Istanza di interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Veicoli usati importati da Paesi terzi e transitoriamente immatricolati in un Paese UE. Documentazione fiscale richiesta ai fini dell'immatricolazione in Italia
Risoluzione Agenzia Entrate n. 344 del 05.08.2008
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 1, comma 10, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286 (in seguito: il Decreto legge), è stato esposto il seguente
Quesito
L'istante, la società ALFA Italia (in seguito: ALFA), ha sede in ... (USA) e opera in Italia tramite una "unità locale" sita in ..., svolgendo attività di compravendita di autoveicoli stranieri ed italiani su tutto il territorio nazionale.
Nell'ambito di questa attività, l'istante importa veicoli provenienti da Paesi extra-UE, assolvendo regolarmente le formalità e gli oneri previsti dalla normativa doganale.
Di recente, in particolare, l'istante ha importato un veicolo dagli Stati Uniti. L'accertamento delle specifiche tecniche del veicolo e la certificazione delle medesime è stata affidata da ALFA ad un operatore localizzato in Germania, ove l'espletamento di queste pratiche richiederebbe tempi più celeri rispetto a quelli mediamente necessari in Italia.
Per poter emettere le certificazioni richieste, l'operatore tedesco ha provveduto alla transitoria immatricolazione del veicolo nel proprio Paese di stabilimento. A tal fine, l'istante ha delegato la società BETA di XY ad effettuare le operazioni di immatricolazione in Germania secondo le norme vigenti in quello Stato. In base alla delega, in particolare, l'immatricolazione è stata effettuata a nome dell'operatore tedesco.
Al riguardo, ALFA precisa che i veicoli sono sempre rimasti in Italia e non vi è stata alcuna cessione degli stessi all'operatore tedesco.
Da un lato, infatti, gli accertamenti tecnici sul veicolo sono stati effettuati in Italia da un tecnico della società tedesca, che si è recato presso l'unità locale dell'istante a ..., dove il veicolo si trovava in deposito, e ha rilasciato la documentazione di prova.
Dall'altro, la società tedesca non avrebbe acquisito in nessun momento la proprietà del veicolo da essa temporaneamente immatricolato, ma avrebbe effettuato soltanto delle "prestazioni di servizi con applicazione di IVA tedesca per la fornitura di documentazione tecnica".
Una volta ottenuta la documentazione tecnica necessaria, l'interpellante ha provveduto al cd. "stargamento" del veicolo in Germania e ne ha quindi richiesto l'immatricolazione in Italia, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
L'Ufficio della Motorizzazione Civile di ..., tuttavia, ha rifiutato di autorizzare l'immatricolazione, ritenendo necessario che l'istante presentasse copia del modello F24 previsto per le operazioni intracomunitarie dal comma 9 dell'articolo 1 citato, oppure "un preventivo assenso dell'Amministrazione finanziaria".
ALFA, pertanto, ha presentato interpello per conoscere l'esatta interpretazione del citato articolo 1, comma 10, del decreto- legge n. 262 del 2006 con riferimento alla fattispecie rappresentata.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L'interpellante ritiene che l'operazione descritta non costituisca un'operazione intracomunitaria e non faccia perdere ai veicoli la loro natura di beni importati da Paesi terzi, con la conseguenza che l'Ufficio della Motorizzazione di ... dovrebbe subordinarne l'immatricolazione alla sola esibizione della documentazione doganale.
Parere dell'Agenzia delle entrate
La disciplina dell'immatricolazione, sia di veicoli oggetto di acquisto intracomunitario, sia di veicoli importati da Paesi extra-UE, è stata recentemente modificata dall'articolo 1, commi 9, 10 e 11 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
Come ricordato anche nella circolare 19 gennaio 2007, n. 1, contenente primi chiarimenti sulle disposizioni del citato decreto-legge, le norme menzionate sono state introdotte per contrastare le frodi nel settore del commercio dei mezzi di trasporto, acquistati all'estero e rivenduti in Italia.
Il comma 9 del citato articolo 286, in particolare, prevede che la richiesta di immatricolazione o di voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, sia condizionata alla contestuale presentazione di copia del modello F24 dal quale risulti, in relazione a ciascun veicolo, il numero di telaio e l'ammontare dell'IVA assolta al verificarsi della prima cessione nel territorio dello Stato. In attuazione della norma, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con proprio provvedimento del 25 ottobre 2007, ha approvato un nuovo modello F24 integrato per tenere conto dei dati dei veicoli.
Le disposizioni del comma 9 in esame si applicano ai soli veicoli - nuovi od usati - che sono oggetto di operazioni qualificabili come acquisto intracomunitario, ai sensi dell'articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai veicoli, cioè, che formano oggetto di operazioni che presentano, congiuntamente, le seguenti caratteristiche:
- l'acquisto è effettuato nell'esercizio di imprese, arti o professioni o comunque da soggetti passivi IVA;
- il cedente è un soggetto passivo d'imposta identificato in un altro Stato membro;
- l'acquisto ha ad oggetto un bene mobile materiale comunitario o immesso in libera pratica nel territorio comunitario;
- l'acquisto è effettuato a titolo oneroso con passaggio del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento;
- il bene proviene da un altro Stato membro e giunge in Italia;
- il mezzo di trasporto non è stato commercializzato con l'applicazione del regime del margine (cfr., in proposito, la circolare 26 febbraio 2008, n. 14).
Il comma 10 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 262 del 2006, invece, disciplina le importazioni dei veicoli nuovi ed usati, prevedendo che per ottenere l'immatricolazione in Italia è necessario produrre una certificazione doganale dalla quale risulti l'assolvimento dell'IVA (o, nel caso in cui l'operazione sia svolta in esenzione d'imposta da esportatori abituali, il plafond utilizzato dall'importatore).
Il successivo comma 11, infine, stabilisce la decorrenza della norma e rinvia ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate la determinazione delle ipotesi di esclusione dalla suddetta disciplina. Al fine di individuare gli adempimenti che è necessario espletare in relazione alla fattispecie descritta dall'istante, occorre stabilire se il veicolo cui si riferisce la richiesta di immatricolazione può essere considerato oggetto di un acquisto intracomunitario.
Del tutto irrilevante appare, invece, ai fini dell'immatricolazione in Italia del veicolo e della risposta al presente interpello, la circostanza che la normativa tedesca consenta di immatricolare un veicolo, sia pur "transitoriamente", anche qualora questo non si trovi nel territorio della Germania.
Tanto premesso, si ritiene che l'operazione prospettata non configuri un acquisto intracomunitario del veicolo qualora, come sembra desumersi dalla documentazione allegata alla istanza e nel presupposto della veridicità e della completezza degli elementi di fatto ivi rappresentati, non vi sia stata alcuna cessione tra l'operatore tedesco e quello italiano e qualora il veicolo sia sempre rimasto in Italia, sebbene lo stesso abbia ottenuto una targa tedesca intestata ad un soggetto stabilito in Germania.
Ne consegue che l'immatricolazione in Italia del medesimo veicolo è subordinata, dal punto di vista tributario, alla presentazione della documentazione doganale dalla quale si evince il pagamento dell'IVA in dogana, senza che assuma rilevanza, di per sé, la circostanza che al veicolo sia stata precedentemente attribuita una targa di un altro Paese comunitario. Va da sé che, qualora la certificazione doganale sia redatta in forma sintetica, come quella allegata all'istanza - e, cioè, non indichi espressamente l'ammontare dell'IVA assolta, ma contenga unicamente un generico riferimento all'assolvimento dei "dovuti diritti doganali" - il contribuente dovrà presentare alla Motorizzazione civile anche la copia della bolletta di importazione, o della ricevuta dello spedizioniere o, comunque, della documentazione in suo possesso che attesti espressamente l'avvenuto pagamento dell'IVA in dogana.
Peraltro, l'immatricolazione del veicolo importato resta in ogni caso subordinata alla verifica, da parte dei competenti uffici della Motorizzazione Civile, delle caratteristiche tecniche richieste dalla normativa nazionale.
Si segnala, infine, che i servizi resi dalla società tedesca all'istante, in quanto prestazioni di servizi su un bene mobile situato nel territorio italiano, rilevano ai fini dell'applicazione dell'IVA in Italia a norma dell'art. 7, quarto comma, lett. b) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
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