Recupero delle agevolazioni fiscali, in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria costituite ai sensi della legge n. 142 del 1990, dichiarate illegittime dalla Commissione europea con Decisione 2003/193/CE del 5 giugno 2002 - articolo 1 del decreto legge 15 febbraio 2007 n. 10 - Integrazione alla Risoluzione n. 169/E del 29 novembre 2005
Risoluzione Agenzia Entrate n. 33 del 06.03.2007
La Risoluzione n. 169/E del 29 novembre 2005 ha istituiti i codici tributo 5050 e 5051 per consentire il versamento delle somme relative al recupero delle agevolazioni fiscali fruite dalle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, costituite ai sensi dell'art. 22, legge 8 giugno 1990, n. 142, così come disposto dall'articolo 27, della legge 18 aprile 2005, n. 62, a seguito della Decisione della Commissione europea 2003/193/CE del 5 giugno 2002.
L'articolo 1, del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10 nell'emanare disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali ha assegnato all'Agenzia delle entrate la competenza della suddetta attività, che, come stabilito al comma 2, provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi, notificando ai soggetti beneficiari, apposita comunicazione contenente l'ingiunzione di pagamento delle somme dovute.
Per il versamento degli importi oggetto del recupero, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, saranno utilizzati i codici tributo di seguito elencati, già istituiti con risoluzione n. 169/E del 2005:
" 5050" denominato " Recupero delle agevolazioni fiscali fruite dalle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, costituite ai sensi dell'articolo 22, legge 8 giugno 1990, n. 142 - capitale"; " 5051" denominato "Recupero delle agevolazioni fiscali fruite dalle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, costituite ai sensi dell'articolo 22, legge 8 giugno 1990, n. 142 - interessi";
In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici saranno indicati nella sezione "Erario", in corrispondenza degli importi esposti esclusivamente nella colonna "importi a debito versati". Inoltre sarà riportato nell'apposito spazio, il "codice ufficio" evidenziato nell'atto notificato, con indicazione quale "anno di riferimento" dell'anno d'imposta oggetto del beneficio agevolativo, espresso nella forma AAAA.
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