Risoluzione Agenzia Entrate n. 319 del 07/11/2007

Istanza di interpello - 2007 -Principi contabili internazionali - Utilizzabilità della riserva da FTA al fine della costituzione del presidio a copertura del vincolo di cui all’articolo 109, comma 4, lettera b), TUIR – Società ALFA S.p.A.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 319 del 07/11/2007

Quesito
Con istanza presentata, in data 26 giugno 2007, ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la Società ALFA S.p.A. (di seguito “ALFA”), in persona del proprio legale rappresentante, ha chiesto dei chiarimenti relativamente al trattamento tributario applicabile, ai fini Ires, alla “Riserva da prima applicazione IFRS”, costituita per effetto del passaggio - a partire dall’esercizio 2006 - ai principi contabili internazionali.
ALFA, a far data dal 1°gennaio 2006 (esercitando la facoltà prevista dall’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38), ha redatto il bilancio civilistico secondo i principi contabili internazionali (di seguito “IAS/IFRS”) adottati dalla Commissione europea con regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, (pubblicato sulla G.U.C.E. dell’11 settembre 2002, L 243).
ALFA, in particolare, rientra tra i soggetti indicati all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, ai quali è concessa facoltà, ai sensi del successivo articolo 4, comma 4, di redigere il bilancio d’esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006.
Le variazioni nei saldi iniziali delle attività e delle passività determinate dall’applicazione dei nuovi principi contabili, sono state rilevate a patrimonio netto, “tenuto conto del relativo effetto fiscale differito”, nella voce “Riserva da prima applicazione IFRS”.
In particolare, al 1° gennaio 2006, detta riserva (complessivamente pari a ……… €) è stata appostata in contropartita del saldo positivo (al netto delle relative imposte differite) derivante dalla somma algebrica dei seguenti valori:
- maggiori “Immobilizzazioni immateriali”, a seguito dell’applicazione dell’IFRS1; detto importo, soggetto al regime di cui all’articolo 7, comma 7, del d.lgs n. 38 del 2005, sarà utilizzabile in base al piano di ammortamento civilistico;
- minori “Immobilizzazioni materiali”, a seguito dell’applicazione dell’IFRS1;
- minori “Rimanenze”, a seguito del passaggio dal metodo valutativo LIFO (non più consentito dagli IAS/IFRS) a quello del costo medio ponderato;
- minori “Fondi rischi ed oneri”;
- maggiori “Fondi benefici ai dipendenti”, a seguito dell’applicazione dello IAS 19;
- maggiori “Debiti verso dipendenti per ferie” a seguito dell’applicazione dello IAS 19;
- maggiori “Risconti passivi per strumenti derivati”, a seguito dell’applicazione dello IAS 39;
- minori “Debiti finanziari”, a seguito dell’applicazione dello IAS 39.
ALFA fa al riguardo presente che le predette rettifiche in aumento o in diminuzione dei valori dell’attivo e passivo rispetto ai valori originariamente iscritti non assumo rilevanza ai fini fiscali, eccezion fatta per le rimanenze la cui “riduzione del valore di libro ha rilevato ai fini fiscali”.
Al 31 dicembre 2006, la predetta riserva “si è ridotta di 12 milioni di euro, riclassificati alla voce “utili disponibili”, per l’effetto del venir meno dei vincoli civilistici alla distribuzione” previsti dall’articolo 7 del citato decreto n. 38 del 2005. Al 31 dicembre 2006, in particolare, la “Riserva da prima applicazione IFRS” (inizialmente pari a ……….. €) risulta pari a …………. € di cui:
1) ………… €, per effetto dell’applicazione dei commi 4 e 5, dell’articolo 7, del decreto n. 38 del 2005; tale importo è utilizzabile per la copertura delle perdite, per la distribuzione e per l’aumento del capitale;
2) ……………… €, per effetto dell’applicazione del comma 7, dell’articolo 7, del decreto n. 38 del 2005; tale importo è utilizzabile esclusivamente a copertura di perdite.
Ciò posto, la Società ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di computare la predetta riserva “fra quelle rilevanti ai fini della copertura del vincolo di massa previsto dall’articolo 109, comma 4 del Tuir”.

Soluzione prospettata dal contribuente
Secondo la Società, detta riserva “non si è determinata per effetto dell’utilizzo di quelle norme “sovvenzionali”, solo relativamente alle quali assume un significato il vincolo di sospensione di imposta (…), quale contropartita del vantaggio rappresentato dal differimento dell’imposizione”.
Nel caso in esame, invece, l’incremento del patrimonio netto è “la conseguenza dell’applicazione dei nuovi principi contabili voluti dal legislatore ed adottati dalla Società istante quale controllata di una capogruppo quotata”.
Per tali ragioni, la Società ritiene che la riserva in esame possa rientrare fra quelle utili a fini della copertura del vincolo di massa imposto dal predetto comma 4, lettera b) dell’articolo 109.

Parere della Direzione Centrale
In via preliminare si osserva che le precisazioni contenute nella presente risposta hanno ad oggetto esclusivamente la rilevanza delle rettifiche a Patrimonio Netto conseguenti al passaggio agli IAS/IRFS, ai fini della copertura imposta dal predetto articolo 109, comma 4, lettera b), e non anche la corretta rilevazione contabile e, la relativa rilevanza fiscale, delle singole variazioni nei saldi iniziali delle attività e delle passività determinatesi in conseguenza dell’applicazione dei nuovi principi contabili.
La disposizione contenuta nell’articolo 109, comma 4, lettera b), del Tuir, consente di dedurre in via extracontabile, tra l’altro, ammortamenti, rettifiche di valore e accantonamenti non rilevati a conto economico, subordinando tali deduzioni alla loro separata indicazione in un apposito prospetto in sede di dichiarazione dei redditi (quadro EC, in Unico SC) ed all’apposizione di un vincolo alla distribuzione dei dividendi (cd. “vincolo di massa”) per un importo pari all’ammontare delle deduzioni extracontabili effettuate.
Le distribuzioni di riserve di Patrimonio Netto e di utili d’esercizio sono, più precisamente, assoggettate a tassazione se e nella misura in cui l’ammontare delle restanti riserve patrimoniali e dei restanti utili portati a nuovo risulta inferiore all’eccedenza dei predetti costi dedotti extracontabilmente rispetto a quelli imputati a conto economico.
Più precisamente, il predetto comma 4 stabilisce che “in caso di distribuzione, le riserve di patrimonio netto e gli utili d'esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo d'imposta cui si riferisce la deduzione, concorrono a formare il reddito se e nella misura in cui l'ammontare delle restanti riserve di patrimonio netto e dei restanti utili portati a nuovo risulti inferiore all'eccedenza degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli 5 accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a conto economico, al netto del fondo imposte differite correlato agli importi dedotti. (…)”.
Come chiarito nella circolare 31 maggio 2005, n. 27/E (paragrafo 6), tale disposizione prevede un regime di sospensione di imposta “per massa” delle riserve di patrimonio netto e degli utili dell'esercizio fino a concorrenza dell'importo complessivo degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti e non imputati a conto economico, al netto del fondo imposte differite correlato agli importi dedotti.
Il regime di sospensione di imposta sulle riserve di patrimonio netto riguarda, in definitiva, un importo corrispondente agli utili che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile per effetto della deduzione extracontabile di taluni componenti negativi di reddito.
Stante il dato letterale della norma che fa testualmente riferimento alle “riserve di patrimonio netto” e agli “utili portati a nuovo” si ritiene che possano essere utilizzate a copertura delle deduzioni extracontabili operate tanto le riserve di utili quanto le riserve di capitali, inclusa la riserva legale soggetta al vincolo civilistico di indistribuibiltà (cfr. articolo 2430 del codice civile).
Non possono, invece, essere considerate riserve “utili” alla copertura del vincolo in esame quelle già in regime di sospensione d'imposta in base ad una diversa disposizione di legge, data l'impossibilità di assoggettare le stesse - in caso di distribuzione ai soci - ad una duplice tassazione: una prima volta ai sensi della specifica norma di riferimento che ha imposto il vincolo di sospensione, una seconda ai sensi della norma in commento.
Tra le riserve idonee alla copertura del vincolo è, tra l’altro, ricompresa anche la riserva azioni proprie che, ai sensi dell’articolo 2357-ter, comma 3, del codice civile, è caratterizzata da un vincolo di indisponibilità che ne impedisce la materiale distribuzione sin tanto che le azioni proprie non siano trasferite o vendute.
Ai fini della copertura del vincolo generatosi per effetto delle deduzioni extracontabili, in sostanza, sono idonee tanto le riserve di utili quanto quelle di capitale, escluse tutte quelle in sospensione d’imposta, indipendentemente dall’esistenza di eventuali vincoli alla distribuilità previsti in ambito civilistico (in base alla legge, allo statuto, ecc.)
Ciò opportunamente premesso, è noto che in base alla disciplina vigente i soggetti che adottano gli IAS/ IFRS devono, “alla data di passaggio agli IFRS”, imputare le rettifiche, positive e negative, conseguenti il cambiamento contabile “direttamente agli utili portati a nuovo (o, se del caso, a un'altra voce del patrimonio netto)” (cfr. IFRS 1, paragrafo 11).
