Risoluzione Agenzia Entrate n. 3 del 16.01.2007

Istituzione del codice tributo per la compensazione, mediante modello F24, delle somme versate nel periodo d'imposta 2006 a titolo di Contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per veicoli adibiti a trasporto merci, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 396
Risoluzione Agenzia Entrate n. 3 del 16.01.2007

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, comma 103, ha previsto che le somme versate nel periodo d'imposta 2005 a titolo di Contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti al trasporto di merci aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate e omologati ai sensi del decreto del Ministro dell'Ambiente 23 marzo 1992 (G.U. n. 77 del 1 aprile 1992), possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti 2006, fino alla concorrenza di Euro 300 per ciascun veicolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per consentire la compensazione delle somme in questione, con Risoluzione n. 8 del 12 gennaio 2006 è stato istituito il codice tributo 6789 denominato "credito per versamenti del CSSN su premi di assicurazione per responsabilità civile per veicoli adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi del decreto del Ministro dell'Ambiente del 23 marzo 1992 (legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 103)".
La legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 396, ha esteso tale beneficio alle somme versate nel periodo d'imposta 2006, consentendo la compensazione con i versamenti effettuati dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.
A tal fine si istituisce il seguente codice tributo:
. "6793" denominato "credito per versamenti del CSSN su premi di assicurazione per responsabilità civile per veicoli adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi del decreto del Ministro dell'Ambiente del 23 marzo 1992 - (legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 396) - anno 2006
In sede di compilazione del modello F24, tale codice tributo dovrà essere indicato nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme evidenziate nella colonna "importi a credito compensati". Nel campo "Anno di riferimento" dovrà essere indicato l'anno in cui è effettuata la compensazione, espresso nella forma "AAAA".
Lo stesso codice 6793 potrà essere utilizzato anche per la restituzione spontanea del credito in parola per errata utilizzazione, comprensivo degli interessi dovuti.
Si precisa che l'utilizzo di tali somme in compensazione non è soggetto al limite di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

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