Risoluzione Agenzia Entrate n. 33/E del 23.06.2023

RISOLUZIONE N. 33/E










Roma, 23 giugno 2023

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24
Accise”, delle penali e degli interessi, per altri inadempimenti convenzionali
diversi dall’omesso/ritardato versamento del canone di concessione,
nell’ambito del settore dei giochi a distanza, nonché delle somme dovute per
le proroghe delle concessioni disposte dall’articolo 1, comma 123 e comma
124, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197


Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 18 luglio 2003 consente la

riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, incluse quelle a titolo di sanzione, di

pertinenza dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (ora Agenzia delle

Dogane e dei Monopoli), con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241.

Al riguardo, al fine di consentire il versamento delle penali e degli interessi, per altri

inadempimenti convenzionali diversi dall’omesso/ritardato versamento del canone di

concessione, nell’ambito del settore dei giochi a distanza, nonché delle somme dovute per le

proroghe delle concessioni disposte dall’articolo 1, comma 123 e comma 124, lettera b),

della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiesto

l’istituzione dei relativi codici tributo.

Pertanto, con la presente risoluzione sono istituiti i codici tributo per consentire il

versamento tramite modello “F24 Accise” delle somme in argomento, secondo le

indicazioni di seguito riportate.



Divisione Servizi
______________

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione


2

1. Versamento delle penali e degli interessi per altri inadempimenti convenzionali

diversi dall’omesso/ritardato versamento del canone di concessione, nell’ambito

del settore dei giochi a distanza

L’articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, detta disposizioni in materia di gioco a

distanza, e subordina, l’esercizio e la raccolta dei giochi a distanza alla sottoscrizione di

apposita convenzione (commi 15 e 22).

La convenzione prevede, all’articolo 19, l’applicazione di penali e interessi nei

confronti dei concessionari che risultino inadempienti agli obblighi generali e agli impegni

relativi alle attività e funzioni oggetto della concessione.

Con la risoluzione n. 73/E del 25 luglio 2011, sono stati istituiti i codici tributo per il

versamento, mediante il modello “F24 Accise”, delle penali e degli interessi da

omesso/ritardato pagamento del canone di concessione.

Tanto premesso, per consentire il versamento, mediante il modello “F24 Accise”,

delle somme in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:

? “5495” denominato “Penale per inadempimenti convenzionali diversi

dall’omesso/ritardato versamento del canone - art. 19 convenzione giochi a

distanza”;

? “5496” denominato “Interessi per inadempimenti convenzionali diversi

dall’omesso/ritardato versamento del canone - art. 19 convenzione giochi a

distanza”.

In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, i suddetti codici tributo sono

esposti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione

in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

- nel campo “ente”, la lettera “M”;

- nel campo “provincia”, nessun valore;

- nel campo “codice identificativo”, il codice concessione (ad esempio: 123456);

- nel campo “mese”, il mese di riferimento per cui si effettua il pagamento, nel formato

MM”;

3

- nel campo “anno di riferimento”, l’anno di riferimento per cui si effettua il

pagamento, nel formato “AAAA”;

- nel campo “rateazione”, nessun valore;

- nel campo “codice atto”, nessun valore;

- nel campo “codice ufficio”, nessun valore.


2. Versamento delle somme dovute per la proroga onerosa delle concessioni per la

raccolta a distanza dei giochi pubblici, disposta dall’articolo 1, comma 123, della

legge 29 dicembre 2022, n. 197

L’articolo 1, comma 123, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto la

proroga a titolo oneroso, fino al 31 dicembre 2024, delle concessioni per la raccolta a

distanza dei giochi pubblici, assegnate ai sensi dell'articolo 24, comma 13, lettera a), della

legge 7 luglio 2009, n. 88, e dell'articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015, n.

208, in scadenza il 31 dicembre 2022, e ha previsto il versamento di un corrispettivo

secondo i criteri ivi indicati.

Tanto premesso, per consentire il versamento, mediante il modello “F24 Accise”,

delle somme in argomento, è istituito il seguente codice tributo:

? “5497” denominato “Versamento delle somme per la proroga delle concessioni

del gioco a distanza”.

In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, il suddetto codice tributo è

esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione

in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

- nel campo “ente”, la lettera “M”;

- nel campo “provincia”, la sigla della provincia ove ha sede legale il soggetto tenuto

ad effettuare il versamento;

- nel campo “codice identificativo”, il codice concessione (ad esempio: 123456);

- nel campo “mese”, nessun valore;

4

- nel campo “anno di riferimento”, l’anno di riferimento per cui si effettua il

pagamento, nel formato “AAAA”;

- nel campo “rateazione”, il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN

rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo

delle rate, per l’anno di riferimento (es. 0102 = prima rata di due rate complessive

per l’anno di riferimento); nel caso di pagamento annuale in un’unica soluzione il

campo è valorizzato con “0101”;

- nel campo “codice atto”, nessun valore;

- nel campo “codice ufficio”, nessun valore.


3. Versamento delle somme dovute per la proroga onerosa delle concessioni

relative agli apparecchi da divertimento e intrattenimento, disposta dall’articolo

1, comma 124, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197


L’articolo 1, comma 124, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha

disposto la proroga, fino al 31 dicembre 2024, delle concessioni di realizzazione e

conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e

intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza (TULPS), e ha previsto il versamento di un corrispettivo secondo i criteri ivi

indicati.

Tanto premesso, per consentire il versamento, mediante il modello “F24 Accise”,

delle somme in argomento, è istituito il seguente codice tributo:

? “5498” denominato “Versamento canone di concessione relativo agli

apparecchi da divertimento ed intrattenimento”.

In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, il suddetto codice tributo è

esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione

in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

- nel campo “ente”, la lettera “M”;

- nel campo “provincia”, la sigla della provincia ove ha sede legale il soggetto tenuto

ad effettuare il versamento;

5

- nel campo “codice identificativo”, il codice “000001” per i versamenti relativi agli

apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del TULPS (AWP) ovvero il

codice “000002” per i versamenti relativi agli apparecchi di cui all’articolo 110,

comma 6, lettera b), del TULPS (VLT);

- nel campo “mese”, nessun valore;

- nel campo “anno di riferimento”, l’anno cui si riferisce il versamento del

corrispettivo, nel formato “AAAA”;

- nel campo “rateazione”, il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN

rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo

delle rate (in caso di pagamento in un’unica soluzione il campo è valorizzato con

0101”);

- nel campo “codice atto”, nessun valore;

- nel campo “codice ufficio”, nessun valore.





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