Risoluzione Agenzia Entrate n. 351 del 03.12.2007

Istituzione di codici tributo per il versamento, mediante modello F24, delle sanzioni irrogate a seguito dell'attività di controllo per omessa o tardiva trasmissione delle dichiarazioni, per infedele rilascio del visto di conformità e asseverazione e per le violazioni commesse dai sostituti d'imposta. Articolo 7-bis e articolo 39 comma 1 e 3 del D.Lgs. 241/1997 come modificati dall'art. 1, commi 33 e 34, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Risoluzione Agenzia Entrate n. 351 del 03.12.2007

L'articolo 1, commi 33 e 34, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 ha modificato la disciplina delle sanzioni poste a carico dei soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale, nonché degli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui agli articoli 7-bis e 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
In particolare l'articolo 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevede l'applicazione di una sanzione ai soggetti indicati nell'articolo 35 dello stesso decreto legislativo, che rilasciano il visto di conformità ovvero l'asseverazione in maniera infedele.
Il comma 1 lettera b) e il successivo comma 3 del citato articolo 39 disciplinano rispettivamente le sanzioni applicabili ai professionisti che rilasciano una certificazione tributaria infedele ed ai sostituti d'imposta nei casi di inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 37, comma 2 e 4 dello stesso decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il comma 2 del suddetto articolo 39 dispone che "le violazioni sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia ......".
Tutto ciò premesso, al fine di consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme derivanti dagli atti di contestazione ed irrogazione delle suddette sanzioni a seguito di attività di controllo, si istituisce il seguente codice tributo:
- "9589", denominato "Sanzione per rilascio infedele del visto di conformità, dell'asseverazione e della certificazione tributaria nonché per le violazioni commesse dai sostituti d'imposta nell'attività di assistenza fiscale - articolo 39 comma 1, lettere a) e b) e comma 3 del d.lgs. 241/1997".
Inoltre, l'articolo 7-bis dello stesso decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 prevede l'applicazione di una sanzione in caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Al fine di consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme derivanti da atti di contestazione ed irrogazione della suddetta sanzione a seguito di attività di controllo, si istituisce il seguente codice tributo:
- "9590" denominato "Sanzione per tardiva o omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti di cui al comma 3, art. 3 del D.P.R. 322/98 - articolo 7bis del d.lgs. 241/1997".
Nella compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario" esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importo a debito versati". Inoltre, sono indicati negli appositi campi il codice atto ed il codice ufficio della Direzione Regionale che ha emesso l'atto, riportati nel provvedimento notificato, oltre all'anno di riferimento nel formato "AAAA" quale anno di irrogazione della sanzione.
I suddetti codici tributo sono operativamente efficaci a partire dal 5 giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della presente risoluzione sul sito www.agenziaentrate.gov.it..

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