Risoluzione Agenzia Entrate n. 352 del 07.08 2008

Istanza di interpello, Articolo 167, comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Risoluzione Agenzia Entrate n. 352 del 07.08 2008

Il soggetto istante in oggetto ha chiesto la disapplicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) in relazione ai redditi derivanti dalla società controllata sopra specificata per i seguenti

MOTIVI
L’istante ritiene che per i redditi prodotti dalla società controllata Alfa, (di seguito società controllata), con sede in Uruguay, si debba disapplicare, ai sensi dell’articolo 167, comma 5, del TUIR, il disposto del medesimo articolo 167, comma 1, in quanto la controllata svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, in Uruguay, mediante una struttura organizzativa idonea al suo svolgimento
A tal fine evidenzia che:
- il Gruppo Alfa, con casa madre in Finlandia, è leader nella produzione e fornitura di sistemi tintometrici avanzati e prodotti vernicianti con un fatturato mondiale, nell'anno 2006, pari a circa 169 milioni di euro e con circa 900 dipendenti nella produzione, vendita e assistenza tecnica distribuiti in 11 paesi: Finlandia, Olanda, Stati Uniti, Australia, Cina, Italia, Uruguay, India, Svezia, Russia e Brasile;
- dal 1992, il Gruppo è operativamente presente in Uruguay con società che provvedono all’assemblaggio di macchinari e alla loro successiva commercializzazione;
- nel corso del 2006, l’istante, valutate le possibilità consentite dalle leggi vigenti in Uruguay, ha deciso di acquistare il controllo totalitario della Beta (la cui denominazione è stata successivamente mutata in Alfa) con sede legale nella zona franca denominata Zonamerica, situata nell'area urbana di Montevideo;
- l’attività della controllata consiste nella individuazione ed approccio dei clienti, gestione della gamma dei prodotti commercializzati (esclusivamente prodotti del Gruppo); raccolta e successiva gestione degli ordini provenienti da clienti locali; organizzazione di esibizioni e stand; predisposizione e diffusione di cataloghi e di altro materiale informativo; partecipazione a fiere; definizione in autonomia delle garanzie a tutela dei pagamenti, gestione dei crediti (apertura di lettere di credito, definizione dei credit limits, ecc.); coordinamento logistico del flusso ordine - spedizione - importazione-istallazione; gestione diretta, attraverso i dipendenti ed, eventualmente, gestione indiretta (attraverso società terze) del servizio post-vendita (inteso come attività di manutenzione pura, installazione, test e calibrazione prodotto, gestione ricambistica, gestione garanzia di prodotto, monitoraggio e aggiornamento continuo del database reclami, statistiche di difettosità, performance del prodotto sui mercati di pertinenza); gestione del training formativo dei clienti; ogni altra attività di assistenza ai clienti locali;
- la controllata è dotata di una idonea struttura organizzativa (per l’esercizio della propria attività dispone, a titolo di locazione, di un locale adibito a officina, deposito e ufficio vendite) e di proprio personale dipendente (12 addetti). Il fatturato deriva dalla vendita di beni.
A supporto della richiesta di cui sopra, la società istante ha presentato varia documentazione, debitamente elencata nell’istanza di interpello.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
La richiesta avanzata dalla società istante trae motivo dalla circostanza che l’Uruguay, ai sensi dall'articolo 3, comma 1, n. 15, del D.M. 21 novembre 2001, è considerato uno Stato a regime fiscale privilegiato “con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore” nonché, ai sensi del comma 2, articolo 3, del D.M. citato, relativamente alle società che usufruiscono di regimi fiscali agevolati, in virtù di accordi o provvedimenti dell’amministrazione finanziaria dell’Uruguay.
Tuttavia, come viene rappresentato dall’istante, poiché la società controllata di cui alla presente istanza non rientra tra le società esercenti attività bancaria e le società holding che esercitano esclusivamente attività off-shore, essa non può essere considerata residente o localizzata in Uruguay ai sensi del suddetto articolo 3, comma 1, del Decreto.
Si aggiunge, altresì, che neppure ai sensi del citato articolo 3, comma 2, la società controllata può essere considerata residente in uno Stato o territorio avente regime fiscale privilegiato.
Difatti, nel caso di specie, secondo quanto dichiarato dall’istante, il regime fiscale agevolativo si applica a tutti i soggetti, nazionali ed esteri, residenti nella citata zona franca in virtù di disposizioni legislative, a prescindere da accordi o provvedimenti conclusi con l'amministrazione finanziaria locale.
Pertanto, la scrivente ritiene che la presente istanza di interpello debba considerarsi inammissibile per mancanza di un presupposto essenziale quale la residenza in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato individuato dal citato D.M. del 21 novembre 2001.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

Altri utenti hanno acquistato

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS