Risoluzione Agenzia Entrate n. 313 del 21.07.2008

Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - AZIENDA AGRICOLA ALFA SRL - articolo 68 D.P.R. 917/1986
Risoluzione Agenzia Entrate n. 313 del 21.07.2008

QUESITO
La società Caseificio F.lli BETA S.p.A. (di seguito, "Caseificio F.lli BETA" o "Caseificio") possiede un capitale sociale di Euro 350.000,00, diviso in 350.000 azioni nominali di importo pari ad Euro 1,00 cadauna ed è costituita dalla seguente compagine sociale: A, B, C, D, E, F, G e la società Azienda Agricola ALFA s.r.l..
I soci sopra elencati hanno presentato e sottoscritto l'istanza di interpello in esame.
Le azioni della società Caseificio F.lli BETA sono ripartite per un 40 % alla società Azienda Agricola ALFA s.r.l. (corrispondente a 140.000 azioni) e per la restante parte tra i soci persone fisiche sopra elencati.
In data ... 2007 gli istanti sottoscrivono con una Società per Azioni Semplificata di diritto francese, GAMMA Holding s.a.s. (di seguito, GAMMA), non appartenente al gruppo, una lettera di intenti con la quale la società francese propone di acquistare il 100 per cento delle azioni della società Caseificio F.lli BETA ad un prezzo minimo non inferiore a Euro 40.000.000,00 da corrispondersi in due fasi temporali distinte: una caratterizzata dalla cessione del 50 % + 1 del capitale sociale ed una caratterizzata dalla cessione delle rimanenti azioni attraverso un meccanismo di call options (opzione di acquisto) e put options (opzione di vendita) da esercitarsi entro aprile 2010.
In esecuzione delle obbligazioni assunte con la lettera d'intenti gli istanti hanno sottoscritto con la GAMMA, in data 31.01.2008, un protocollo d'accordo relativo all'acquisizione del 100% del capitale e dei diritti di voto del Caseificio F.lli BETA per un prezzo minimo non inferiore a Euro 40.000.000.
In pari data gli istanti, in ottemperanza alle clausole contrattuali contenute nel suddetto protocollo d'accordo, hanno formalizzato la cessione alla società francese del 50 % + 1 del pacchetto azionario del Caseificio, trasferendo così il controllo di quest'ultimo alla società francese.
Il corrispettivo di tale cessione ammonta complessivamente ad Euro 7.800.000, di cui Euro 4.680.000 percepito dalle persone fisiche ed Euro 3.120.000 di spettanza della Azienda Agricola ALFA s.r.l.
Il protocollo d'accordo e l'atto notarile di cessione delle quote azionarie hanno altresì previsto una cessione a termine delle residue azioni (di seguito, Azioni Cedute a Termine) al medesimo soggetto francese GAMMA. In sostanza le parti hanno rilasciato il reciproco impegno a cedere ed acquistare le azioni residue (50% - 1) entro un termine prefissato e per un prezzo già convenuto impegnandosi così reciprocamente al trasferimento delle Azioni Cedute a Termine.
Il corrispettivo della cessione di dette azioni è fissato in Euro 32.200.000 da corrispondersi con le seguenti modalità:
- Euro 12.200.000 a titolo d'acconto in data 31.01.2008;
- il saldo di Euro 20.000.000 entro trenta giorni dall'esercizio dell'opzione di acquisto o di vendita.
In data 31.01.2008 gli istanti hanno incassato la somma complessiva di Euro 20.000.000 (Euro 7.800.000 come corrispettivo del prezzo di vendita del 50% +1 del pacchetto azionario ed Euro 12.200.000 a titolo di acconto per le Azioni Cedute a Termine).
A garanzia del pagamento del saldo è stata rilasciata da parte di una banca francese e per conto della società acquirente GAMMA una fideiussione bancaria per il residuo importo di Euro 20.000.000. Tale garanzia può essere esercitata a prescindere dalla reale formalizzazione del trasferimento delle azioni.
Gli istanti, invece, a garanzia della formalizzazione del trasferimento delle Azioni Cedute a Termine hanno costituito un pegno su tali azioni in favore della società francese, pegno che garantisce a quest'ultima il diritto di voto, l'incasso di eventuali distribuzioni di utili e ogni diritto inerente alle azioni.
Ciò posto, gli istanti chiedono di conoscere le modalità di tassazione relative alla sopra descritta cessione del pacchetto azionario del Caseificio.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Gli istanti ritengono che l'operazione sopra descritta debba essere qualificata come una cessione dell'integrale pacchetto azionario con pagamento dilazionato nel tempo. A sostegno di tale tesi gli stessi sottolineano come la costituzione di un pegno sulle Azioni Cedute A Termine a favore della società francese, la creazione della fideiussione bancaria fornita agli istanti da parte delle medesima società, l'opzione di acquisto correlata ad un obbligo di vendita, nonché l'opzione di vendita correlata ad un obbligo di acquisto, siano elementi che integrino a tutti gli effetti una vendita.
Seguendo tale impostazione, gli istanti ritengono che, per ciò che concerne le persone fisiche, debba trovare applicazione l'articolo 68, comma 7, lettera f), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico per le imposte sui redditi (TUIR), il quale stabilisce che nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo, la plusvalenza sia determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta. In sostanza, secondo gli istanti, l'acconto percepito dalle persone fisiche (relativo alla cessione futura delle Azioni Cedute a Termine) per un ammontare di Euro 7.320.000 (60% di Euro 12.200.000) concorrerà alla determinazione della base imponibile del 2008 unitamente alla parte di corrispettivo di loro spettanza per la cessione del pacchetto azionario 50% +1 (Euro 4.680.000).
