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Risoluzione Agenzia Entrate n. 35 del 13.05.2010
Con nota n. … del … 2010, codesta Direzione Regionale ha riproposto una richiesta di parere inerente l’applicabilità del regime di non imponibilità IVA di cui all’articolo 58 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge n. 427 del 1993.
La fattispecie in esame, sulla quale l’Ordine dei Dottori Commercialisti di … ha chiesto un chiarimento, è costituita da un’operazione di triangolazione intracomunitaria nella quale una società italiana (A) cede ad un’altra società residente (B) beni destinati alla successiva rivendita ad una terza società (C) residente in altro Paese dell’Unione europea.
Il quesito riguarda la corretta interpretazione della disposizione citata nella parte, in particolare, nella quale fa dipendere la non imponibilità delle due fatturazioni (dalla società “A” alla società “B” e da quest’ultima alla società “C”) dalla circostanza che i beni siano trasportati o spediti in altro stato membro “a cura o a nome del cedente”.
Il motivo della richiesta risiede nel fatto che il cessionario B, stipulando spesso convenzioni con imprese operanti nel settore dei trasporti intracomunitari che gli consentono di ottenere tariffe ridotte, potrebbe occuparsi direttamente del trasporto a condizioni più vantaggiose.
In sostanza, si chiede se sia ammissibile il trattamento di non imponibilità, anche nel caso in cui sia il promotore dell’operazione (società “B”) a concludere il contratto di trasporto, dando incarico al vettore di ritirare la merce presso il fornitore A e di consegnarla al destinatario finale C.
Il suddetto trattamento di non imponibilità sarebbe comunque subordinato alla circostanza che fin dall’origine l’operazione e la relativa documentazione dimostrino la volontà del fornitore italiano (“A”) e dell’acquirente italiano (“B”) di trasportare la merce direttamente in un altro Stato membro. Peraltro, in tale senso conforme si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, Sez. V, con sentenza del 4 aprile 2000 n. 4098.
In proposito si osserva che la ratio della norma sulle triangolazioni è quella di evitare che una cessione interna fra due operatori nazionali (nel caso in esame “A” e “B”) possa beneficiare della non imponibilità. Tale evenienza si realizzerebbe qualora i beni transitassero materialmente dal cedente (“A”) al cessionario (“B”) in quanto quest’ultimo ne acquisirebbe la disponibilità.
Per quanto sopra esposto, la scrivente precisa, a parziale rettifica della prassi precedente (ris. n. 115 del 2001 e ris. n. 51 del 1995) che l’operazione potrà godere del regime di non imponibilità anche nel caso in cui il cessionario (“B”) stipuli il contratto su mandato ed in nome del cedente. In questo caso, infatti, il predetto cessionario agirebbe quale mero intermediario del cedente (“A”) senza mai avere la disponibilità del bene, nel pieno rispetto della ratio delle disposizioni in materia.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.
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