Risoluzione Agenzia Entrate n. 350 del 29.11.2007

Imprenditore agricolo professionale - Requisiti per l'applicazione dei benefici previsti in favore dei coltivatori diretti
Risoluzione Agenzia Entrate n. 350 del 29.11.2007

Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina è stato chiesto di sapere se i requisiti necessari per godere di dette agevolazioni differiscono a seconda che il richiedente rivesta la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) ovvero di coltivatore diretto.
Al riguardo, si fa presente che la figura dello IAP è stata introdotta dal Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il quale, all'articolo 1, comma 1, dispone che è IAP "...colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro...".
Il successivo comma 4 della medesima disposizione normativa, stabilisce, altresì, che "All'imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto".
L'articolo 2, del D.Lgs. n. 99 del 2004, al comma 4, prevede che "Alle società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. ...".
Lo stesso articolo 2, al comma 4-bis, recita che "Le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonché alle società cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. In ogni caso le agevolazioni, se richieste dalle società, non possono essere riconosciute anche al coltivatore diretto socio o amministratore. ...".
In definitiva, condizione richiesta per l'applicazione dei benefici in parola è che la persona fisica, in possesso della qualifica IAP, sia iscritta nella gestione previdenziale e assistenziale e, per le società, che almeno uno dei soci - per le società di persone - ovvero un amministratore - per le società di capitali o cooperative - siano in possesso della qualifica di IAP e siano iscritti nella gestione previdenziale.
Atteso ciò, si chiede di sapere se si possa pervenire alla conclusione che al fine dell'accesso alle agevolazioni di cui in parola sia sufficiente essere iscritti alla sola gestione previdenziale e assistenziale degli IAP, così come stabilito dalle disposizioni del D.Lgs. n. 99 del 2004 sopra citate, ovvero se unitamente a tale requisito sia richiesta la sussistenza delle ulteriori condizioni, soggettive ed oggettive, di cui all'articolo 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604, che prevede agevolazioni, anche di carattere fiscale, per i coltivatori diretti.
Ciò premesso, al fine di riconoscere allo IAP le agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette, le stesse previste a favore delle persone fisiche coltivatori diretti dalla legge 6 agosto 1954, n. 604 (c.d. agevolazioni piccola proprietà contadina), occorre, in aggiunta all'iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale propria degli IAP, anche la sussistenza delle condizioni stabilite dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604, che risultino compatibili con tale qualifica, come, ad esempio, la mancata alienazione nel biennio precedente di fondi rustici superiori a un ettaro e la mancata coltivazione o alienazione nel quinquennio successivo all'acquisto.
Si precisa che sono incompatibili, invece, con la qualifica di IAP, i requisiti soggettivi propri del coltivatore diretto e l'idoneità del fondo acquistato alla formazione o arrotondamento della piccola proprietà contadina, previsti dallo stesso articolo 2 della legge n. 604 del 1954.
Le conclusioni a cui si è pervenuti derivano da una interpretazione logico-sistematica della norma che, nell'estendere allo IAP l'agevolazione riconosciuta al coltivatore diretto, deve ritenersi ne abbia richiamato anche i relativi presupposti, la cui ricorrenza dà giustificazione e senso logico alla equiparazione delle due figure di operatori agricoli.
Non sarebbe giustificabile, invero, una diversità di trattamento tra il coltivatore diretto e lo IAP in relazione alla medesima agevolazione.
Occorre, infine, evidenziare che, ai sensi degli articoli 1, comma 4 e 2, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 "...la perdita dei requisiti (...) nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni...", ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale comporta una specifica (ed ulteriore) causa di decadenza dall'agevolazione in esame. Si tratta, evidentemente, dei requisiti soggettivi propri dello IAP, di cui al citato articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, tra i quali rientra l'iscrizione nella gestione previdenziale della categoria di appartenenza.

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