Risoluzione Agenzia Entrate n. 344 del 28.11.2007

Comunicazione di inesigibilità da parte dei concessionari della riscossione. Attività di controllo da parte degli uffici
Risoluzione Agenzia Entrate n. 344 del 28.11.2007

Con la richiesta di parere in riferimento, concernente l'interpretazione dell'art. 59, comma 4-quater, del D.lgs 13 aprile 1999, n. 112, è stato posto il seguente

QUESITO
La Direzione Centrale Accertamento ha posto alla scrivente un quesito in merito ai termini entro i quali gli uffici devono procedere all'esame delle comunicazioni di inesigibilità inviate dai concessionari per la riscossione, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs 13 aprile 1999, n. 112.
In particolare, la predetta Direzione chiede di sapere se il termine per il controllo delle istanze di discarico presentate fino alla data del 1 ottobre 2004, scade, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.lgs n. 112 del 1999, entro il triennio successivo, vale a dire entro il 1 ottobre 2007, tenuto conto delle modifiche che sono state apportate nel corso del tempo all'art. 59 del citato D.lgs n. 112 del 1999.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALLA DIREZIONE CENTRALE ACCERTAMENTO
La Direzione Centrale Accertamento ritiene che la norma recata dall'art. 59, commi 4-quater e 4-quinquies, del D.lgs n. 112 del 1999, abbia prorogato il termine entro il quale devono essere effettuati i controlli propedeutici al discarico delle quote inesigibili. La norma recata dal citato articolo dispone, infatti, che per le comunicazioni relative ai ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003, per i quali la comunicazione di inesigibilità è stata inviata entro il 30 giugno 2006, il termine triennale previsto dall'art. 19, comma 3, del D.lgs n. 112 del 1999 decorre dal 1 luglio 2006.

PARERE DELLA DIREZIONE CENTRALE
L'art. 19, comma 1, lett. c) del D.lgs n. 112 del 1999 stabilisce che i concessionari per la riscossione devono trasmettere agli enti impositori le comunicazioni di inesigibilità dei tributi iscritti a ruolo entro il terzo anno successivo a quello della consegna dei ruoli medesimi. Il concessionario che non effettua le predette comunicazioni perde il diritto al discarico.
L'art. 19, comma 3, del D.lgs n. 112 del 1999 prevede che "decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, totale o parziale, della quota, il concessionario è automaticamente discaricato, contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate".
L'art. 59, comma 4-quater, del D.lgs n. 112 del 1999 dispone che "per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003 la comunicazione di inesigibilità di cui all'art. 19, comma 2, lettera c) è presentata entro il 30 giugno 2006", il successivo comma 4-quinquies stabilisce che "per le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli di cui al comma 4-quater il termine previsto dall'art. 19, comma 3, decorre dal 1 luglio 2006"
All'attuale formulazione dell'art. 59 del D.lgs n. 112 del 1999 si è giunti a seguito di modifiche normative (cfr. D.lgs 27 aprile 2001, n. 193; D.L. 24 settembre 2002, n. 209; D.L. 29 novembre 2004, n. 282; D.L. 30 settembre 2005, n. 203) che hanno progressivamente ridefinito i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte dei concessionari e, di conseguenza, la data dalla quale decorre il termine triennale di decadenza per la formazione del silenzio-assenso dell'Agenzia delle entrate, mentre la dicotomia tra ruoli resi esecutivi prima del 30 settembre 1999 e quelli consegnati in data successiva è stata superata mediante l'abrogazione del comma 4-ter lett. d) dell'art. 59 ad opera dell'art. 1 del DPR 29 novembre 2004, n. 282.
Ciò posto, in considerazione delle norme sopra citate, si concorda con la Direzione Centrale Accertamento nel ritenere che non sussiste alcun termine di scadenza al 1 ottobre 2007 per l'attività di controllo degli uffici. Per tutti i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003, le cui domande di discarico siano state presentate entro il 30 giugno 2006, il termine triennale di decadenza di cui all'art. 19, comma 3, D.lgs n. 112 del 1999, decorre a far data dal 1 luglio 2006 e, quindi, gli uffici devono effettuare il relativo controllo entro il 1 luglio 2009.
Per completezza di esposizione si rammenta, infine, che l'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha previsto, al comma 426, per i concessionari del servizio nazionale della riscossione ed i commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, la facoltà di sanare le responsabilità amministrative derivanti dall'attività svolta fino al 30 giugno 2005, ha altresì disposto, al comma 426-bis, che le irregolarità oggetto di sanatoria "....non determinano il diniego del diritto al rimborso o del discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo o delle definizioni automatiche delle stesse e, fermi restando gli effetti delle predette definizioni, le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli consegnati entro il 30 settembre 2003 sono presentate entro il 30 settembre 2006; per tali comunicazioni il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1 ottobre 2006". Ne consegue che gli uffici devono effettuare il controllo relativo a tali ultime comunicazioni di inesigibilità entro il 1 ottobre 2009.

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