Risoluzione Agenzia Entrate n. 30/E del 22.06.2023

RISOLUZIONE N. 30/E










Roma, 22 giugno 2023

OGGETTO: Versamento, mediante modello F24, delle imposte sostitutive di cui
all’articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 -
Ridenominazione dei codici tributo “1836” e “1837”

La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito “legge”), all’articolo 1, commi da 100

a 105, ha introdotto, per le società ivi indicate, un regime fiscale agevolato per consentire

l’assegnazione e la cessione ai soci di taluni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici

registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, nonché per la

trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale

la gestione dei predetti beni.

In particolare, il comma 101 del citato articolo 1 della legge, prevede l’applicazione

di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività

produttive nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate

non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al

momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione. Inoltre, le riserve in

sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle

società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per

cento.

Il comma 105 dell’articolo 1 della legge, dispone, inoltre, che “Le società che si

avvalgono delle disposizioni dei commi da 100 a 104 devono versare il 60 per cento

dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2023 e la restante parte entro il 30 novembre

2023, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i

rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.”.



Divisione Servizi
______________

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione


2

Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in

argomento, si ridenominano i seguenti codici tributo, istituiti con risoluzione 73/E del 13

settembre 2016:

? “1836” denominato “Imposta sostitutiva sulla differenza tra il valore

normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni

posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente

riconosciuto - articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre

2022, n. 197”;

? “1837” denominato “Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione

d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e su

quelle delle società che si trasformano - articolo 1, commi da 100 a 105,

della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella

sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito

versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si

riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA”.

*****

Resta fermo l’utilizzo del codice tributo “1127” denominato “Imposta sostitutiva per

l’estromissione dei beni immobili strumentali dall’impresa individuale - articolo 1, comma

121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, istituito con la risoluzione n. 237/E del 10

giugno 2008 e successivamente ridenominato con la citata risoluzione n. 73/E del 13

settembre 2016, ai fini dell’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 1, comma

106, della legge.



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