Istanza di interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. RAI Radiotelevisione italiana. Applicazione degli articoli 32-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
Risoluzione Agenzia Entrate n. 297 del 18.10.2007
Con l'interpello specificato in oggetto concernente l'interpretazione dell'art. 32-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 viene posto il seguente
QUESITO
La società istante chiede di sapere se il regime previsto per i contribuenti minimi in franchigia dall'art. 32-bis del DPR n. 633 del 1972, sia alternativo al regime fiscale agevolato per le nuove attività produttive di cui all'art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società istante, tenuto conto di quanto disposto con provvedimento del 13 febbraio 2007, che ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (mod. AA/9), ritiene siano esclusi dall'applicazione del regime fiscale previsto dall'art. 32-bis del DPR n. 633 del 1972, i soggetti che hanno optato per il regime agevolato di cui all'art. 13 della legge n. 388 del 2000.
Ritiene, inoltre, con riferimento ai rapporti intercorrenti con soggetti in regime di franchigia, di dover effettuare i seguenti controlli:
- che sia riportata in fattura la norma agevolativa;
- che l'ammontare dei compensi corrisposti nell'anno da Rai al medesimo soggetto non sia superiore ai limiti di legge e, in caso di superamento, di questi ultimi, considera decaduto il soggetto dall'agevolazione nell'anno stesso qualora i redditi percepiti siano superiori a 10.500 euro, ovvero a partire dall'anno successivo qualora i redditi percepiti siano superiori a 7.000 euro ma non a 10.500 euro.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, disciplina il regime fiscale delle nuove attività produttive, prevedendo, qualora ne ricorrano i presupposti normativi, l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché l'esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette, dell' IRAP e dell'Iva nonché l'esonero dalle liquidazioni e dai versamenti periodici Iva previsti dal DPR 23 marzo 1998 n. 100.
L'art. 32-bis, comma 1, del DPR n. 633 del 1972 dispone che "I contribuenti che nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000 euro, e non hanno effettuato o prevedono di non effettuare cessioni all'esportazione, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal presente decreto, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi".
Il regime della franchigia, delineato dalla norma recata dal citato art. 32-bis del DPR n. 633 del 1972, è il regime d'imposta naturale per i soggetti che ne posseggono i requisiti.
I contribuenti minimi in franchigia, equiparati ai consumatori finali, non esercitano il diritto di rivalsa, non hanno diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti e non sono soggetti agli obblighi imposti dal DPR n. 633 del 1972, ad eccezione di quelli previsti dallo stesso art. 32-bis ed espressamente elencati al paragrafo 5 del provvedimento 20 dicembre 2006, con il quale sono stati definiti i termini e le procedure di applicazione delle disposizioni dell'art. 32-bis del DPR n. 633 del 1972.
Tanto premesso, si osserva che l'art. 13 della legge n. 388 del 2000, configura un regime a carattere organico che produce effetti, seppure differenziati, sia ai fini delle imposte sul reddito che ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Coloro che optano per tale regime, infatti, sono soggetti Iva a tutti gli effetti, a differenza dei contribuenti minimi in franchigia per i quali è prevista l'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Le diverse modalità applicative e gli effetti ai fini degli adempimenti dei due regimi esclude che possano essere applicati contemporaneamente agli stessi soggetti. Ne consegue che il regime agevolato di cui all'art. 13 della legge n. 388 del 2000 deve essere considerato alternativo al regime di cui all'art. 32-bis del DPR n. 633 del 1972.
In merito al corretto comportamento del committente che intrattiene rapporti con soggetti in regime di franchigia, si osserva, preliminarmente, che l'entrata nel regime comporta l'attribuzione di un numero speciale di partita Iva, idoneo a contraddistinguere il contribuente per tutto il periodo di permanenza nel regime stesso.
Il regime di franchigia cessa di avere efficacia a seguito dell'opzione per il regime ordinario di determinazione dell'imposta, espressa dal soggetto interessato mediante la dichiarazione di variazione di cui all'art. 35, comma 3, del DPR n. 633 del 1972, ovvero a seguito del superamento dei limiti imposti dall'art. 32-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica per la permanenza nel regine medesimo. In particolare, i contribuenti minimi in franchigia che conseguono un volume d'affari superiore a 7000 euro o effettuano cessioni all'esportazione applicano il regime ordinario di determinazione dell'imposta a decorrere dall'anno solare successivo a quello in corso; se il volume d'affari conseguito supera il limite in misura superiore al 50 per cento, il regime di franchigia cessa a decorrere dallo stesso anno solare e in tal caso sarà dovuta l'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero corso dell'anno.
Il controllo circa il possesso dei requisiti necessari per la permanenza nel regime della franchigia è eseguito dal competente ufficio dall'Agenzia delle entrate a seguito dell'invio delle comunicazioni telematica dei corrispettivi; se si verifica il superamento dei limiti imposti dall'art. 32-bis del DPR n. 633 del 1972, l'ufficio revoca il numero speciale di partita Iva e attribuisce quello ordinario entro i termini e con le modalità di cui ai provvedimenti dell'Agenzia delle entrate 20 dicembre 2006 e 18 luglio 2007.
Resta salva la facoltà del soggetto interessato di richiedere direttamente, mediante dichiarazione di variazione ai sensi del citato art. 35 del DPR n. 633 del 1972, la revoca del numero speciale di partita Iva e l'attribuzione di quello ordinario.
Il contribuente che applica il regime della franchigia dovrà, comunque, attenersi agli adempimenti ad esso connessi fino a quando non sarà revocato il numero speciale di partita Iva. Tanto premesso, qualora il committente rilevi di aver corrisposto al soggetto in regime di franchigia compensi per un ammontare superiore al limite imposto dall'art. 32-bis del DPR n. 633 del 1972, ne darà notizia alla controparte che, nel caso di superamento del limite in misura superiore al 50 per cento, effettuerà tempestivamente la comunicazione di variazione di cui all'art. 35, comma 3, del DPR n. 633 del 1972 al fine di ottenere dal competente ufficio dell'Agenzia delle entrate la revoca del numero speciale di partita Iva e l'attribuzione di quello ordinario; in tale evenienza il contribuente emetterà fattura ai sensi dell'art. 21 del DPR n. 633 del 1972, addebitando l'imposta relativa all'operazione al committente.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi