Versamento trimestrale Iva
Risoluzione Agenzia Entrate n. 307 del 25.10.2007
Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto, concernente l'interpretazione del decreto del 24 ottobre 2000, n. 370, è stato esposto il seguente
QUESITO
La società istante - ALFA s.p.a. - opera nel mercato libero dell'energia disciplinato dal decreto legislativo del 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito decreto Bersani). Tale decreto opera una distinzione tra l'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, le quali sono libere nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico previsti, e l'attività di trasmissione e dispacciamento riservata al monopolio statale ed attribuita in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale (GRTN s.p.a., società interamente posseduta dal Ministero dell'Economia): si precisa che per attività di trasmissione e dispacciamento si intende quel complesso infrastrutturale esistente sul territorio nazionale e costituito dalle centrali, tralicci, reti di trasmissione, centraline, ecc., che permettono il trasporto fisico dell'energia elettrica da un punto di dispacciamento ad un altro, posti sul territorio nazionale.
In tale contesto l'attività svolta dalla società prevede due distinte operazioni:
- da un lato, al fine di soddisfare i fabbisogni energetici dei clienti idonei, l'istante acquista energia elettrica mediante la sottoscrizione in proprio di contratti di fornitura con altri fornitori/grossisti e/o produttori, assumendosi tutti i rischi di prezzo e di invenduto connessi;
- dall'altro, la società si impegna con contratti di somministrazione stipulati con i clienti idonei a fornire energia elettrica a questi ultimi per un certo periodo ad un certo prezzo; in particolare sulla base di appositi mandati senza rappresentanza ricevuti dai clienti idonei, stipula specifici contratti di dispacciamento con la Rete di trasmissione nazionale (GRTN) a proprio nome ma conto dei clienti.
L'istante vuole conoscere se, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 471 della legge del 30 dicembre 2004, n. 311, può effettuare i versamenti dell'Iva trimestralmente anziché mensilmente.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società istante ritiene di poter adottare il regime di versamento trimestrale dell'Iva a prescinder dal volume di affari e senza l'applicazione di interessi ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 370 del 2000.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Per un corretto inquadramento giuridico del caso prospettato, è necessario analizzare il decreto ministeriale del 24 ottobre 2000, n. 370, il quale consente in relazione a determinate operazioni di effettuare le liquidazioni periodiche Iva ed i relativi versamenti con cadenza trimestrale anziché mensile, senza applicazione di interessi. In particolare, l'articolo 4 del decreto prevede che per le operazioni di somministrazione di energia elettrica, " (...) le annotazioni di liquidazione periodica prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, possono essere effettuate entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare ed entro lo stesso termine deve essere eseguito il versamento della relativa imposta senza corresponsione degli interessi (...)".
A seguito di evoluzione normativa la disposizione risulta integrata dall'articolo 4, lettera c- quinquies, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, con la quale è stata ripristinata la possibilità per i contribuenti individuati con i regolamenti di cui ai decreti 366 e 370 del 2000, di liquidare e versare l'imposta sul valore aggiunto con cadenza trimestrale, a prescindere dall'importo dell'iva versata nell'anno solare precedente.
Al fine di determinare se la società istante possa usufruire dell'agevolazione sopra citata è necessario comprendere, sulla base della documentazione allegata, se, nel caso di specie, il contratto concluso dalla ALFA SPA con i clienti, si configuri o meno come un contratto di somministrazione e, successivamente, verificare a quale categoria di clienti si rivolgono le operazioni di somministrazione di energia elettrica. Al riguardo, la risoluzione del Ministero delle Finanze Direzione Generale delle Tasse e Imposte Indirette sugli Affari del 28 febbraio 1992, n. 476283, in relazione all'individuazione degli elementi essenziali della somministrazione ha precisato che "Tale natura giuridica, come correttamente osservato da codesto Ispettorato, deve risultare da apposito contratto che evidenzi, ai sensi degli artt. 1559 e segg. del c.c., gli elementi strutturali propri della somministrazione e cioè la periodicità o continuatività delle prestazioni e l'unità del rapporto".
Da alcuni documenti allegati all'istanza, sembrerebbe che ricorrono questi presupposti, poiché la prestazione del somministrante rispetta i requisiti della periodicità e dell'unità del rapporto; in particolare, in relazione all'unità del rapporto, in tutti i contratti di somministrazione allegati all'istanza di interpello, è precisato che il cliente è "svincolato da ogni altro precedente rapporto di fornitura".
In linea generale, il contratto di utenza di energia elettrica è un vero e proprio contratto di somministrazione, destinato a soddisfare, ad intervallo di tempo costante, bisogni periodici e continuativi attraverso la costituzione di un rapporto durevole.
L'essenza di tale contratto è da cogliere nel fatto che il somministrante assume su di sé, oltre che l'obbligo di apprestare i mezzi necessari per l'adempimento, anche i rischi della fornitura, costituendo questi l'alea normale del contratto derivante dal proiettarsi delle prestazioni nel futuro.
Per ciò che concerne la categoria di clienti cui si rivolge la somministrazione di energia elettrica, la risoluzione della scrivente Direzione del 20 dicembre 2006, n. 144, ha precisato che il legislatore tributario, al fine di semplificare gli adempimenti Iva nei confronti dei contribuenti che prestano servizio al pubblico, ha emanato il D.M. 24 ottobre 2000, n. 366, e il D.M. 24 ottobre 2000, n. 370.
Dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 370 del 2000, si evince che il beneficio del versamento trimestrale dell'imposta sul valore aggiunto senza interessi, spetterà solo a quelle imprese che prestano servizi al pubblico vale a dire quelle imprese che erogano direttamente il bene al cliente finale.
Da questo punto di vista, il decreto Bersani, all'articolo 2, definisce cliente finale la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio. Per converso, lo stesso articolo definisce cliente idoneo la persona fisica o giuridica che ha la capacità di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero.
A sua volta, l'articolo 14 del decreto sopra menzionato individua i soggetti che possono definirsi clienti idonei, tra i quali vanno ricompresi anche i clienti finali che dimostrino di aver effettuato, nell'anno precedente, consumi superiori a 30 GWh.
Pertanto, dal combinato disposto degli articoli 1 e 4 del decreto ministeriale del 24 ottobre 2000, n. 370, e 2 e 14 del decreto Bersani, si evince che le operazioni di somministrazione potranno essere qualificate come servizio al pubblico, soltanto se rivolte ai clienti finali, ossia effettuate nei confronti di soggetti che, a loro volta, procedono all'utilizzo dell'energia esclusivamente per uso proprio e non alla rivendita della stessa.
Ne consegue che l'interpellante in relazione e limitatamente a tutti i rapporti per i quali sussistono le predette condizioni potrà avvalersi del beneficio del versamento trimestrale.
La risposta di cui alla presente nota, richiesta con interpello presentato alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.
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