di imposta del debitore esecutato e alla natura di reddito di lavoro autonomo del compenso spettante al notaio delegato alla vendita.
In merito alle modalità di applicazione della ritenuta d'acconto, da effettuare all'atto del pagamento da parte del sostituto di imposta, occorre necessariamente tenere conto del quadro normativo delineato dalle disposizioni in materia di procedura espropriativa, con particolare riguardo alla liquidazione e al pagamento dei compensi spettanti al notaio delegato.
Nell'ipotesi in esame, infatti, in applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile e del decreto del giudice dell'esecuzione, il pagamento deve intendersi effettuato nel momento in cui il notaio preleva le somme liquidate a suo favore che, ordinariamente, comprendono il compenso al lordo della ritenuta e l'IVA. Tali somme sono prelevate su quelle ottenute dalla vendita forzata di un bene già appartenente al patrimonio del debitore esecutato nei cui confronti si esplicano gli effetti della vendita stessa, che sostiene l'onere economico per liquidare i compensi spettanti al notaio e a favore del quale sono destinate le eventuali somme residue una volta soddisfatti i creditori procedenti (articolo 510, quarto comma, c.p.c.).
Si ritiene, pertanto, che l'obbligo di effettuazione e versamento della ritenuta, non possa che essere assolto, in nome e per conto del debitore esecutato, dal notaio delegato alle operazioni di vendita al momento del prelievo del compenso.
D'altronde, non si rinviene nell'articolo 25 del DPR n. 600 del 1973 una disposizione specifica, analoga a quella recata dal successivo articolo 25-bis, quarto comma, che prevede l'obbligo per il commissionario di rimettere al committente l'importo corrispondente alla ritenuta, nell'ipotesi in cui il compenso sia direttamente trattenuto sull'ammontare delle somme riscosse.
Tale conclusione è coerente con l'orientamento espresso nella risoluzione n. 62/E del 16 maggio 2006 in cui è affermato che la procedura espropriativa rappresenta un momento patologico nella circolazione del bene immobile, cosicché anche sotto il diverso profilo della necessità della tutela degli interessi dell'erario, gli obblighi di fatturazione e versamento dell'IVA devono ritenersi in ogni caso accentrati nella procedura stessa, anziché in capo al debitore esecutato.
La circostanza che in pendenza del procedimento di esecuzione è intervenuto il fallimento del debitore esecutato e che il curatore è subentrato nella procedura esecutiva, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 107, comma 5 della cd. "Legge fallimentare", recata dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel testo in vigore dal 16 luglio 2006, comporta che quest'ultimo in qualità di sostituto di imposta è tenuto a riportare i dati relativi all'effettuazione e al versamento della ritenuta nella dichiarazione dei sostituti di imposta, previa acquisizione della prova documentale dell'avvenuto versamento, ed è tenuto altresì al rilascio della relativa certificazione.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello, presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D. M. 26 aprile 2001, n. 209.

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