Interpello ART. 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 Interpretazione dell'art. 15, comma 1, lett. c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Risoluzione Agenzia Entrate n. 35 del 08.03.2007
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 15 del DPR n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente
QUESITO
Il richiedente, dipendente del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato - ha ricevuto nel 2005 da parte del Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze una sovvenzione di Euro 136,50 a fronte di una spesa sanitaria pari ad Euro 320,00.
L'istante vorrebbe conoscere se le spese sanitarie per le quali ha ricevuto il rimborso sono detraibili.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante non propone alcuna soluzione
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'art. 15, comma 1, lett. c) del Tuir annovera tra gli oneri detraibili "le spese sanitarie per la parte che eccede 129.11 euro". Lo stesso articolo stabilisce che sono detraibili, in quanto "si considerano rimaste a carico del contribuente", anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione di imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta".
Sulla base di tale norma, sono detraibili le spese sanitarie rimborsate da imprese assicurative o da fondi di assistenza a fronte, rispettivamente, di premi assicurativi non detraibili o di contributi non deducibili versati dal contribuente; inoltre, sono detraibili le spese sanitarie rimborsate a fronte di premi e/o contributi versati dal datore di lavoro, ma che hanno concorso a formare il reddito di lavoro dipendente.
La norma circoscrive la detrazione, in presenza di rimborso delle spese sostenute, esclusivamente alle due ipotesi in cui il rimborso avvenga per effetto di contributi che hanno concorso alla formazione della base imponibile ovvero per effetto di premi di assicurazione non detratti.
Per verificare se nel caso in esame il rimborso ottenuto da parte del Fondo consenta o meno la detrazione delle spese sanitarie è opportuno fornire alcune informazioni sulle caratteristiche del "Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze". Il Fondo, istituito con D.P.R. 17 marzo 1981, n. 211, è un ente di diritto pubblico, scaturito dalla fusione di più fondi di previdenza al quale sono iscritti di diritto, tra gli altri, i "dipendenti civili di ruolo e non di ruolo del Ministero delle finanze".
Ai sensi dell'art. 2 del DPR 21 dicembre 1984, n. 1034, concernente il Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del Fondo, il Fondo viene alimentato con una percentuale delle entrate erariali derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie, da trattenute sulle vincite al gioco del lotto, da donazioni e liberalità.
L'art. 4 del citato regolamento individua quali finalità del fondo, oltre alla corresponsione agli iscritti di una indennità correlata alla cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione finanziaria, l'erogazione di "sovvenzioni, contributi ed altre prestazioni assistenziali nelle misure stabilite annualmente dal consiglio d'amministrazione", tra cui, come specificato nella circolare n. 1 del 2006, avente ad oggetto "Criteri di erogazione, per l'anno 2006, per l'indennità aggiuntiva al TFR ed anticipazioni, sovvenzioni ed altre prestazioni assistenziali", sono previste "sovvenzioni per spese mediche, protesi e malattie".
Tenendo conto che le entrate che alimentano il fondo, sopra indicate, non concorrono alla formazione del reddito degli iscritti deve ritenersi che la fattispecie in esame non corrisponde a nessuna delle due predette ipotesi, previste dall'art. 15, comma 1, lett. c) del Tuir, in cui permane il diritto alla detrazione delle spese sanitarie (pur essendo le stesse in parte rimborsate).
Pertanto in base al principio generale di diritto tributario secondo cui non è detraibile l'onere che non sia stato effettivamente sostenuto, si deve concludere che, relativamente alla parte di spese cui ha concorso il Fondo, il contribuente non ha diritto alla detrazione delle spese rimborsate e può scegliere di agire secondo due modalità:
1. sottrarre dall'ammontare delle spese sanitarie l'importo erogato dal Fondo in relazione alle stesse;
2. detrarre l'intero ammontare delle spese sanitarie, salvo poi dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata di cui all'art. 17, comma 1, lett. n bis) l'importo ricevuto (nel rigo F10 del mod. 730 o nel rigo RM8 del mod. Unico Persone Fisiche).
La risposta di cui alla presente nota,sollecitata con istanza di interpello presentata dalla Direzione Regionale viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi