RISOLUZIONE N. 30/E
Roma, 22 giugno 2023
OGGETTO: Versamento, mediante modello F24, delle imposte sostitutive di cui
all’articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 -
Ridenominazione dei codici tributo “1836” e “1837”
La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito “legge”), all’articolo 1, commi da 100
a 105, ha introdotto, per le società ivi indicate, un regime fiscale agevolato per consentire
l’assegnazione e la cessione ai soci di taluni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici
registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, nonché per la
trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale
la gestione dei predetti beni.
In particolare, il comma 101 del citato articolo 1 della legge, prevede l’applicazione
di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività
produttive nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate
non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al
momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione. Inoltre, le riserve in
sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle
società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per
cento.
Il comma 105 dell’articolo 1 della legge, dispone, inoltre, che “Le società che si
avvalgono delle disposizioni dei commi da 100 a 104 devono versare il 60 per cento
dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2023 e la restante parte entro il 30 novembre
2023, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i
rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.”.
Divisione Servizi
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Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
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Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in
argomento, si ridenominano i seguenti codici tributo, istituiti con risoluzione 73/E del 13
settembre 2016:
? “1836” denominato “Imposta sostitutiva sulla differenza tra il valore
normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni
posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente
riconosciuto - articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre
2022, n. 197”;
? “1837” denominato “Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione
d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e su
quelle delle società che si trasformano - articolo 1, commi da 100 a 105,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella
sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito
versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si
riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA”.
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Resta fermo l’utilizzo del codice tributo “1127” denominato “Imposta sostitutiva per
l’estromissione dei beni immobili strumentali dall’impresa individuale - articolo 1, comma
121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, istituito con la risoluzione n. 237/E del 10
giugno 2008 e successivamente ridenominato con la citata risoluzione n. 73/E del 13
settembre 2016, ai fini dell’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 1, comma
106, della legge.
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