Oneri deducibili - Interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212 ALFA - Interpretazione dell'art. 10, comma 1, del DPR n. 917 del 1986
Risoluzione Agenzia Entrate n. 346 del 28.11.2007
Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
QUESITO
Il Sig. ALFA, collocato in pensione (INPS) di anzianità dal 1 febbraio 2004, rappresenta di essere stato dipendente di una Spa e di aver aderito, ininterrottamente dal 1979 fino al pensionamento, ad un fondo di previdenza complementare negoziale a prestazione definita, con adesione su base volontaria e contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro.
Il regolamento del citato fondo prevede l'erogazione della prestazione, in forma di rendita vitalizia, al momento in cui maturano i requisiti di accesso alla pensione INPS di vecchiaia, ossia al compimento del 65 anno di età.
In attesa del raggiungimento dei 65 anni l'interpellante continua ad essere iscritto al suddetto fondo senza, tuttavia, versare alcun contributo. Ciò premesso, l'istante chiede:
1) se sia possibile aderire ex-novo ad un fondo pensione aperto gestito da una Società di Gestione GAMMA con contribuzione annuale libera per un periodo minimo di 5 anni usufruendo della deducibilità, dal reddito imponibile IRPEF, della somma versata entro il limite di 5.164,57 euro;
2) chiarimenti in merito all'aliquota applicabile alla prestazione in capitale erogata dal fondo pensione aperto, decorsi i citati 5 anni di contribuzione;
3) chiarimenti in merito all'aliquota applicabile alla somma riscattata dagli eredi legittimi o designati nel caso di premorienza dell'istante che ha aderito al fondo pensione aperto.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante sostiene che sia possibile aderire ad un fondo pensione aperto in attesa della maturazione dei requisiti necessari per ricevere la rendita vitalizia dal fondo pensione negoziale al quale si è iscritto dal 1979.
Di conseguenza, i contributi versati al fondo di previdenza complementare aperto possono essere dedotti dal reddito imponibile IRPEF nel limite di 5.164,57 euro e che la prestazione erogata in forma di capitale dal fondo pensione, richiesta dopo cinque anni, sia imponibile con l'aliquota del 15%.
Tale aliquota, a parere dell'istante, è altresì applicabile alla prestazione percepita dagli eredi in sede di riscatto nel caso di premorienza dell'istante.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 2 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 stabilisce che possono aderire alle forme pensionistiche complementari:
a) i lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (c.d. legge Biagi);
b) i lavoratori autonomi (compresi i titolari di reddito d'impresa) e i liberi professionisti;
c) i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate;
d) i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565 (soggetti che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti dalle responsabilità familiari), anche se non iscritti al fondo ivi previsto.
Inoltre, possono aderire alle forme pensionistiche complementari anche i soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2 (ad esempio, i soggetti privi di reddito di lavoro), ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005 e, in base all'articolo 8, commi 1 e 5, i soggetti fiscalmente a carico di altri.
Tutto ciò premesso, per quanto concerne lo specifico quesito proposto dell'istante, relativo alle possibilità, per un soggetto già pensionato, di iscriversi ad un nuovo fondo di previdenza complementare, conservando la posizione nel fondo negoziale fino al raggiungimento dei requisiti previsti per l'erogazione della prestazione, la scrivente fa presente che tale questione riguarda il profilo civilistico della disciplina della previdenza complementare ed involge valutazioni rimesse alle competenti autorità (COVIP), necessariamente propedeutiche rispetto all'indagine sugli aspetti fiscali.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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