Risoluzione Agenzia Entrate n. 332 del 01.08.2008

Istanza di interpello - Natura della partecipazione: qualificata o non qualificata - articolo 67, lettera c) e c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Risoluzione Agenzia Entrate n. 332 del 01.08.2008

Quesito
La società istante è una società fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 che opera altresì quale intermediario abilitato ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Nell'ambito della propria attività la società amministra fiduciariamente quote o azioni di società di capitali residenti in Italia.
Talvolta i fiducianti non detengono le partecipazioni a titolo di piena proprietà, bensì ne detengono la nuda proprietà ovvero l'usufrutto.
Nel caso in cui ricorrono i presupposti per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, le persone fisiche residenti in Italia, che non detengono tali partecipazioni nell'ambito dell'attività d'impresa, comunicano all'istante la propria volontà di optare per il suddetto regime.
A tal fine, la società istante è tenuta a verificare che le partecipazioni oggetto dell'incarico siano non qualificate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
Al riguardo, l'istante chiede quali siano le modalità per stabilire se una partecipazione sia qualificata o meno nel caso in cui una partecipazione non quotata in un mercato regolamentato sia detenuta dalla persona fisica in parte a titolo di piena proprietà ed in parte a titolo di nuda proprietà.
La società fiduciaria espone l'esempio di una persona fisica non imprenditore che detiene una partecipazione in una società non quotata per il 20 per cento del capitale sociale a titolo di proprietà e per il 2 per cento a titolo di nuda proprietà. Relativamente alla quota di capitale detenuta a titolo di nuda proprietà l'istante specifica che il diritto di voto spetta all'usufruttuario e che in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 48 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) il valore della stessa è pari all'1,15 per cento del capitale sociale.
Sull'argomento viene richiamata la risposta al quesito contenuta nella circolare dell'Agenzia delle Entrate 19 febbraio 2008, n. 12/E, che appare in contrasto con i chiarimenti forniti al riguardo dalla circolare 24 giugno 1998, n. 165/E e dalla risoluzione 16 maggio 2006, n. 65/E.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società istante ritiene che, al fine di valutare se una partecipazione non quotata in un mercato regolamentato detenuta da una persona fisica, al di fuori dell'attività d'impresa, in parte a titolo di piena proprietà ed in parte a titolo di nuda proprietà, è necessario verificare:
- in primo luogo, che il numero delle azioni con diritto di voto, possedute a titolo di piena proprietà, non superi il 20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- in secondo luogo, qualora la percentuale dei diritti di voto sia inferiore o uguale alla predetta soglia del 20 per cento, che la percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio non risulti superiore al 25 per cento. Al fine di determinare la percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio delle partecipazioni detenute a titolo di nuda proprietà occorre applicare i criteri indicati dagli articoli 46 e 48 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Parere dell'Agenzia delle Entrate
Per individuare la natura, qualificata o meno, della partecipazione, l'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), prevede che per partecipazioni qualificate si intendono le partecipazioni, i titoli e diritti che rappresentano una percentuale superiore al 2 o al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria, ovvero al 5 o al 25 per cento del capitale o del patrimonio, secondo che si tratti, rispettivamente, di titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri o di altre partecipazioni. Al fine di considerare "qualificata" una cessione di partecipazioni è sufficiente che la partecipazione ceduta superi, nell'arco di dodici mesi, anche uno soltanto dei due limiti percentuali sopra indicati.
Con riferimento alla percentuale dei diritti di voto, tenuto conto che l'articolo 2352 del Codice Civile prevede che in caso di usufrutto sulle azioni il diritto di voto, salvo convenzione contraria, spetta all'usufruttuario, si ritiene che, in mancanza di una espressa diversa pattuizione, qualora il fiduciante detenga partecipazioni sia a titolo di proprietà che a titolo di nuda proprietà, al fine di stabilire la percentuale dei diritti di voto, occorre far riferimento esclusivamente alla percentuale detenuta a titolo di proprietà.
Inoltre, nel caso in cui il fiduciante sia titolare del diritto di usufrutto ovvero possa esercitare il diritto di voto pur essendo nudo proprietario, occorre considerare anche tali partecipazioni al fine del calcolo della percentuale dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.
Nel caso esposto dall'istante, la partecipazione posseduta dal fiduciante rappresenta una percentuale pari al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della società non quotata derivanti dalla quota di partecipazione detenuta a titolo di piena proprietà, tenuto conto che con riferimento alla quota di partecipazione detenuta a titolo di nuda proprietà non è titolare dei diritti di voto.
Pertanto, occorre verificare se risulta superata la percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio prevista dal citato articolo 67 del TUIR. Ed infatti, come correttamente osservato dalla Direzione Regionale "per considerare una partecipazione qualificata è sufficiente il superamento anche di uno soltanto dei due limiti percentuali, quello riferito ai diritti di voto o quello riferito alla partecipazione al capitale sociale".
In merito, la circolare 26 giugno 1998, n. 165/E ha precisato che, in caso di possesso del diritto di usufrutto ovvero della nuda proprietà di una partecipazione, la percentuale di capitale sociale rappresentata dalla partecipazione medesima va calcolata moltiplicando il suo valore nominale per il rapporto tra il valore dell'usufrutto o della nuda proprietà e il valore della piena proprietà. Il valore dell'usufrutto e quello della nuda proprietà si determinano secondo i criteri indicati dagli articoli 46 e 48 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).
Nella fattispecie in esame, al fine della verifica della percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio di detta società, occorre aggiungere al 20 per cento di partecipazione al capitale, la percentuale di partecipazione a titolo di nuda proprietà valorizzata secondo i suddetti criteri. Considerato che tale partecipazione rappresenta l'1,15 per cento del capitale della società, ne deriva che la partecipazione detenuta dal fiduciante, rappresentando il 21,25 per cento della partecipazione al capitale o al patrimonio della società non quotata, non costituisce una partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR non superando la percentuale del 25 per cento ivi prevista.
Pertanto, il fiduciante può esercitare l'opzione per il risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997.
Si ricorda che ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, l'opzione perde effetto al superamento anche di una sola delle percentuali in oggetto.
Come precisato nella circolare n. 165/E del 1998, in questo caso il contribuente è tenuto a comunicare agli intermediari incaricati, che non siano in grado di verificare tale variazione in base agli elementi in loro possesso, l'avvenuto superamento delle percentuali entro quindici giorni dalla data in cui ciò è avvenuto oppure all'atto della prima cessione, se essa è avvenuta precedentemente.
Si precisa, altresì, che l'incongruenza della risposta (peraltro estremamente sintetica) al quesito fornita nella circolare dell'Agenzia delle Entrate 19 febbraio 2008, n. 12/E è dovuta a un mero refuso di stampa.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

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