Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA - Aliquota applicabile alle cessioni di aceto derivato da fermentazione - DPR n. 633/1972
Risoluzione Agenzia Entrate n. 316 del 23.07.2008
La Direzione ... ha trasmesso una istanza di interpello presentata, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dalla ALFA Italia S.a.s. di BETA (di seguito, in breve, "la Società"), al fine di conoscere quale sia l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di un prodotto classificato come "aceto derivato da fermentazione".
Quesito
La Società, avente per oggetto il commercio all'ingrosso di alimentari, precisa che "importa dalla Germania un prodotto che in tale paese è soggetto all'IVA del 7 per cento in quanto classificato come aceto derivato da fermentazione".
L'etichetta del prodotto riporta anche i vegetali utilizzati in tale processo, indicando quanto segue:
- alimento prodotto dalla fermentazione a cascata dei prodotti sotto elencati e provenienti da coltivazioni ecologiche;
- ingredienti: acqua, limoni, datteri, fichi, noci di cocco, soia, cipolle, vegetale, germogli, sedano, carciofi, miglio, aromi, zafferano. Non contiene conservanti, alcol e zucchero.
Ciò premesso, la Società istante, in considerazione delle caratteristiche del prodotto in parola, chiede di conoscere la corretta aliquota IVA applicabile alle cessioni del medesimo.
Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
Al riguardo, l'istante ritiene che al prodotto in esame possa applicarsi l'aliquota IVA del 10 per cento, ai sensi del punto 85) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, relativa a "aceto di vino, aceti commestibili non di vino e loro succedanei" (v.d. 22.10).
Parere della Direzione
Si osserva, in via preliminare, che l'istanza di interpello è priva del requisito della preventività, poiché la società applica già l'aliquota IVA ridotta del 10 per cento oggetto dell'istanza.
Pertanto, l'istanza può essere trattata soltanto nell'ambito della consulenza giuridica generale secondo le modalità illustrate con la circolare n. 99/E del 18 maggio 2000, fornendo un parere non produttivo degli effetti tipici dell'interpello di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, della legge n. 212/2000.
Tanto premesso, si fa presente che, ai fini della risposta al quesito prospettato, si è reso indispensabile individuare il corretto inquadramento doganale del prodotto in questione; è stato, pertanto, acquisito il parere dell'Agenzia delle Dogane, reso con nota prot. n. ... del ... 2008.
L'Agenzia delle Dogane, sulla base dei risultati ottenuti dai test di laboratorio svolti, ha rilevato che si tratta, nella fattispecie, di un "liquido contenente acido acetico" che non può "essere considerato un aceto poiché contiene anche acido lattico e quest'ultimo è in concentrazione quasi doppia rispetto al primo. E' evidente, quindi, che il prodotto deriva da una fermentazione etero-lattica e non da fermentazione acetica".
Inoltre, l'Agenzia delle Dogane precisa che "nelle NE del SA relative alla VD 2209 si specifica che "gli aceti e i loro succedanei commestibili sono utilizzati per condire o conservare le derrate alimentari e possono essere aromatizzati (al dragoncello, ecc.) o addizionati di spezie". Al contrario, il prodotto in esame, è destinato ad essere assunto direttamente, diluito in acqua (10 ml in mezzo bicchiere), e per tale motivo non può essere considerato un condimento. In considerazione del processo formativo con cui è stato ottenuto, della composizione e delle modalità di assunzione, sopra indicate, si ritiene che il "..." possa essere considerato una bevanda alcolica fermentata "complemento alimentare"".
Il prodotto in esame deve, quindi, essere classificato al codice NC 2206 0059 della vigente tariffa doganale, ai sensi del testo della VD 2206 e viste le relative NE del SA.
Il suddetto codice NC corrisponde, più precisamente, alla voce 1907 della Tariffa doganale in vigore al 31.12.1987, posizione non riconducibile ad alcun punto della tabella A, parti II e III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.
In considerazione della suddetta classificazione, la scrivente ritiene che alla cessione del prodotto sopra indicato si renda applicabile l'aliquota IVA ordinaria del 20 per cento.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
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