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Risoluzione Agenzia Entrate n. 335 del 01.08.2008

Istanza d'interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Detrazione del 55% per interventi di risparmio energetico
Risoluzione Agenzia Entrate n. 335 del 01.08.2008

Quesito
Il signor XY espone il seguente caso concreto e personale.
Nell'anno 2007 ha iniziato dei lavori di riqualificazione energetica della sua abitazione, in particolare la sostituzione del vecchio impianto di climatizzazione invernale con un nuovo impianto dotato di caldaia a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
Alla data odierna, l'intervento non risulta ancora ultimato, e ha già versato due acconti alla ditta installatrice (tramite bonifico bancario L. 296/06) uno il 25.05.07 e l'altro il 27.11.07.
A breve eseguirà il pagamento a saldo dell'intero lavoro con rilascio del certificato di regolare esecuzione e entro 60 giorni provvederà ad inviare all'ENEA copia dei documenti richiesti, sia dalla finanziaria 2007 che da quella del 2008:
1) Attestato di certificazione (o qualificazione) energetica redatto da un tecnico abilitato che contenga i dati di cui all'allegato A del decreto,
2) Scheda informativa che contenga i dati di cui all'allegato E del decreto.
Ora, nella compilazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2007, il contribuente si trova impossibilitato ad usufruire della detrazione fiscale del 55% per gli acconti versati nell'anno 2007, in quanto non ha potuto inviare all'ENEA entro il 29.02.08 (risoluzione 244/E dell'Agenzia delle Entrate) la relativa documentazione, non avendo ancora completato e collaudato i lavori.
Inoltre, non ha potuto neanche chiudere una prima tranche di lavori entro il 31.12.07, in quanto l'intervento in esecuzione non ammette parti autoconsistenti funzionalmente.

Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
Il contribuente ritiene di poter usufruire della detrazione fiscale del 55% sull'intera spesa (acconti versati nel 2007 e saldo nel 2008), nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2008.
E pertanto propone di adottare il seguente comportamento:
1) completare e collaudare i lavori di sostituzione del vecchio impianto di climatizzazione invernale con il nuovo impianto dotato di caldaia a condensazione, con rilascio da parte della ditta installatrice del certificato di regolare esecuzione;
2) pagare il saldo dell'intero lavoro (tramite bonifico bancario L. 296/06);
3) inviare entro 60 giorni dalla data di collaudo lavori, la necessaria documentazione all'ENEA;
4) operare nella dichiarazione dei redditi del 2009, per l'anno 2008, la detrazione fiscale del 55% dell'intero importo, composto dai due acconti versati nel 2007 e dal saldo versato nel 2008.

Parere della Direzione
L'agevolazione fiscale prevista per il 2007, dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge Finanziaria per il 2007), in relazione alla realizzazione di interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici, è stata prorogata dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008) "... anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre del 2010" (comma 20).
Al fine di massimizzare il godimento del beneficio, il Decreto del ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 7 aprile u.s., integrando il Decreto del 19 febbraio 2007, ha introdotto importanti novità in ordine alle modalità per la fruizione della detrazione.
Al riguardo, infatti, il comma 1-quater) introdotto dall'art. 4 del Decreto del 7 aprile 2008, espressamente sancisce che "Il contribuente che non è in possesso della documentazione di cui al presente articolo, in quanto l'intervento è ancora in corso di realizzazione, può usufruire della detrazione per le spese sostenute in ciascun periodo d'imposta, a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati".
Alla luce quindi delle ultime disposizioni normative, si esprime l'avviso che, nell'ipotesi prospettata e fermo restando l'osservanza degli adempimenti richiesti, il contribuente possa cominciare a fruire della detrazione in discorso già in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2007.
In particolare, occorrerà indicare nel Mod. 730/2008 al rigo E38, colonna 4 ovvero nel Mod. UNICO/2008 al rigo RP 44, Colonna 1, le spese sostenute nel corso del 2007, con l'avvertenza che, come precisato nella Circolare 31 maggio 2007, n. 36/E, "La detrazione spettante deve essere ripartita in tre quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e nei due periodi d'imposta successivi..".
Naturalmente, per le spese sostenute nel corso del 2008, la detrazione potrà essere fruita in sede di dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2008, fermo restando il limite massimo complessivo di € 30.000,00 per intervento.
Per completezza, si fa presente inoltre che il comma 1-bis), dell'art. 4 del Decreto del 19 febbraio 2007 precisa che "Per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, comprese quelle concernenti la prosecuzione di interventi iniziati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, i soggetti ...sono tenuti a: a) acquisire l'attestato ....; b) trasmettere all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori ...."
Ne consegue che non è più previsto il termine del 29 febbraio 2008 quale ultimo giorno per la comunicazione all'Enea dell'attestato di "certificazione energetica" dell'edificio, essendo sufficiente che la comunicazione sia inviata entro 90 giorni della fine dei lavori.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

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