Istituzione del codice tributo per il versamento dell'IVA per effetto della rettifica della detrazione da parte dei contribuenti minimi in regime di franchigia individuati all'articolo 32-bis del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto 9 luglio 1997, n. 241
Risoluzione Agenzia Entrate n. 34 del 07.03.2007
L'articolo 32bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, introdotto dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, disciplina, a decorrere dal 1 gennaio 2007, l'applicazione del regime di franchigia per i contribuenti persone fisiche che hanno realizzato nell'anno solare precedente, o in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume d'affari nell'anno, non superiore a 7.000 euro.
Il versamento dell'imposta dovuta, per effetto della rettifica di cui all'articolo 19 bis del decreto 633/1972, è effettuato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il versamento del saldo, a decorrere dall'anno nel quale è intervenuta la modifica del regime prescelto.
A tal fine, si istituisce il seguente codice tributo:
"6492", denominato " IVA derivante da rettifica per i contribuenti minimi in franchigia di cui all'articolo 32bis DPR 633/1972".
Nella compilazione del modello F 24, il codice deve essere esposto nella sezione erario, con indicazione, quale periodo di riferimento, dell'anno in cui è stata operata la rettifica espresso nella forma AAAA.
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