Al riguardo, l’articolo 7 del decreto legislativo n. 38 del 2005, ha provveduto a disciplinare le variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio di esercizio redatto in conformità agli IAS/IFRS.
Per tutte le variazioni patrimoniali in oggetto (i.e. quelle che vengono a determinarsi in sede di FTA) la menzionata disposizione prevede, più precisamente, la rilevazione con imputazione diretta:
° alle riserve disponibili di utili, relativamente:
- al saldo delle differenze - positive e negative - di valore relative agli strumenti finanziari di negoziazione, nonché all’operatività in cambi e di copertura (cfr. articolo 7, comma 3);
- all’incremento patrimoniale conseguente al ripristino, nell’attivo dello stato patrimoniale, del costo storico delle attività materiali oggetto di ammortamento negli esercizi precedenti a quello di FTA e non più ammortizzabili secondo gli IAS/IFRS (cfr. articolo 7, comma 4);
- all’incremento patrimoniale scaturente dall’eliminazione nel passivo dello stato patrimoniale di svalutazioni ed accantonamenti per rischi ed oneri iscritti nel conto economico di esercizi precedenti a quello di FTA e relativi a passività potenziali non più iscrivibili (e/o mantenibili) nello stato patrimoniale secondo gli IAS/IFRS (cfr. articolo 7, comma 5);
° a riserve indisponibili di patrimonio netto, relativamente:
- alle poste dell’attivo - quali gli strumenti finanziari disponibili per la vendita (available for sale) e le attività materiali e immateriali - valutate al fair value con imputazione delle variazioni di valore direttamente a patrimonio netto (cfr. articolo 7, comma 2);
- all’incremento patrimoniale conseguente alla prima iscrizione in bilancio delle attività materiali al fair value in luogo del costo storico (cfr. articolo 7, comma 6);
- al saldo positivo delle differenze positive e negative di valore rilevate sulle attività e passività diverse da quelle specificamente indicate ai punti precedenti (cfr. articolo 7, ultimo comma).
Con riferimento al caso di specie, in sede di prima applicazione degli IAS/IFRS la Società ha rilevato a patrimonio netto, “tenuto conto del relativo effetto fiscale differito”, una voce “Riserva da prima applicazione IFRS”, nell’esercizio al 1° gennaio 2006, in contropartita del saldo positivo (al netto delle relative imposte differite) derivante dalla somma algebrica di tutte le rettifiche di valore degli elementi attivi e passivi iscritti nello stato patrimoniale.
Come in precedenza ricordato, sotto il profilo contabile i soggetti che adottano gli IAS/IFRS sono obbligati a rilevare direttamente a patrimonio il saldo (positivo o negativo) derivante dalle rettifiche nei valori di bilancio, potendo scegliere se contabilizzare tale importo nella voce “utili portati a nuovo” o in un’altra voce di Patrimonio Netto, quale ad esempio la voce “Riserva da FTA” (che può assumere segno negativo laddove il saldo complessivo delle predette rettifiche sia negativo).
Ai fini della copertura delle deduzioni extracontabili, come precisato, sono validamente utilizzabili tutte le riserve di capitale e gli utili portati a nuovo, indipendentemente dall’esistenza di eventuali vincoli di natura civilistica e non, che ne limitino la distribuzione ai soci.
Ciò posto, si ritiene che ai fini della individuazione della “parte” di Patrimonio Netto da considerare a copertura delle deduzioni extracontabili operate dalla Società in sede di dichiarazione dei redditi, occorre includere anche la variazione patrimoniale rilevata a Patrimonio Netto in sede FTA indipendentemente dalla voce contabile che ne accoglie il valore.
Conseguentemente, con riferimento al caso di specie, si ritiene che la variazione di Patrimonio Netto rilevata (tramite l’iscrizione di una riserva ad hoc) in contropartita della somma algebrica delle rettifiche contabili conseguenti il passaggio agli IAS/IFRS, costituisca un importo utile ai fini della copertura del “vincolo di massa” previsto dall’articolo 109, comma 4, lettera b), del TUIR.
Al riguardo si precisa che nella particolare eventualità dell’iscrizione a Patrimonio Netto di una riserva “negativa” in contropartita delle rettifiche contabili conseguenti il passaggio agli IAS/IFRS (i.e. nel caso in cui il saldo complessivo delle stesse risulti negativo), si determinerà una riduzione di pari ammontare dell’importo utile ai fini della copertura del “vincolo di massa” previsto dall’articolo 109, comma 4, lettera b), del TUIR.

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