Relativamente al trattamento tributario da riservare all'Azienda Agricola ALFA s.r.l., gli istanti ritengono che nel corso del 2008 sia ravvisabile la cessione totale del pacchetto azionario (e, nel caso di specie, del 40 % della società) per il prezzo complessivo di Euro 16.000.000 (pari al 40 % dell'ammontare complessivo concordato pari ad Euro 40.000.000). La plusvalenza così maturata nel corso del 2008 sarà di competenza dell'esercizio in corso al 31 gennaio 2008 e sarà tassabile per il 5% del suo ammontare oppure integralmente a seconda che la società possieda o meno i requisiti di cui all'articolo 87 del TUIR.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Sulla base di quanto rappresentato dall'istante, l'operazione di cessione del pacchetto azionario è caratterizzata da due distinte fasi: la prima, che prevede la cessione del pacchetto di maggioranza (50 % +1), è stata perfezionata lo scorso 31 gennaio; la seconda, relativa alla cessione del pacchetto di minoranza, si perfezionerà solo se verrà esercitata almeno una delle opzioni di vendita e di acquisto rispettivamente da parte del venditore e del compratore. Al riguardo, l'articolo 3 dell'atto di cessione di azioni e di costituzione di diritti di opzione di acquisto e di vendita di azioni, nonché l'articolo 7 del Protocollo d'Accordo, precisano: "a) Con riserva del perfezionamento della cessione e dell'acquisizione delle Azioni Cedute (...), l'Acquirente concede a ciascuno dei cedenti, che accettano, una opzione unilaterale di vendita (...); b) Con riserva del perfezionamento della cessione e dell'acquisizione delle Azioni Cedute in conformità alle pattuizioni del presente atto, i Cedenti concedono all'Acquirente, che accetta, una opzione unilaterale di acquisto indivisibile".
I diritti di opzione previsti nelle clausole contrattuali sopra riportate (esercitabili entro aprile 2010) vincolano rispettivamente l'acquirente e il venditore. In particolare:
- nel caso di call option è il venditore a rimanere vincolato: soltanto se e quando l'acquirente eserciterà il diritto di acquistare l'insieme della "Azioni Cedute a Termine", ossia deciderà di accettare la proposta irrevocabile, il contratto si perfezionerà;
- nel caso di put option, invece, è il compratore a rimanere vincolato ed il contratto si perfezionerà soltanto se e quando il venditore eserciterà il diritto a vendere le partecipazioni, ossia deciderà di accettare la proposta irrevocabile.
In sintesi, in entrambe le situazioni, le opzioni si perfezioneranno al momento dell'accettazione da parte dei promissari. Da ciò consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dagli istanti, non è possibile considerare la vendita delle "Azioni Cedute a Termine" come un evento certo che avrà luogo nel corso del 2009 o un evento già di fatto perfezionatosi nel corso del 2008.
Pertanto, sulla base della documentazione prodotta dagli istanti e conformemente a quanto affermato dalla Direzione Regionale, la scrivente ritiene che la tassazione relativa alla cessione del pacchetto di minoranza debba avvenire al momento in cui si perfezionerà il contratto, vale a dire quanto le opzioni verranno esercitate.
In sostanza, a fronte della vendita del pacchetto di maggioranza del patrimonio sociale (50% + 1) avvenuta nel corso del 2008, le plusvalenze realizzate dai soci- persone fisiche per la cessione di partecipazioni non qualificate dovranno essere indicate separatamente nella dichiarazione dei redditi e su di esse si applicherà l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento. Con riferimento, invece, al trattamento fiscale delle plusvalenze realizzate a seguito della medesima vendita delle quote di proprietà della Azienda Agricola ALFA, si evidenzia che tali plusvalenze saranno di competenza dell'esercizio del 2008 e subiranno una tassazione del 5 per cento del loro ammontare oppure integralmente a seconda che la società possieda o meno i requisiti di cui all'articolo 87 del TUIR.
Relativamente al corrispettivo percepito dai soci del Caseificio e qualificato dalle parti come "acconto" di vendita del pacchetto di minoranza, si ritiene che la relativa tassazione avverrà nell'anno in cui avrà luogo la cessione delle "Azioni Cedute a Termine".
Si ricorda, infatti, che, come precisato nella circolare del 24 giugno 1998, n. 165/E, le plusvalenze "si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti piuttosto che nell'eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione. La percezione del corrispettivo, infatti, può verificarsi, in tutto o in parte, sia prima che dopo il cennato trasferimento, come accade nei casi di pagamento in acconto ovvero delle dilazioni del pagamento. Pertanto - come chiarito nella circolare n. 14 del 1991- qualora nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui è stata effettuata la cessione il contribuente abbia percepito somme o valori a titolo di anticipazione, di essi si dovrà tenere conto ai fini della determinazione del corrispettivo e, pertanto, gli stessi non sono tassabili nell'anno in cui sono percepiti ma in quello in cui la cessione si è perfezionata".
Al di là dei profili strettamente giuridici della fattispecie oggetto del presente interpello, resta impregiudicata la potestà dell'Amministrazione finanziaria di valutare la complessiva operazione posta in essere ai sensi e per gli effetti delle disposizioni antielusive di cui all'articolo 37-bis del Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

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