Risoluzione Agenzia Entrate n. 30/E del 17.06.2024

RISOLUZIONE N. 30/E










Roma, 17 giugno 2024

OGGETTO: Versamento, mediante modello F24, delle somme dovute per l’adeguamento
delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 1, commi da 78 a 85, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213

La legge 30 dicembre 2023, n. 213, (di seguito “legge”), all’articolo 1, comma 78,

dispone che gli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili

internazionali nella redazione del bilancio possono procedere, relativamente al periodo di

imposta in corso al 30 settembre 2023 all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di

cui all'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il comma 80 del citato articolo 1 della legge prevede, in caso di eliminazione di

valori, il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto e di un’imposta sostitutiva

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e

dell'imposta regionale sulle attività produttive, alle condizioni ivi indicate.

Il successivo comma 81 dell’articolo 1 della legge prevede, in caso di iscrizione di

valori, il pagamento di un’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,

dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, alle

condizioni ivi indicate.

Il comma 84 dell’articolo 1 della legge dispone, inoltre, che ai fini dell'accertamento,

delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano

le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in

argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:



Divisione Servizi
______________

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione


2

“1732” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali

dei beni – IVA - articolo 1, comma 80, lettera a), della legge 30 dicembre

2023, n. 213”;

“1733” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali

dei beni - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP - articolo 1,

comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;

“1734” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni -

Imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e IRAP - articolo 1, comma

81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;

“1735” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali

dei beni - Imposta sostitutiva IRES e IRAP - articolo 1, comma 80, lettera

b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;

“1736” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni -

Imposta sostitutiva IRES e IRAP - articolo 1, comma 81, della legge 30

dicembre 2023, n. 213”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella

sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito

versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si

riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA”.

Il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”,

dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento (“01” in ipotesi di pagamento

della prima rata e “02” in relazione al pagamento della seconda rata) e “RR” indica il

numero complessivo delle rate (“02”).


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