Istanza di interpello - DM 31 maggio 1999, n.164 - Assistenza fiscale resa dai sostituti d'imposta-Rettifica della liquidazione delle imposte e termine di trasmissione all'Amministrazione finanziaria
Risoluzione Agenzia Entrate n. 348 del 28.11.2007
QUESITO
ALFA, nella qualità di sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale ai contribuenti ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ha chiesto se possa trasmettere all'Agenzia delle entrate, anche oltre il termine ordinario del 31 luglio 2007 i dati, successivamente rettificati, delle dichiarazioni dei redditi rese con il modello 730/2007, da inviare comunque all'Amministrazione finanziaria entro il 31 dicembre successivo.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
ALFA rileva di trovarsi spesso nella condizione di dover rettificare alcuni dati dei modelli 730 non correttamente acquisiti dalle proprie sedi periferiche ma già trasmessi all'Agenzia delle entrate per via telematica entro il 31 luglio di ogni anno.
Pertanto ritiene di poter procedere alla trasmissione delle rettifiche per il corrente anno d'imposta anche dopo il 31 luglio 2007, ma comunque entro il 31 dicembre successivo, anche al fine di evitare al contribuente l'onere della dichiarazione integrativa mediante la presentazione del modello UNICO.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Si rileva, preliminarmente, l'inammissibilità dell'interpello per il difetto del requisito essenziale della sussistenza di obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione di natura tributaria afferente la fattispecie in esame, stabilito in via di principio dall'articolo 11, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del regolamento attuativo, adottato con decreto del Ministro delle Finanze n. 209 del 26 aprile 2001.
Tuttavia, pur non avendo l'interpellante evidenziato alcuna disposizione tributaria quale fonte obiettiva di incertezza interpretativa, come richiesto anche dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 50 del 31 maggio 2001, si procede ugualmente alla trattazione di merito dell'istanza quale esplicazione però della diversa attività di consulenza giuridica ai sensi della circolare n. 99 del 18 maggio 2000.
Al riguardo l'avviso dell'interpellante non si ritiene condivisibile in quanto non conforme alla vigente normativa sull'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta, dai centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati.
La materia oggetto dell'istanza in esame è regolata dal DM 31 maggio 1999, n. 164, dalle istruzioni per la compilazione dei modelli 730/2007, approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2007, nonché dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 17 del 23 marzo 2007.
L'articolo 17, comma 1, lettera c) del DM n. 164 del 1999, come modificato dall'articolo 37 del DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, stabilisce per il 2007 che i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale provvedono a "trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 31 luglio di ciascun anno, (con effetto dal 1 gennaio 2008 entro il 25 giugno di ciascun anno) le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione...", previa loro consegna al contribuente entro il 15 giugno, con l'indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati, ai sensi del par. 1.14 delle Istruzioni per la compilazione del mod. 730 (S. O. n. 31 alla G.U. n. 32 dell'8 febbraio 2007- Serie generale) e dell'Appendice allegata alle stesse.
Tali adempimenti del sostituto d'imposta sono stati ribaditi con circolare dell'Agenzia delle entrate n. 17 del 23 marzo 2007 dove al par. 2.3 è stato anche confermato il suddetto termine di trasmissione del 31 luglio 2007 anche per "...i dati variati a seguito delle rettifiche...".
Dal descritto contesto dispositivo, la cui osservanza è a garanzia dei tempi programmati dall'Amministrazione finanziaria per l'attività di controllo delle dichiarazioni dei redditi, non emergono peraltro termini ulteriori di trasmissione per le rettifiche successive alla predetta data anche per errori imputabili al sostituto d'imposta (come nella fattispecie in esame, trattandosi di non corretta acquisizione dati da parte delle sedi periferiche ALFA).
In tal caso, come precisato anche dalla richiamata circolare (par. 1.4), ove la rettifica comporti un maggior rimborso o un minor debito sarà infatti il contribuente, una volta venutone a conoscenza, a farsi carico della dichiarazione "730-integrativo" da presentarsi "entro il 25 ottobre 2007 (come stabilito dall'articolo 2 del DM n. 63 del 7 maggio 2007) ad un CAF- dipendenti o ad un professionista abilitato, anche se l'assistenza era stata precedentemente prestata dal sostituto d'imposta", e successivamente trasmettersi all'Amministrazione finanziaria entro il 31 dicembre 2007 da parte degli stessi soggetti riceventi.
Nella contraria ipotesi di minor rimborso o un maggior debito il contribuente potrà presentare, invece, una dichiarazione integrativa utilizzando il modello UNICO 2007 entro i termini ordinari di presentazione.
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